Unico
Dichiarazioni: le società di persone possono presentare la dichiarazione unificata anche se l’esercizio non coincide con l’anno solare
La risoluzione 92/E dell’Agenzia delle entrate chiarisce che anche le società di persone con esercizio solare non coincidente con l’anno solare possono presentare la dichiarazione unificata (modello Unico e dichiarazione annuale IVA). In questo caso il modello deve essere presentato rispettando i termini previsti dall’art. 2 D.P.R. 322/98: 30 settembre di ogni anno.
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI: la scelta con l’acconto
Ancora dubbi sulla tempistica di scelta della cedolare secca sugli affitti. Per i contratti in corso al 7 aprile 2011, se si vuole scegliere il regime sostitutivo, sarà sufficiente versare gli acconti della cedolare e poi manifestare l’opzione nel modello Unico 2012. Nulla sarà dovuto in sede di pagamento annuale dell’imposta di registro, in scadenza nel giugno prossimo, e non occorrerà neppure manifestare la scelta, in occasione di tale scadenza, né presentare il modello 69, poiché l’opzione copre l’intero periodo residuo di durata del contratto. Diversa è la situazione per i contratti che, dopo il 7 aprile, sono oggetto di proroga; in tale fattispecie, occorrerà effettuare una nuova opzione al momento della proroga.
SANZIONI: Unico salvo da sanzioni per tardivo invio se la password è scaduta
La Ctr Lombardia con la sentenza 7/28/11 su di una tardiva presentazione di Unico annulla le sanzioni perché la presentazione oltre il termine di 90 gg. era stata dovuta alla password scaduta. Il fatto parte da un controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi dove l’amministrazione notificava al contribuente una cartella di pagamento per eccedenze d’Irpef, Irap e Iva non spettanti. L’Ufficio giustificava il suo operato contestando una tardiva presentazione, ed anche un’erronea utilizzazione in compensazione dei crediti non spettanti. Dietro vari ricorsi presentati prima alla Commissione tributaria, per arrivare alla Ctr Lombardia, quest’ultima si è pronunciata a favore del contribuente in primo luogo, perché la causa per la quale la dichiarazione è stata presentata oltre i termini di legge non era a lui imputabile poiché la sua password era scaduta. Perciò, la spedizione del flusso informatico era avvenuta dopo i novanta giorni previsti dalla normativa. In secondo luogo perché il contribuente non ha ricevuto preventivamente l’avviso bonario, a seguito del quale avrebbe potuto sanare gli eventuali errori riscontrati in sede di controllo formale. L’emissione dell’avviso, è precisato, non è facoltativo da parte dell’amministrazione finanziaria, ma al contrario, è reso obbligatorio ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).
AGEVOLAZIONI: dal 1° dicembre si potrà trasmettere la richiesta telematica per lo sconto-campionari
Il 1° dicembre sarà il primo giorno utile per la trasmissione telematica della comunicazione relativa all’agevolazione Tremonti-campionario. Niente però click day; se le richieste supereranno lo stanziamento previsto il beneficio sarà ripartito pro-quota, indipendentemente dalla data di spedizione della comunicazione. L’agevolazione, prevista dall’art. 4 – DL 40/2010, interessa le imprese del settore tessile abbigliamento che nell’anno 2010 hanno sostenuto costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzata allo sviluppo di campionari fatti nell’Unione Europea. L’agevolazione consiste in un bonus che il Fisco accorderà, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicando gli importi che potranno essere dedotti da Unico 2011 mediante una variazione in diminuzione.
TASSE E CONTRIBUTI: firmato il decreto di proroga al 20 agosto
Come consuetudine, ormai, è firmato il decreto di ferragosto che proroga tutti i versamenti fiscali e previdenziali al 20 agosto invece che il 16. Lo spostamento riguarda anche le rate di Unico in scadenza il 2 agosto. Il decreto, infatti, sposta in avanti tutti i versamenti in scadenza dal 1° agosto, compresi i pagamenti INPS, INAIL ed ENPALS. Resta confermata la scadenza 5 agosto per i contribuenti soggetti a studi di settore dei versamenti in saldo 2009 ed acconto 2010, che non li hanno effettuati il 6 luglio.
Come consuetudine, ormai, è firmato il decreto di ferragosto che proroga tutti i versamenti fiscali e previdenziali al 20 agosto invece che il 16. Lo spostamento riguarda anche le rate di Unico in scadenza il 2 agosto. Il decreto, infatti, sposta in avanti tutti i versamenti in scadenza dal 1° agosto, compresi i pagamenti INPS, INAIL ed ENPALS. Resta confermata la scadenza 5 agosto per i contribuenti soggetti a studi di settore dei versamenti in saldo 2009 ed acconto 2010, che non li hanno effettuati il 6 luglio.
