Scadenza

Dichiarazione IVA integrativa: il termine di presentazione

lunedì, gennaio 30th, 2012 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Qual’è il termine di presentazione della dichiarazione IVA integrativa in caso di modifica del credito chiesto a rimborso? Il problema si è posto dopo le modifiche legislative intervenute nel corso del 2011. A partire dal febbraio 2011 la richiesta di rimborso dei crediti IVA va fatta direttamente in dichiarazione annuale, barrando l’apposita casella, senza più la necessità di presentare il modello VR cartaceo all’agente della riscossione. L’art. 7, c. 2, lett. i), Dl n. 70/2011 integrando l’art. 2 del DPR n. 322/98 con il nuovo c. 8-ter ha previsto, per i contribuenti che presentano il mod. Unico ovvero il mod. IRAP a credito richiedendone il rimborso, che la dichiarazione integrativa, in caso di modifica del credito richiesto, possa essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la dichiarazione IVA integrativa può essere presentata nel termine previsto dall’art. 2, c. 8-bis DPR 322/98 per la dichiarazione integrativa a favore, cioè entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.

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Beni in godimento ai soci: la comunicazione al 31 marzo

mercoledì, gennaio 25th, 2012 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Il D.L. 138 ha previsto l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento da parte dell’impresa ai soci o familiari dell’imprenditore, adempimento definito dal provvedimento 16 novembre 2011, che ha precisato che la prima comunicazione dovrà essere fatta entro il termine del 31 marzo 2012 con riferimento ai beni per i quali il godimento permane nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011.
A regime, vale a dire a decorrere dal periodo di imposta 2013 e con riferimento al periodo di imposta 2012, la comunicazione dovrà essere fatta per i beni concessi in godimento nel corso del periodo di imposta di riferimento.

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Il nuovo modello MUD

giovedì, gennaio 12th, 2012 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Il DPCM del 23 dicembre 2011 ha approvato il nuovo modello MUD. Il nuovo modello, che sostituisce quello approvato con DPCM del 27 aprile 2010, deve essere utilizzato per presentare in Camera di Commercio competente per territorio le dichiarazioni dell’anno 2011. La scadenza fissata è il 30 aprile 2012.

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Spesometro

sabato, dicembre 31st, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Emanato il provvedimento che disciplina i dati da comunicare da parte degli intermediari per transanzioni a mezzo carta di credito – scadenza al 30/04/2012.

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In scadenza il 31 dicembre 2011 la presentazione di Unico 2011 da parte degli eredi

giovedì, dicembre 29th, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Gli eredi delle persone fisiche decedute dal 1° marzo 2011 devono effettuare la presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2011) e della dichiarazione ICI (solo per i comuni in cui è previsto l’obbligo). La dichiarazione va presentata per il tramite di uffici postali oppure a mezzo di intermediario abilitato; in quest’ultimo caso il termine ultimo di spedizione telematica è gennaio dell’anno successivo al decesso.

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Entratel: le fatture per compenso agli intermediari entro il 31 dicembre 2011

sabato, dicembre 24th, 2011 | Lavoro, Notizie Fiscali | Nessun commento

Con un comunicato l’Agenzia delle entrate ha reso noto che dal 31 dicembre 2011 non sarà più possibile effettuare la trasmissione delle fatture da parte degli intermediari per la corresponsione del compenso riguardante sia le dichiarazioni elaborate e trasmesse negli anni 2004 – 2010 sia i modelli F24 trasmessi negli anni 2007 – 2010. Con successivo avviso, sarà comunicata la data a partire dalla quale saranno disponibili le nuove comunicazioni relative ai compensi per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei modelli di pagamento F24 online.

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Domani 10 novembre 2011 scade il pagamento del superbollo sulle auto di lusso

mercoledì, novembre 9th, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

La circolare 49/E Agenzia delle entrate detta gli ultimi chiarimenti in merito al superbollo per le auto di lusso. Si tratta di auto oltre i 225 kilowatt. La scadenza di domani riguarda i veicoli iscritti al Pra alla data del 6 luglio 2011; per i veicoli immatricolati dal 7 luglio al 31 dicembre 2011 il termine per il versamento è fissato al 31 gennaio 2012. Sono esentati dal pagamento del superbollo i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 elementi identificativi. I codici per il versamento: 3364 – addizionale erariale alla tassa automobilistica; 3365 – sanzione; 3366 – interessi. Se il veicolo è stato venduto dopo il 6 luglio, l’ex proprietario, o titolare di altri diritti, deve comunque versare l’addizionale secondo le scadenze fissate. A partire dal 2012 l’addizionale andrà versata contestualmente al pagamento delle tasse automobilistiche.

