Termini
Opposizione al decreto ingiuntivo: le novità
E’ pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2012 la Legge 218/2011 che porta novità in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. Il legislatore fuga ogni dubbio interpretativo sollevato dalla decisione della Corte di Cassazione – sezioni unite 19246/2010. E’ previsto che: “al secondo comma dell’art. 645 del Codice di procedura civile, le parole - ma i termini di comparizione sono ridotti a metà – sono soppresse”. La norma ha vigore dal 20 gennaio, restano valide le opposizioni a decreti ingiuntivi già presentate in cui il debitore che si era opposto abbia iscritto a ruolo la lite entro 10 giorni dalla notifica dell’opposizione stessa.
Iscrizioni ipotecarie: definibili le liti
Sono definibili le liti contro le iscrizioni ipotecarie, lo specifica la risoluzione 107 dell’Agenzia delle entrate. La definizione è prevista a condizione che il contribuente abbia eccepito il difetto di notifica del precedente avviso di accertamento e abbia convenuto in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate al 1° maggio 2011. Tra gli altri chiarimenti che la risoluzione ha fornito: le controversie attivate dal socio di una società di persone dopo il 1° maggio non sono definibili, anche se la lite riferita alla società beneficia della chiusura agevolata; il provvedimento di revoca dei benefici della piccola proprietà contadina, come atto impositivo che liquida una maggiore imposta dovuta, è passibile di sanatoria; sono inoltre scomputabili dagli importi da versare le iscrizioni a ruolo estinte mediante compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 31, Dl 78/2010.
Versamenti trimestrali IVA: aumentate le soglie
Aumentate le soglie per potere effettuare la liquidazione e il versamento Iva trimestrale (con il consueto pagamento degli interessi del 1%).
In particolare i nuovi limiti sono stati portati a:
- € 400.000,00 di ricavi per i servizi;
- € 700.000,00 di ricavi per le altre attività.
A meno di successivi chiarimenti ministeriali in merito, i termini di decorrenza dovrebbero essere quelli di entrata in vigore della Legge di Stabilità, e cioè a decorrere dall’1 gennaio 2012.
L’opzione per esercitare il diritto alla liquidazione trimestrale dell’Iva, andrà comunicata, nella prima dichiarazione annuale Iva, da presentare successivamente alla scelta effettuata.
Minimi: uscita dal regime
I contribuenti minimi che dal 1° gennaio 2012 usciranno dal regime e accederanno alternativamente a quello supersemplifcato o alla contabilità semplificata potranno trovare qualche piccolo vantaggio sul fronte Iva. Esattamente scatterà il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti e la possibilità di recupero dell’imposta assolta sui beni compresi quelli strumentali e servizi acquistati in vigenza del regime dei minimi quando l’Iva non fu detratta. Saranno fuori dal regime dei minimi i contribuenti che hanno iniziato l’attività prima del 31 dicembre 2007 oppure, se l’hanno iniziata dopo, non rispettano i requisiti di accesso (articolo 27, comma 2 del Dl 98/11), o hanno superato i limiti dimensionali previsti dalla legge 244/07 nel corso del 2011. L’ex minimo che non entra nel regime supersemplificato dovrà istituire i registri Iva e provvedere all’annotazione delle fatture entro i termini previsti dal Dpr 633/72, integrando le registrazioni con le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Chi, invece, entrerà nel regime supersemplifcato potrà non tenere la contabilità, ma applicherà l’Iva nei modi ordinari versandola annualmente.
Accertamento: il raddoppio dei termini è circoscritto a chi ha commesso l’illecito penale
Secondo la CTP di Brindisi – sentenza n. 194/3/11- il raddoppio dei termini per l’accertamento non si applica automaticamente ai soci di una società di capitali per il recupero del maggior reddito di partecipazione se la violazione della normativa fiscale ha comportato la denuncia penale dell’amministratore.
