Revisori contabili
REVISORI CONTABILI: le conseguenze per le società del varo del decreto di riforma
Percorso in salita e complicazioni in vista per le società in seguito al varo del decreto di riforma sulla revisione contabile. In particolare problemi sono riscontrati dalle società alle prese con i rinnovi dell’incarico dei revisori. Chi ha già convocato le assemblee e fissato gli ordini del giorno è costretta a reintegrare e rivedere le procedure. Finora il mandato dei revisori veniva affidato dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, dal 7 aprile la proposta dovrà essere fatta dal collegio sindacale. Molte società, pertanto, dovranno rivedere anche gli statuti che fissavano le procedure di nomina. Dal 7 aprile sarà anche obbligatoria la nomina del collegio sindacale per le Srl tenute alla redazione del bilancio consolidato e in quelle che controllano una società obbligata alla revisione contabile dei conti. L’assemblea che approva il bilancio dovrà nominare, entro 30 gg., il collegio, in mancanza provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato.
REVISORI CONTABILI: pubblicato in G.U. il DL di allineamento alla normativa europea
Il DL 2006/43/Ce che rivede e allinea la normativa della revisione contabile è pubblicato nella G.U. n. 68; entrerà in vigore il 7 aprile 2010. Saranno applicabili solo una parte delle norme, per alcune sarà necessario attendere i regolamenti attuativi. Tra le novità è prevista la sostituzione dei due registri esistenti con un unico; il che comporta, per chi è gia iscritto, la possibilità di svolgere qualsiasi incarico, anche presso società quotate. Sarà il ministero dell’Economia a gestire l’abilitazione e l’iscrizione al registro unico. I nuovi revisori dovranno svolgere tirocinio triennale e superare un esame di idoneità. In materia di responsabilità per danni cagionati nell’esercizio della professione, cambiano le norme di commisurazione: sono legate al contributo effettivo del revisore al danno cagionato alla società che ha conferito l’incarico, dei suoi soci e dei terzi coinvolti. I termini prescrizionali dell’azione di risarcimento si prescrivono in cinque anni dalla data della relazione sul bilancio oggetto del contenzioso.
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