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Rischio di blocco per le firme digitali

domenica, novembre 6th, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Trappole burocratiche è il termine adatto allo slittamento della scadenza di altri due anni (ora 1° novembre 2013) per le innovazioni riguardanti le firme elettroniche. Lo scorso lunedì è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. che ha fatto slittare la scadenza come detto. L’infelice tempismo e l’aver introdotto una nuova condizione per poter usufruire della proroga rischiano di gettare nel caos il sistema delle sottoscrizioni elettroniche qualificate. La questione risale al 2003 quando il legislatore decise di fissare le regole per certificare i dispositivi di firma. Nel 2010 un decreto spostò il problema al 1° novembre scorso; la nuova proroga è congegnata in questo modo: “possono continuare a fare uso dell’autodichiarazione fino al 1° novembre 2013 i produttori che entro il 1° novembre 2011 (data di scadenza del differimento concesso nel 2010) abbiano presentato all’Ocsi (o a un altro ente accreditato) domanda di certificazione”. Pertanto, i produttori che non hanno presentato all’Ocsi domanda di certificazione non possono più ricorrere all’autodichiarazione. Il problema riguarda le sottoscrizioni digitali rilasciate attraverso dispositivi automatici e la certificazione di questi ultimi. Le firme digitali generate attraverso i dispositivi automatici non sono più regolari. Si attendono disposizioni.

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Le novità del ricorso tributario

martedì, novembre 1st, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

La proposizione del ricorso tributario è ricco di novità e adempimenti che richiedono molta attenzione. Gli avvisi di accertamento possono essere esecutivi o tradizionali. Gli avvisi esecutivi sono quelli che si concludono con l’intimazione a pagare le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso; in difetto, l’agente della riscossione provvederà al recupero senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. La proposizione del ricorso per gli avvisi di accertamento tradizionali necessita la notifica della cartella di pagamento contenente l’addebito dell’iscrizione a ruolo provvisoria. Qualunque atto impugnabile (cartella di pagamento, avvisi di accertamento, diniego di rimborso, eccetera) deve essere opposto, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ad eccezione del solo ricorso contro il silenzio rifiuto a un’istanza di rimborso del contribuente, che può essere proposto decorsi 90 giorni dall’istanza e sino a 10 anni dalla stessa. Il termine di 60 giorni è allungato di 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. Se la scadenza ordinaria cade durante il periodo feriale (1° agosto – 15 settembre), il calcolo del termine è interrotto per tutto il periodo stesso, a prescindere dalla natura dell’atto contro cui si vuole ricorrere.

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Le nuove scadenze fino a fine anno dell’agenda fiscale

martedì, novembre 1st, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Riepiloghiamo le scadenze della nuova agenda fiscale fino a fine anno. Si parte con la chiusura delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20mila euro, la scadenza per il versamento delle somme dovute è il 30 novembre, con slittamento al 2 aprile 2012 se si è già pagato in via provvisoria una somma pari almeno a quella dovuta per la sanatoria. Entro il 31 dicembre partono le prime comunicazioni dello spesometro per il 2010 (con soglia di 25mila euro) e le dichiarazioni delle società di leasing e di noleggio. Fino al 31 dicembre le partecipazioni non qualificate (entro il 20% dei diritti di voto) usufruiscono ancora dell’imposta del 12,5% su dividendi e capital gain. Da gennaio sarà in vigore la nuova aliquota del 20%. Il 31 dicembre scade la possibilità di non entrare nelle liste dei controlli sulle società in perdita (art. 24 Dl 78/10) per chi ha esposto un risultato negativo nelle dichiarazioni 2009 e 2010. Un aumento di capitale (sottoscritto e versato) non inferiore alle perdite permette la disapplicazione della norma. Infine, sono da monitorare gli eventuali beni che le società concedono in uso a soci a titolo gratuito o a corrispettivi non di mercato. Dal 2012 scatta infatti la tassazione sul socio e l’indeducibilità del costo per la società, con nuove comunicazioni alle Entrate.

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Omissione della dichiarazione dei redditi, tempi e sanzioni

venerdì, ottobre 21st, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Se entro 90 giorni dalla scadenza del termine (ossia entro il 29 dicembre 2011 con riguardo al Modello Unico 2011 di persone fisiche, società di persone, soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare) non si provveda alla presentazione della dichiarazione dei redditi, la stessa è considerata omessa. In tal caso, non essendo più possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso, l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni: – dal 120% al 240% con un minimo di € 258,00 in presenza di imposte non versate; – da € 258 a € 1.032 in presenza di imposte versate. Una volta trascorso il termine dei 90 giorni, se la dichiarazione viene comunque presentata, questa costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate, come disposto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998. Oltre alla sanzione comminata al contribuente per le violazioni di omessa della dichiarazione, è anche prevista una specifica sanzione in capo all’intermediario che ha omesso di presentare la dichiarazione. In particolare, si configura la violazione di trasmissione telematica: – oltre il termine di presentazione della dichiarazione “concesso” dall’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui l’impegno alla trasmissione sia stato assunto entro il 30 settembre; – oltre un mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (ciò si verifica, con riguardo al modello Unico, se l’impegno è stato assunto dal 1 ottobre e la dichiarazione non viene trasmessa entro 1 mese dalla data dell’impegno stesso). In tali casi si applica la sanzione, stabilita dall’art. 7-bis, del D.Lgs. n. 241/1997, nella misura da € 516,00 a € 5.164,00.