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: nuova riapertura dei termini
Il Dl n. 70/2011 (legge 106/2011) – art. 7, co. 2, lettere da dd) a gg) – ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni fissando al 1° luglio 2011 la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni. Ai fini fiscali, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera riconosciuto a decorrere dall’esercizio in cui è effettuato il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata. Per l’applicazione della norma detto valore deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012. L’efficacia della procedura è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del: 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni dovranno essere indicati nel modello di dichiarazione Unico. In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni si dovrà compilare l’apposita sezione del Quadro RT e in caso di rideterminazione del valore dei terreni si dovrà compilare l’apposita sezione del Quadro RM.
Domani 10 novembre 2011 scade il pagamento del superbollo sulle auto di lusso
La circolare 49/E Agenzia delle entrate detta gli ultimi chiarimenti in merito al superbollo per le auto di lusso. Si tratta di auto oltre i 225 kilowatt. La scadenza di domani riguarda i veicoli iscritti al Pra alla data del 6 luglio 2011; per i veicoli immatricolati dal 7 luglio al 31 dicembre 2011 il termine per il versamento è fissato al 31 gennaio 2012. Sono esentati dal pagamento del superbollo i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 elementi identificativi. I codici per il versamento: 3364 – addizionale erariale alla tassa automobilistica; 3365 – sanzione; 3366 – interessi. Se il veicolo è stato venduto dopo il 6 luglio, l’ex proprietario, o titolare di altri diritti, deve comunque versare l’addizionale secondo le scadenze fissate. A partire dal 2012 l’addizionale andrà versata contestualmente al pagamento delle tasse automobilistiche.
L’imposta sostitutiva sul TFR
E’ in scadenza, il prossimo 16 dicembre, il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR. Le modalità di tassazione del TFR presuppongono la sua scomposizione annua in due componenti: la prima di natura finanziaria consistente nella rivalutazione prevista dall’articolo 2120, c. 4, del Codice Civile (1,5% più il 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, calcolata sul fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente), la seconda (quota capitale) pari all’ammontare del trattamento stesso, ridotto delle rivalutazioni, assoggettata a tassazione separata come previsto dal DPR 917/86. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura dell’11% sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. I termini di versamento sono il 16 dicembre (acconto) e il 16 febbraio dell’anno successivo (saldo). Se il TFR è corrisposto da soggetti diversi da quelli sopra indicati, l’imposta sostitutiva è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione e versata entro i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione.
Adempimenti: la comunicazione dell’indirizzo PEC entro il 29 novembre 2011
All’adempimento previsto dal Dl 185/2008, la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, sono obbligate anche le Cooperative. Entro il prossimo 29 novembre, le società di capitali e di persone, le società semplici, le società cooperative, le società in liquidazione, le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie devono comunicare al Registro imprese il proprio indirizzo Pec. Il mancato rispetto del termine comporta una sanzione che può variare da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro. La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa: sul sito www.registroimprese.it. E’ disponibile una procedura semplificata online che consente di effettuare l’adempimento in modo più rapido. In base ai chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico, nella comunicazione può essere indicato l’indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, di un’altra società cui l’impresa obbligata all’adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata.
Al via il saldo dell’acconto Irpef, Ires ed Irap per l’anno 2011
Da 1 novembre 2011 decorrono i termini per effettuare il versamento dell’acconto Irpef, Ires ed Irap per l’anno 2011. Per le persone fisiche l’acconto Irpef è stabilito nella misura del 99% mentre per i soggetti Ires è stabilito nella misura del 100%. L’acconto Irap per le persone fisiche e società di persone è previsto nella misura del 99% mentre per i soggetti Ires l’acconto IRAP è stabilito nella misura del 100%. Naturalmente occorre defalcare quanto già versato a titolo di primo acconto. Secondo quanto reso noto dal comunicato stampa diffuso lo scorso 23 giugno 2011 dal Ministero dell’Economia e il Dipartimento delle Finanze, nella determinazione della seconda o unica rata dell’acconto Irap dovuto per il 2011, occorre tenere presente l’incremento automatico dell’aliquota (in misura pari allo 0,15%) nelle Regioni in deficit sanitario (Campania, Molise e Calabria).
