Sentenze

CASSAZIONE – PROFESSIONISTI: l’obbligo Irap non scatta semplicemente per il possesso di un grande studio

domenica, novembre 28th, 2010 | Notizie Fiscali, Sentenze | Nessun commento

L’ordinanza n. 23155 depositata il 16 novembre 2010 torna sul tema Irap. La pronuncia sostiene che il semplice possesso di uno studio da parte di un professionista non costituisce bene strumentale eccedente il minimo e non è condizione sufficiente per determinare l’assoggettamento all’imposta, sono i giudici di merito che devono accertare, di volta in volta, se lo studio, per le sue caratteristiche: ubicazione e dimensione, possa essere considerato valore di bene strumentale minimale o meno. La pronuncia tra e origine dal ricorso per cassazione di un avvocato il quale impugnava la sentenza della Ctr che aveva ritenuto il possesso dello studio di 100 mq. un elemento sufficiente per assoggettare a Irap. La Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, ha ritenuto giuridicamente errata l’affermazione della Ctr nella parte in cui ha reputato sussistere una pur minima struttura organizzata costituita appunto dal possesso dello studio, distinto dall’abitazione, di 100 mq; ha invece ricordato, che i presupposti dell’Irap siano costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione, ovvero dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui. Il caso sarà ora all’esame di un’altra sezione della stessa Ctr che dovrà accertare se lo studio, per ubicazione e dimensioni, possa essere considerato valore di bene strumentale minimale.

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IRAP: per le mini-imprese valgono gli stessi criteri dei lavoratori autonomi

domenica, ottobre 24th, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

La Corte di Cassazione (sentenze n. 21122, 21123 e 21124 depositate ieri) torna a parlare di IRAP e piccole imprese. Il piccolo imprenditore, se sprovvisto di autonoma organizzazione, può risultare non soggetto all’IRAP. All’uopo viene ricordata l’apertura già fatta per le attività ausiliarie come quelle di agente di commercio e di promotore finanziario (sentenze n. 12108 e 12111 del 2009), nei casi in cui per queste attività non sussista il requisito dell’organizzazione autonoma. Questo principio, secondo la Corte, deve essere applicato anche per le attività che possono essere inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all’articolo 2083 del Codice civile; risultano tali: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. In questi casi è evidente la non assoggettabilità al tributo, diversamente dagli imprenditori dove l’elemento dell’organizzazione deve considerarsi connaturato alla nozione di impresa.

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CONTENZIOSO TRIBUTARIO: esecuzione dei rimborsi

domenica, ottobre 24th, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

La circolare 49/E/2010 dell’Agenzia delle entrate si interessa alle procedure per i rimborsi derivanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie. In particolare, si legge, che per procedere ai rimborsi non occorre attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente né alcuna richiesta o sollecito; gli uffici addetti alla gestione del contenzioso devono restituire le somme eccedenti subito dopo la comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria della Commissione tributaria, purché siano presenti gli elementi necessari per la determinazione dell’importo da rimborsare. L’obbligo di rimborso vale non soltanto per le sentenze favorevoli al contribuente emesse dalla Ctp, ma anche per quelle della Ctr o della Ctc.

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FISCO: le ragioni dell’accertamento devono sempre essere indicate nell’atto

giovedì, luglio 1st, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Recenti sentenze (Ctp Milano n. 126/2010 – Sezioni unite n. 11722 maggio 2010 – Cassazione n. 12249 maggio 2010 e n. 25197 novembre 2009) hanno ricordato un importante principio di difesa a favore del contribuente: le motivazioni dell’accertamento devono essere indicate nell’atto. L’accertamento, inteso come strumento di conoscenza al contribuente della pretesa del Fisco, deve contenere una motivazione adeguata, coerente sulla base di quanto viene contestato e delle motivazioni normative che l’amministrazione ritiene di applicare. Solo così si può garantire un diritto di difesa adeguato al contribuente, e al giudice la valutazione di legittimità dell’operato dell’ufficio. In mancanza di dette motivazioni l’accertamento è nullo.

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STUDI DI SETTORE: nuova circolare dell’Agenzia delle entrata in allineamento ai principi di Cassazione

lunedì, aprile 19th, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

L’Agenzia delle entrate cerca di allinearsi ai principi delle sentenze di Cassazione (26635, 26636, 26637, 26638) depositate il 18 dicembre 2009, con la circolare 19/E del 14 aprile 2010. In caso di accertamento sulla base degli studi di settore, non preceduto da contraddittorio, la pretesa tributaria deve essere abbandonata. La mancata indicazione nell’atto di accertamento delle ragioni esposte dal contribuente non determina la nullità dell’atto se queste sono esposte nel verbale di contraddittorio. I risultati del contraddittorio stesso possono determinare i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici, quali sono gli studi. L’Agenzia parte dal fatto che la Cassazione ha ritenuto la discordanza dagli studi un’anomalia del comportamento fiscale del contribuente, che legittima solo l’invito al contraddittorio, dove, quest’ultimo, è mirato a correggere i risultati dello studio affinché fotografino i ricavi e compensi alla specifica attività di impresa o lavoro autonomo svolta dal contribuente.

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IVA: l’Agenzia delle entrate torna sulla detraibilità dell’IVA auto

sabato, marzo 20th, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Con la circolare 13/E del 16 marzo 2010, l’Agenzia delle entrate torna a parlare di detraibilità di IVA auto, e lo fa delineando le modalità di gestione dei contenziosi riguardanti rimborsi IVA su acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 ed il 13 settembre 2006. All’epoca del cambio della normativa inerente la detraibilità IVA auto dopo le sentenze della Corte di giustizia europea, venne posta una condizione per ottenere il rimborso dell’IVA da parte di quei soggetti con controversie pendenti al 14 settembre 2006: questi contribuenti dovevano rinunciare al ricorso. In assenza di rinuncia gli Uffici devono proseguire il contenzioso evitando che si formi il giudicato. Il contribuente deve fornire prova dell’inerenza dell’acquisto dell’auto all’attività svolta, affinchè non gli venga rigettato il rimborso forfettario.

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CASSAZIONE: RC auto coperta verso i terzi anche se la polizza risulta viziata

sabato, gennaio 23rd, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

La Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 1823 del 15.01.2010, interviene in materia di RC auto viziate. Secondo i giudici il contrassegno garantisce la copertura assicurativa verso i terzi indipendentemente dalla sua validità per tutto il periodo indicato nella polizza. In particolare il suo rilascio da parte dell’assicuratore vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, anche se il contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi. Ed ancora, ai fini della validità dell’assicurazione è necessaria solo l’identificazione della targa annotata sul contrassegno assicurativo.

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