vidimazione
IMPOSTE E TASSE: il pagamento annuale della tassa di vidimazione libri sociali
Entro il 16 marzo deve essere versata la tassa annuale per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c. I soggetti obbligati sono le società di capitali, escluse le società cooperative e le mutue assicuratrici. La tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice civile (C.M. 108/1996). Il versamento è pari a: 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro. L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2011.
Entro il 16 marzo va effettuato il versamento della tassa di vidimazione libri sociali
Per le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., ivi comprese quelle consortili anche se in liquidazione) entro il 16 marzo di ogni anno è previsto il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. Gli importi ammontano: 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo. La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il primo gennaio dell’anno di riferimento (quindi, per il versamento 2010, al 1° gennaio 2010). Il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; deve essere effettuato, se l’attività è iniziata nell’anno, utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio del Registro di Roma Tasse concessioni governative; per gli anni successivi utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 7085 indicando l’anno 2010.
LIBRO UNICO DEL LAVORO: la vidimazione per gli agricoli
Viste le segnalazioni pervenute dalle Strutture territoriali riguardo ai datori di lavoro agricoli, in merito alla vidimazione del Libro unico del lavoro, è stato inoltrato sia dall’Inps che dall’Inail apposito quesito alla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, per chiedere chiarimenti in merito all’Ente preposto alla vidimazione: nel decreto ministeriale di attuazione del Libro unico del lavoro, l’Inail viene individuato come unico ente preposto ad effettuare la vidimazione. Tale operatività allo stato è impossibile per l’Istituto che non possiede una banca dati di detti soggetti. All’uopo, si attendono istruzioni sull’argomento una volta acquisito il parere dal competente Ministero, al quale è stata suggerita la convenienza di mantenere l’attuale sistema di vidimazione presso l’Inps (datori di lavoro agricoli) e presso l’Ipsema (datori di lavoro marittimi) durante tutto il periodo transitorio (fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 e, quindi, fino al 16 gennaio 2009).
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