VERBALI DI CONSTATAZIONE: è definibile anche l’IRAP
I verbali di constatazione ammettono solo le violazioni sostanziali e riguardano: imposte dirette, IVA, IRAP, addizionali e contributi previdenziali (circolare 55/E Agenzia delle Entrate di ieri). E’ precisato delle violazioni a carattere sostanziale che consentono l’emissione di un accertamento di tipo parziale, in materia di imposte dirette e IVA. Restano fuori le violazioni formali e quelle che richiedono una verifica. I verbali dovranno riportare l’indicazione “che le violazioni possono formare oggetto dell’adesione”; in calce, che l’adesione si effettua con il modello approvato il 10 settembre u.s. Si evidenzia, inoltre, la diversità esistente tra questo verbale di constatazione e l’ordinaria procedura di accertamento con adesione: quest’ultimo si perfeziona con il pagamento delle somme dovute o della prima rata, l’altro con la notifica del successivo atto di definizione dell’accertamento parziale.
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