Rimborso IVA infrannuale: entro il 31 ottobre 2011 l’invio del Modello TR
Entro il prossimo 31 ottobre coloro che sono in possesso dei requisiti disposti dalla normativa possono presentare in via telematica l’istanza di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva del 3° trimestre 2011. Nonostante l’aumento dell’IVA al 21% l’istanza deve essere presentata utilizzando il Modello TR attualmente in uso: l’imponibile e l’imposta delle operazioni con aliquota al 21% devono essere compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del 20% e la relativa differenza d’imposta, pari all’1%, deve essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d’imposta. Per le istanze relative al primo trimestre 2012, verrà resa disponibile una nuova versione del Modello Iva TR.
Soggetti che possono chiedere il rimborso: necessita la presenza delle condizioni previste dall’art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, ciò sulla base di quanto disposto dal successivo art. 38-bis. In particolare, le imprese che hanno effettuato nel 3° trimestre 2011 operazioni di vendita e di acquisto da cui risulti un credito Iva superiore a € 2.582,28, possono richiederne il rimborso purché nel periodo l’aliquota Iva media sulle vendite (aumentata del 10%) sia stata inferiore a quella sugli acquisti oppure siano state effettuate operazioni non imponibili, intracomunitarie o extracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, infine, qualora abbiano effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili del periodo.
Liti fiscali pendenti: i chiarimenti delle Entrate
La definizione delle somme dovute relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti rilevano dalle pronunce dei giudici tributari in merito alla controversia. Il perfezionamento della sanatoria avviene con la presentazione della domanda, anche se non ci sono somme da versare. L’Agenzia delle entrate, nella circolare 48/E del 24 ottobre 2011, precisa che è opportuno presentare la domanda dopo aver effettuato il versamento; al momento non è possibile farlo telematicamente, e finchè persiste questa situazione, le domande saranno accettate dall’Ufficio che provvederà poi per suo conto alla trasmissione telematica. In questo specifico caso, ai fini della determinazione delle somme dovute, farà fede l’ultima o l’unica pronuncia non definitiva resa alla data di consegna.
Rivalutazione del valore dei terreni e partecipazioni
A chi volesse effettuare una nuova rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni viene richiesta la redazione di una perizia giurata di stima che ne individui il valore alla data del 1° luglio 2011 e il versamento di un’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2012, in un’unica soluzione o rateizzato. Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. Viene, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni. Il contribuente che ha già fruito in precedenza della rivalutazione del valore dei beni (terreni e partecipazioni) e che adesso intende procedere ad una nuova rivalutazione potrà detrarre dall’imposta dovuta quella già versata a suo tempo. Se, invece, il contribuente non deve pagare più alcuna imposta sostitutiva, potrà ottenere il rimborso di quanto già versato, presentando istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data di versamento relativa all’ultima rideterminazione.
Arriva la proroga per il bonus energetico
Prevista la proroga per il bonus energia 55% in scadenza a fine anno. Lo Sviluppo economico confida inserire la proroga, almeno annuale, nel decreto. Per fronteggiare le minori risorse disponibili si è pensato ad una rimodulazione: tetti di spesa specifica, prima non previsti, e per finestre e piccole caldaie la riduzione fin da subito al 41% della percentuale di detrazione.
Parte l’apprendistato dopo la riforma
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 di ieri, 10 ottobre, il Testo Unico dell’apprendistato (Dl 167/2011). La fase attuativa sarà diversa per ciascun tipo di contratto. Per l’apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale e per quello di alta formazione e ricerca dovrà essere approvata, per ciascuna regione, la normativa sui profili formativi; per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (giovani tra i 18 e i 29 anni), in ciascun settore produttivo dovranno essere approvate le norme collettive che definiranno la durata e le modalità di erogazione della formazione, e la durata della parte formativa del rapporto, con il vincolo dei tre anni di durata massima (cinque per l’artigianato). I termini di attuazione sono molto ridotti: entro sei mesi le regioni e le parti sociali devono adeguare le discipline di riferimento, diversamente si applicherà comunque quanto prevede il decreto legislativo. La riforma è costruita intorno ad alcune linee guida innovative: semplificazione delle regole, valorizzazione della contrattazione collettiva, personalizzazione dei percorsi formativi, gradualità delle sanzioni.
