Requisiti
Contribuenti minimi: l’errore di “accesso” costa caro
L’accesso al regime dei minimi è vietato a chi ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività autonoma o d’impresa. Oltre ai requisiti di accesso, si spiegano le conseguenze in caso di erronea applicazione del regime. Le persone fisiche, gli imprenditori e i liberi professionisti che applicano il regime dei minimi dal 2012, oppure continuano ad applicarlo se hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007, senza averne diritto, ricadono nella grave infrazione della omissione della fattura.
Contribuenti minimi: accesso anche in caso di revoca del contratto
Tra le nuove condizioni imposte dal legislatore per poter operare in regime dei minimi l’attività da esercitare non deve essere una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. L’Agenzia delle entrate, ed anche la ns. videoconferenza sui minimi della scorsa settimana, ha chiarito che la condizione non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Quanto affermato è applicabile anche in caso di revoca contratti di collaborazione, a progetto e simili, nonché per mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato giunto alla sua naturale scadenza. L’importante è che l’interruzione o il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o del contratto di collaborazione o a progetto, sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà del contribuente stesso.
Regime dei minimi: alcune specificazioni
Come sappiamo l’accesso al regime dei minimi dal 2012 è consentito alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 e che possiedono i requisiti previsti all’art. 1, c. da 96 a 99 della legge 244/2007 e dall’art. 2 del Dm 2 gennaio 2008. Secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2011, se in possesso dei requisiti, può accedere al nuovo regime dei minimi anche chi ha intrapreso l’attività dal 2008 optando per il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. n. 388/2000). Non essendo specificata la tempistica del passaggio, questo può avvenire sia al termine del triennio sia durante. In merito, l’Agenzia ha chiarito che i soggetti in regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo (legge 388/2000) possono scegliere di applicare il regime dei minimi anche se non è ancora decorso il triennio di permanenza con l’obbligo di comunicare tempestivamente la revoca del regime agevolato precedentemente applicato. In questi casi, il regime dei minimi può essere adottato per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio, partendo da quello di inizio dell’attività, ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Soci “trasparenti” e studi di settore
La manovra Monti ha previsto una serie di agevolazioni per chi risulta congruo e coerente agli studi di settore: esclusione dall’accertamento analitico–induttivo; l’accertamento sintetico è possibile solo se il reddito complessivo supera quello dichiarato di un terzo; riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. La condizione per godere di questi benefici è compilare fedelmente i modelli degli studi di settore. La lettura della norma dispone i benefici a favore dei soggetti esercenti ditta individuale o attività professionale. Dubbi restano sull’inclusione dei “soci trasparenti”. L’Agenzia delle entrate, intervenuta in merito, esclude i “soci trasparenti” dall’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo. Più precisamente, secondo l’Agenzia, la lettera C dell’art. 10 del Dl n. 201/2011 è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito. Sono esclusi, pertanto, i soci di società trasparenti.
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