TRATTAMENTO DELLE PERDITE: da abbattere entro la fine di Unico
La modifica introdotta nell’art. 24 del Dl 78/10 impone all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di svolgere attività di controllo sistematico sulle imprese che evidenziano perdite fiscali per più di un periodo di imposta, escludendo quelle che effettuano aumenti di capitale di importo almeno pari alla perdita. La ricapitalizzazione mette al riparo dai controlli. Per l’esonero dalle verifiche, è richiesta una deliberazione di aumento di capitale a titolo oneroso. La disposizione pare riferirsi a un formale atto notarile di incremento del capitale risultante dallo statuto, eventualmente previo suo abbattimento per perdite. Il legislatore ha ritenuto fiscalmente pericolose le società i cui soci immettono nuovo capitale di rischio immediatamente dopo il conseguimento della perdita garantendo la prosecuzione della attività, e in questa direzione la norma pare correlarsi a quella di contrasto alle cosiddette imprese “apri e chiudi”. Si spera che vengano equiparate agli aumenti di capitale sociale le forme di apporto dei soci “fuori capitale”, spesso utilizzate nelle società di persone e in quelle di capitali a base ristretta.
DICHIARAZIONI FISCALI: il mini unico
Il modello Unico Mini può essere presentato da alcune tipologie di contribuenti: chi ha situazioni semplici, senza partita Iva e senza variazioni di domicilio fiscale; chi non può presentare il modello 730 perché non ha il sostituto d’imposta (alcuni casi di dipendenti da privati); chi ha percepito solo redditi di terreni, fabbricati, lavori occasionali. Il modello è stato introdotto lo scorso anno, ma non ha riscosso molto successo proprio per i limiti relativi alle tipologie di utente, ai tipi di reddito da indicare ed agli sconti previsti dalla normativa. A proposito degli sconti si possono indicare: oneri detraibili al 19% (compresi frigoriferi, motori, inverter, bonus mobili), oneri deducibili eccetto la previdenza complementare, spese per ristrutturazioni edilizie, spese per risparmio energetico, detrazioni per borse di studio, cani guida.
UNICO 2010 IN ATTESA DEI CORRETTIVI
In attesa dell’approvazione definitiva dei modelli e dei correttivi, si portano all’attenzione tre varianti operative sul tema UNICO 2010. La prima riguarda il trasferimento nel quadro dei redditi (RE – RG – RF) dell’indicazione del maggior volume d’affari connesso all’adeguamento agli studi di settore; la seconda riguarda i campi interessati all’inserimento dei dati relativi ai correttivi ed al loro corretto funzionamento, lo scorso anno il quadro X dello studio; la terza riguarda l’eventuale responso di non congruità della dichiarazione: va posta una particolar attenzione alla compilazione del campo annotazioni, in quanto si possono motivare gli eventuali disallineamenti ed anticipare all’Agenzia le possibili giustificazioni oggettive e soggettive riferite alla situazione specifica.
CHIARIMENTI: la dichiarazione integrativa sui disallineamenti contabile da presentare entro il 30 settembre
Una tempistica più lunga per presentare la dichiarazione integrativa degli affrancamenti per disallineamenti IAS, è quanto chiarito nella circolare 8/E del 4 marzo scorso. Nel documento sono anche illustrate le modalità di deduzione dell’avviamento qualora l’azienda formi oggetto di successivo conferimento: la conferente mantiene il residuo valore fiscale anche se contabilmente l’avviamento viene stornato. In particolare, le società che non hanno compilato il quadro RQ in Unico 2009 possono ripresentare il modello entro il 30 settembre 2010 (scadenza di Unico 2010), e manifestare così l’opzione per il riallineamento. Gli effetti fiscali decorrono dal 2009 e l’imposta sostitutiva versata in ritardo sarà soggetta a sanzioni, ridotte per effetto del ravvedimento spontaneo.