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Ultime battute per UNICO 2011

giovedì, settembre 29th, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Il 30 settembre è l’ultimo giorno utile per la trasmissione di Unico 2011. La scadenza interessa anche le correzioni delle dichiarazioni del periodo di imposta 2009. Gli errori o le omissioni del periodo di imposta 2010, si potranno sanare entro il 29 dicembre (novantesimo giorno successivo al termine di scadenza). Quest’ultima data è di importanza vitale perché l’eventuale omissione della dichiarazione, oltre a sopportare un trattamento sanzionatorio che varia dal 120 al 240% delle imposte dovute e non versate, apre le porte ad un possibile accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria (comma 2 dell’art. 39 Dpr 600/1973). In caso di mancanza solo di alcuni dati e informazioni da inserire nel modello, è consigliabile presentare la dichiarazione anche se incompleta; è, infatti, possibile “integrarla” entro termini più ampi rispetto a quelli del 29 dicembre. Discorso a parte merita il prospetto degli studi di settore: chi invia la dichiarazione priva del modello può rimediare provvedendo a sanare la mancanza in caso di richiesta da parte dell’Agenzia. L’invio tardivo non scongiura la sanzione, ma evita che la stessa lieviti alla misura massima (2.065 euro) e che si possa aprire la porta alla ricostruzione induttiva pura del reddito.

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Lavoro: proroga dei termini per le comunicazioni in materia di lavoro usuranti

venerdì, settembre 16th, 2011 | Lavoro | Nessun commento

Prorogata la scadenza per le comunicazioni in materia di lavoro usuranti. La data prevista doveva essere il 30 settembre 2011 (Dl 67/2011 – art. 5, comma 1), mancando ancora la modulistica, il Ministero del Lavoro ha dovuto sospendere l’adempimento riservandosi di indicare un nuovo termine di scadenza.

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Abruzzo: termina la sospensione del versamento dei contributi

venerdì, settembre 16th, 2011 | Lavoro | Nessun commento

L’Inps, con messaggio n. 17511 del 09 settembre 2011, porta a conoscenza degli interessati che termina la sospensione del versamento dei contributi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Con decreto del 4 agosto 2011 è stato stabilito che il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 vada effettuato entro il 16 dicembre 2011.

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INPS: sospeso il versamento dei contributi per gli operatori di Lampedusa

lunedì, agosto 1st, 2011 | Lavoro | Nessun commento

Con la circolare n. 98 del 22 luglio 2011 l’INPS informa che sono sospesi i versamenti contributivi per gli operatori dell’isola di Lampedusa. Si tratta dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012;  i soggetti interessati devono essere operanti nel territorio di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011 e rientrare nelle seguenti categorie: datori di lavoro privati (anche del settore agricolo); lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui legge n. 335/1995. La sospensione scatta a seguito di presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla sede INPS competente.

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LAVORO: le comunicazioni per addetti a lavori faticosi e notturni

martedì, giugno 21st, 2011 | Lavoro | Nessun commento

Il Ministero del Lavoro ha illustrato le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione introdotti dal Dl 67/2011 che ha disciplinato il beneficio del pensionamento anticipato per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti. Sono due le comunicazioni obbligatorie da predisporre in via telematica e dirette alla Direzione del lavoro e all’Ente previdenziale competenti per territorio. La prima va effettuata entro 30 gg dall’inizio di lavorazioni svolte in processi produttivi in serie caratterizzati da una linea catena. I datori obbligati sono solo quelli espressamente indicati nel decreto. Il termine entro il quale effettuare la comunicazione è fissato al 25 giugno in sede di prima applicazione; non è sanzionabile chi adempie entro il 31 luglio. Il modello da utilizzare è LAV-US. L’altra comunicazione attiene al lavoro notturno, continuativo o in regolari turni periodici. La comunicazione si effettua una volta l’anno con il modello LAV-NOT; la scadenza in prima applicazione è il 30 settembre, in seguito il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Le sanzioni, per ciascun inadempimento, vanno da 500 a 1500 euro, sono diffidabili, ammesse al pagamento in misura ridotta e calcolate in ragione del numero delle comunicazioni e non in base al numero dei lavoratori interessati. Sono punibili solo le comunicazioni omesse e quelle contenenti dati errati o non corrispondenti al vero; nessuna sanzione è prevista per chi effettua la comunicazione in ritardo o erra nell’indicare il numero dei lavoratori addetti.