Le società devono dotarsi di P.E.C. entro il prossimo 29 novembre
L’art. 16, comma 6, del D.L. 185/2008, ha previsto l’obbligo per tutte le società iscritte nel Registro Imprese, quindi sia società di persone che società di capitali, di dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata. L’indirizzo P.E.C. deve poi essere iscritto nel registro, senza spese. Ogni società avrà così una “sede legale elettronica”.
Accertamenti esecutivi: non sarà più notificata la cartella esattoriale
Dal 1′ ottobre 2011 gli accertamenti che vengono notificati (relativi agli anni d’imposta dal 2007) sono già esecutivi e dunque non saranno più notificate le cartelle esattoriali giacché l’atto diventa esecutivo una volta trascorsi i termini per presentare ricorso.
Rilevano sia la sospensione feriale sia l’eventuale proposizione dell’istanza di adesione.
Queste possibilità spostano i termini per la presentazione del ricorso con ovvie conseguenze anche per il pagamento di quanto dovuto.
Per i vecchi accertamenti, cioè quelli notificati fino al 30 settembre 2011, restano valide le regole della notifica dell’avviso di accertamento, della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella esattoriale.
Ultime battute per UNICO 2011
Il 30 settembre è l’ultimo giorno utile per la trasmissione di Unico 2011. La scadenza interessa anche le correzioni delle dichiarazioni del periodo di imposta 2009. Gli errori o le omissioni del periodo di imposta 2010, si potranno sanare entro il 29 dicembre (novantesimo giorno successivo al termine di scadenza). Quest’ultima data è di importanza vitale perché l’eventuale omissione della dichiarazione, oltre a sopportare un trattamento sanzionatorio che varia dal 120 al 240% delle imposte dovute e non versate, apre le porte ad un possibile accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria (comma 2 dell’art. 39 Dpr 600/1973). In caso di mancanza solo di alcuni dati e informazioni da inserire nel modello, è consigliabile presentare la dichiarazione anche se incompleta; è, infatti, possibile “integrarla” entro termini più ampi rispetto a quelli del 29 dicembre. Discorso a parte merita il prospetto degli studi di settore: chi invia la dichiarazione priva del modello può rimediare provvedendo a sanare la mancanza in caso di richiesta da parte dell’Agenzia. L’invio tardivo non scongiura la sanzione, ma evita che la stessa lieviti alla misura massima (2.065 euro) e che si possa aprire la porta alla ricostruzione induttiva pura del reddito.
Fabbricati rurali: domanda di variazione catastale da presentare entro fine mese
Scade il 30 settembre 2011 il termine per presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali.Lo ha stabilito il Decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
La domanda di ruralità può essere presentata al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, insieme a una o più autocertificazioni con firma autenticata, su modelli conformi agli allegati A, B e C del decreto, insieme ad ogni altro documento utile.
Come specificato nel Comunicato dell’Agenzia del Territorio, la presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del Catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni rappresentative degli agricoltori.
Dichiarazioni: le società di persone possono presentare la dichiarazione unificata anche se l’esercizio non coincide con l’anno solare
La risoluzione 92/E dell’Agenzia delle entrate chiarisce che anche le società di persone con esercizio solare non coincidente con l’anno solare possono presentare la dichiarazione unificata (modello Unico e dichiarazione annuale IVA). In questo caso il modello deve essere presentato rispettando i termini previsti dall’art. 2 D.P.R. 322/98: 30 settembre di ogni anno.
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