UNICO 2010: tra le novità alcuni punti critici
Unico 2010 SP evidenzia alcuni punti critici derivanti da recenti interpretazioni dell’Agenzia delle entrate. In caso di appalto, per opere consegnate in stato di avanzamento lavori, la risoluzione 260/09 chiarisce che per l’impresa appaltatrice i SAL rappresentano ricavi solo se vengono accettati in modo irrevocabile, con passaggio del rischio di deperimento dell’opera in capo al committente. Per quest’ultimo non rappresentano ricavi, ma influenzano il reddito imponibile perché concorrono alla formazione delle rimanenze. Le spese di vitto e alloggio sostenute dalle società per soggetti diversi dagli amministratori o dipendenti, si deducono nella misura del 75%; se sconfinano nelle spese di rappresentanza, secondo la circolare 34/09, sopportano un ulteriore tetto del 1,3% come limite di deduzione delle spese di detta fattispecie. Tali spese di indicano come intero importo sostenuto nel rigo RF22 colonne 1 e 3, e come variazione in diminuzione nel rigo RF36 colonna 4.
UNICO 2010: le novità passano per lo sconto sugli arredi
Tra le novità di Unico 2010 da segnalare la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato. La platea di contribuenti che sarà interessata è abbastanza cospicua; il limite massimo detraibile è 10mila euro ripartibile in quote costanti per cinque anni. Fra gli elettrodomestici non si considerano frigoriferi, congelatori e loro combinati in quanto queste spese possono fruire della detrazione già prevista da indicare nello stesso rigo nella colonna 1. Tra le novità più attese debutta nel quadro RN la possibilità, per soci di società di persone e associazioni professionali, di cedere i crediti d’imposta Irpef derivanti dalla partecipazione nella stessa società. Si consente, così, il recupero immediato dal parte della società dei crediti in alternativa al socio.
UNICO 2010: le istruzioni ufficiali vogliono l’indicazione dei beni posseduti all’estero
Nel quadro RW di Unico 2010 andranno indicati immobili, gioielli e imbarcazioni anche se non producono reddito di fonte estera imponibile in Italia. L’obbligo è, pertanto, in vigore non solo per la attività estere di natura finanziaria ma anche per i predetti beni suscettibili di utilizzazione economica; la locazione, il noleggio, la concessione in uso costituisce presupposto impositivo ai sensi dell’art. 67, c. 1 lett. H, del TUIR. Ed anche, secondo la circolare 49/E/2009 rientrano tra i beni da dichiarare i marchi e i brevetti. Le istruzioni sono esaurienti e recano un elenco esemplificativo delle attività estere di natura finanziaria che rientrano nel novero di quelle dichiarabili nel quadro RW: attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti; contratti di natura finanziaria stipulati con soggetti non residenti; contratti derivati, rapporti finanziari conclusi fuori Italia; metalli preziosi detenuti all’estero; disposizioni patrimoniali in favore di trust e organizzazioni similari; altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa; forme di previdenza complementare gestite da società ed enti di diritto estero.
DICHIARAZIONI: con l’approvazione del modello definitivo Unico SC e SP viene confermata la competenza CFC
Con la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate dei modelli definitivi 2010 UnicoSC e UnicoSp, si conferma che la stretta sui redditi prodotti dalle controllate e collegate estere, localizzate in Stati a fiscalità privilegiata, non entra in vigore dal 2009. Nelle istruzioni dei modelli, al paragrafo dedicato alle novità del DL 78/09 è scomparsa, rispetto alla bozza, la parte relativa alla disciplina delle CFC. Il problema resta solo per le società con esercizio a cavallo d’anno; và detto che in questo caso si compilano spesso le dichiarazioni con le istruzioni non aggiornate. Secondo l’art. 3 dello Statuto del contribuente l’efficacia delle nuove disposizioni “parte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”; quindi a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009.
ADEMPIMENTI: il recupero dell’IRAP
Come recuperare velocemente l’IRAP dopo la circolare 45/E del 13 giugno 2008? Presentando una dichiarazione a favore entro il 30 settembre, i professionisti possono compensare in F24 l’imposta indebitamente versata con altri tributi. Chi salta l’appuntamento ha sempre 48 mesi dalla scadenza originaria per richiedere il rimborso a mezzo istanza. Problematiche differenti si riscontrano secondo che il rimborso riguardi il 2006, oppure il 2007: nel primo caso, fermo restando la necessità di presentare la dichiarazione integrativa, si dovrebbe presentare istanza di correzione del modello F24 e/o il quadro IQ solo per gestire i versamenti (si attende conferma delle Entrate); nel secondo caso non c’è alcuna integrativa da presentare, al limite si potrebbe presentare Unico 2008 senza modello IQ, girando all’amministrazione l’onere della prova dell’esistenza dell’autonoma organizzazione, o con modello IQ a zero gestendo solo i dati dei versamenti; ed anche istanza di correzione F24 imputando i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), e poi gestire l’eccedenza di questi tributi nei relativi quadri.
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