Recupero crediti
Ai nastri di partenza le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria Equitalia
I debitori dell’Erario si vedranno recapitare nei prossimi giorni da Equitalia le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria. Allegato alla comunicazione anche un modulo per comunicare che il debito non doveva più essere pagato, fornendo, naturalmente, la prova documentale del pagamento. Più precisamente il modulo invita a segnalare se sia stato già effettuato il pagamento oppure si sia in possesso di un provvedimento di annullamento da parte dell’ente impositore, o, ancora, di un provvedimento di rateazione emesso da quest’ultimo. La risposta deve essere data entro 30 giorni. In caso di iscrizione di ipoteca il contribuente dovrà pagare gli interessi di mora e le spese di iscrizione e di cancellazione.
RISCOSSIONE: novità in ordine alla tempistica di esecutività degli avvisi di accertamento
Un emendamento al DL 78/2010 tende ad allungare i termini per la riscossione: dal 1° luglio 2011 gli avvisi di accertamento potranno essere esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica; inoltre, il periodo di efficacia della sospensione passa da 150 a 300 giorni. In base all’art. 29 del DL citato, a partire dal 1° luglio 2011 gli atti di accertamento per imposte dirette ed Iva concentreranno in essi anche la fase della riscossione coattiva e costituiranno titolo esecutivo per la procedura di recupero forzoso; dal 30° giorno successivo il termine ultimo del pagamento, l’agente della riscossione passerà agli atti esecutivi saltando la fase della formazione del ruolo e notifica della cartella. Innovazioni per la riscossione dei crediti Inps: si unifica la procedura relativa ai crediti accertati, la notifica di un avviso di addebito avrà la funzione di un titolo esecutivo.
RISCOSSIONE: la rateazione dei debiti non impedisce le misure cautelari adottate da Equitalia
L’istanza di rateazione delle somme a ruolo blocca azioni esecutive e sospende quelle già avviate dal concessionario della riscossione nei confronti del debitore, ma non comporta la revoca dei provvedimenti cautelari già disposti, né impedisce che ne vengano adottati di nuovi. Tali disposizioni sono contenute nella Guida per il contribuente nata in collaborazione tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed Equitalia. Il contribuente che richiede una rateazione deve essere informato sull’esito dell’istanza entro 90 gg. dalla presentazione, sia che il risultato sia positivo che negativo. In caso di rigetto devono essere specificate le motivazioni, al fine di permettere al contribuente di contestare il provvedimento entro 10 gg. dalla data in cui ha ricevuto la comununicazione.
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