vidimazione

IMPOSTE E TASSE: il pagamento annuale della tassa di vidimazione libri sociali

lunedì, marzo 7th, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Entro il 16 marzo deve essere versata la tassa annuale per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c. I soggetti obbligati sono le società di capitali, escluse le società cooperative e le mutue assicuratrici. La tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice civile (C.M. 108/1996). Il versamento è pari a: 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro. L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2011.

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Entro il 16 marzo va effettuato il versamento della tassa di vidimazione libri sociali

giovedì, marzo 11th, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Per le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., ivi comprese quelle consortili anche se in liquidazione) entro il 16 marzo di ogni anno è previsto il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. Gli importi ammontano: 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo. La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il primo gennaio dell’anno di riferimento (quindi, per il versamento 2010, al 1° gennaio 2010). Il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; deve essere effettuato, se l’attività è iniziata nell’anno, utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio del Registro di Roma Tasse concessioni governative; per gli anni successivi utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 7085 indicando l’anno 2010.

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LIBRO UNICO DEL LAVORO: la vidimazione per gli agricoli

lunedì, settembre 22nd, 2008 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Viste le segnalazioni pervenute dalle Strutture territoriali riguardo ai datori di lavoro agricoli, in merito alla vidimazione del Libro unico del lavoro, è stato inoltrato sia dall’Inps che dall’Inail apposito quesito alla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, per chiedere chiarimenti in merito all’Ente preposto alla vidimazione: nel decreto ministeriale di attuazione del Libro unico del lavoro, l’Inail viene individuato come unico ente preposto ad effettuare la vidimazione. Tale operatività allo stato è impossibile per l’Istituto che non possiede una banca dati di detti soggetti. All’uopo, si attendono istruzioni sull’argomento una volta acquisito il parere dal competente Ministero, al quale è stata suggerita la convenienza di mantenere l’attuale sistema di vidimazione presso l’Inps (datori di lavoro agricoli) e presso l’Ipsema (datori di lavoro marittimi) durante tutto il periodo transitorio (fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 e, quindi, fino al 16 gennaio 2009).

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