Termini di decadenza
Soci “trasparenti” e studi di settore
La manovra Monti ha previsto una serie di agevolazioni per chi risulta congruo e coerente agli studi di settore: esclusione dall’accertamento analitico–induttivo; l’accertamento sintetico è possibile solo se il reddito complessivo supera quello dichiarato di un terzo; riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. La condizione per godere di questi benefici è compilare fedelmente i modelli degli studi di settore. La lettura della norma dispone i benefici a favore dei soggetti esercenti ditta individuale o attività professionale. Dubbi restano sull’inclusione dei “soci trasparenti”. L’Agenzia delle entrate, intervenuta in merito, esclude i “soci trasparenti” dall’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo. Più precisamente, secondo l’Agenzia, la lettera C dell’art. 10 del Dl n. 201/2011 è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito. Sono esclusi, pertanto, i soci di società trasparenti.
Accertamento: decadenza triennale IVA per l’atto già registrato
La CTR dell’Umbria – sezione 1 – sentenza n. 227 del 24 novembre 2011, attesta la decadenza triennale del poter di accertamento IVA per gli atti già registrati. Il caso si riferisce alla cessione di ramo d’azienda assoggettata precedentemente a imposta di registro con atto regolarmente registrato. Dopo circa cinque anni, un altro ufficio, nel corso di un controllo all’impresa cedente, ha riqualificato l’operazione quale cessione di beni soggetta ad IVA e non di ramo di azienda. Il contribuente impugnava la rettifica eccependo la decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate in virtù del principio dell’alternatività IVA/registro, che prevede, una volta registrato l’atto ed assoggettato ad imposta di registro, la rettifica eventualmente entro tre anni (art. 76 del DPR 131/1986). La commissione tributaria regionale ha accolto la tesi del contribuente.
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