Società

Entro il 16 marzo va effettuato il versamento della tassa di vidimazione libri sociali

giovedì, marzo 11th, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Per le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., ivi comprese quelle consortili anche se in liquidazione) entro il 16 marzo di ogni anno è previsto il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. Gli importi ammontano: 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo. La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il primo gennaio dell’anno di riferimento (quindi, per il versamento 2010, al 1° gennaio 2010). Il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; deve essere effettuato, se l’attività è iniziata nell’anno, utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio del Registro di Roma Tasse concessioni governative; per gli anni successivi utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 7085 indicando l’anno 2010.

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DICHIARAZIONI: con l’approvazione del modello definitivo Unico SC e SP viene confermata la competenza CFC

domenica, febbraio 14th, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Con la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate dei modelli definitivi 2010 UnicoSC e UnicoSp, si conferma che la stretta sui redditi prodotti dalle controllate e collegate estere, localizzate in Stati a fiscalità privilegiata, non entra in vigore dal 2009. Nelle istruzioni dei modelli, al paragrafo dedicato alle novità del DL 78/09 è scomparsa, rispetto alla bozza, la parte relativa alla disciplina delle CFC. Il problema resta solo per le società con esercizio a cavallo d’anno; và detto che in questo caso si compilano spesso le dichiarazioni con le istruzioni non aggiornate. Secondo l’art. 3 dello Statuto del contribuente l’efficacia delle nuove disposizioni “parte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”; quindi a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009.

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La cartella preceduta da avviso bonario inviato al commercialista e’ nulla!

domenica, febbraio 14th, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

La comunicazione degli esiti della liquidazione o avviso bonario di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 è stata nel corso degli ultimi tempi oggetto di ripetute modifiche normative. Il c.d. Collegato alla Finanziaria 2006, la Finanziaria 2007 e da ultimo il c.d. Collegato alla Finanziaria 2008, sono intervenuti a più riprese per rimodellare il dettato normativo. L’ultima modifica apportata dall’art. 39, comma 8-bis, del D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato ulteriormente l’art. 2-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, prevedendo la possibilità su opzione del contribuente che l’avviso bonario venga inviato agli intermediari , in mancanza l’avviso sarà inviato mediante raccomandata direttamente al contribuente. In sostanza, l’invio dell’avviso bonario all’intermediario su opzione del contribuente e’ ammesso da unico 2008. Si ritiene opportuno evitare tale opzione e lasciare l’obbligo per l’amministrazione di inviare a mezzo raccomandata l’esito della liquidazione direttamente al contribuente. Relativamente agli anni precedenti una società A.C. sas ricorreva avverso cartella di pagamento perche’ non preceduta da avviso bonario, l’Agenzia delle Entrate di Genova si costituiva sostenendo di aver inviato l’avviso bonario all’intermediario telematico, nella fattispecie il commercialista. La difesa, con apposite memorie difensive nell’individuare la natura giuridica del rapporto commercialista – cliente, faceva presente che il commercialista e’ un mandatario senza rappresentanza, che compie un atto giuridico in nome e per conto del cliente, per cui non sussistendo alcuna rappresentanza dell’azienda, l’avviso bonario si doveva considerare non notificato. I Giudici della 10 Sezione composta dal Presidente Dott. Loffredo, Dott. Mariani relatore e Dott. Mazza membro giudicante, hanno concluso che l’avviso bonario deve essere notificato a pena di nullità al contribuente e non all’intermediario avendo quest’ultimo veste di mandatario senza rappresentanza dell’impresa, accogliendo il ricorso compensando le spese. Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza 21/10/2010 Depositata il 28/01/2010 (a cura Dott. Giuseppe Marino)

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CASSAZIONE: la deduzione delle perdite eccedenti il capitale nelle Sas

martedì, luglio 28th, 2009 | Notizie Fiscali | Nessun commento

La sentenza n. 15161/2009 si esprime in tema di deduzione delle perdite eccedenti il capitale nelle Sas. I soci di capitale possono dedurre tali perdite qualora la loro ingerenza non occasionale nella gestione aziendale faccia venir meno la limitazione della loro responsabilità. Le norme che regolano le società in accomandita sono contenute nell’art. 2313 del codice civile; fiscalmente si applicano gli artt. 5 e 8 del Tuir, in base ai quali i redditi sono ripartiti in capo ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e senza distinzione tra accomandanti ed accomandatari; le perdite seguono lo stesso criterio, tranne il caso di eccedenza sul capitale dove la ripartizione si applica solo nei confronti degli accomandatari. La sentenza aggiunge del nuovo a quanto appena enunciato: partendo dal fatto che le perdite eccedenti riferite ai soci accomandanti possono essere scomputate dagli accomandatari in proporzione delle loro quote, sancisce che nel momento in cui l’accomandante perde la responsabilità limitata, può dedurre la perdita in eccedenza esattamente come un accomandatario.

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LA MANOVRA ANTICRISI PORTA VIA IL LIBRO SOCI

venerdì, gennaio 30th, 2009 | Notizie Fiscali | Nessun commento

La legge di conversione del decreto anticrisi elimina per le Srl l’obbligo di tenuta del libro soci. La soppressione è attiva dal 30 marzo prossimo. La norma dispone che: gli effetti relativi le scritture nel libro soci dovranno in futuro essere riferiti al deposito nel Registro imprese; in sede di bilancio non bisognerà più compilare l’elenco soci e depositarlo con il bilancio stesso; nei prossimi 60 gg. gli amministratori delle Srl dovranno provvedere ad aggiornare il Registro delle imprese qualora quest’ultimo non risulti allineato al libro dei soci. Senza il libro dei soci la legittimazione ad esercitare i diritti sociali si acquisirà con il deposito al Registro dell’atto dal quale derivi l’assunzione della qualità di socio.

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