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LAVORO: autoliquidazione 2011 settore autotrasporto merci in conto terzi

giovedì, giugno 9th, 2011 | Lavoro | Nessun commento

Il 16 giugno scade il termine per il versamento del premio assicurativo per il settore autotrasporto (Dl 29 dicembre 2010, n. 225). Le imprese interessate sono quelle classificate alle voci 9121 e 9123. Entro la data di scadenza devono: calcolare i premi ordinari applicando i nuovi tassi indicati nei modelli 20SM in corso di notifica; calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di rata 2011, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione del 14,70 per cento; versare il dovuto entro il 16 giugno in unica soluzione o in tre rate: 16 giugno, 16 agosto e 16 novembre aggiungendo, alle ultime due, gli interessi.

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CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI: la scelta con l’acconto

giovedì, aprile 21st, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Ancora dubbi sulla tempistica di scelta della cedolare secca sugli affitti. Per i contratti in corso al 7 aprile 2011, se si vuole scegliere il regime sostitutivo, sarà sufficiente versare gli acconti della cedolare e poi manifestare l’opzione nel modello Unico 2012. Nulla sarà dovuto in sede di pagamento annuale dell’imposta di registro, in scadenza nel giugno prossimo, e non occorrerà neppure manifestare la scelta, in occasione di tale scadenza, né presentare il modello 69, poiché l’opzione copre l’intero periodo residuo di durata del contratto. Diversa è la situazione per i contratti che, dopo il 7 aprile, sono oggetto di proroga; in tale fattispecie, occorrerà effettuare una nuova opzione al momento della proroga.

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CASSAZIONE: un piccolo ritardo del pagamento non fa decadere l’accertamento con adesione

lunedì, aprile 18th, 2011 | Notizie Fiscali | Nessun commento

La sentenza di Cassazione n. 6905/11 chiarisce che non si decade dall’accertamento con adesione se il contribuente effettua il pagamento con due giorni di ritardo rispetto al termine concordato. Il lieve ritardo mantiene comunque l’interesse attuale e concreto dell’amministrazione al perfezionamento dell’adesione in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. La vicenda risale al 1996, quando due contribuenti avevano optato per l’accertamento con adesione contro un avviso di accertamento IRPEF e uno di rettifica IVA. La Ctp appoggiava quanto sostenuto dall’amministrazione in merito al fatto che il versamento in ritardo dovesse far decadere il contribuente dal beneficio. I giudici della commissione regionale, invece, in primo luogo hanno eccepito la mancanza della data certa all’atto di adesione, che se pur ci fosse stata non avrebbe fatto decadere il contribuente dall’istituto perché l’art. 9 del Dlgs 218/1997 non prevede una sanzione espressa di nullità per una simile circostanza. Su questa stregua la Corte ha ritenuto che il lieve ritardo di per sè non fosse sufficiente a decretare l’illegittimità dell’istituto, come pure la mancanza della data di stipulazione dell’atto di adesione e la mancata contestazione dall’amministrazione; fatti per i quali la vicenda non poteva risolversi a favore dell’ufficio.

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ACCERTAMENTO: la tempistica a disposizione del contribuente

mercoledì, marzo 23rd, 2011 | Notizie Fiscali, RISCOSSIONE | Nessun commento

Non ha molto tempo il contribuente che vuole evitare l’azione di aggressione da parte dell’agente della riscossione in presenza di ricorso e istanza di sospensione dell’atto impugnato. Dal 1° luglio 2011 l’art. 29 della manovra economica dispone: prima che l’atto di accertamento debba contenere l’intimazione ad adempiere, dopo che lo stesso rivesta funzione esecutiva. Il termine ad adempiere gli importi indicati scade entro la fine del periodo utile alla proposizione del ricorso, cioè 60 gg., cui si possono aggiungere 90 gg. in presenza di istanza di accertamento con adesione e 46 gg. della sospensione feriale dei termini. La norma prevede poi, che l’atto divenga esecutivo trascorsi 60 gg. dalla notifica. In questa tempistica si innesca la sospensione dell’atto e l’eventuale aggressione da parte dell’agente della riscossione. Infatti, in presenza di atto di accertamento che condensa anche la funzione esattiva, il contribuente presenterà nello stesso atto ricorso e istanza di sospensione cautelare. Su quest’ultima, la decisione del giudice potrebbe arrivare dopo l’intervento dell’agente della riscossione. Per “aggirare” l’ostacolo, è possibile presentare istanza di rateazione. In merito, la nuova norma stabilisce che non si può più chiedere istanza di rateazione nei termini di scadenza della cartella (60 gg. dalla notifica), ma soltanto dopo che le somme sono state date in carico all’agente della riscossione (art. 29 lett. g).

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