Professioni
Legge di stabilità: salve le società tra professionisti
L’abrogazione della legge 1815 del 1939 non cancella le vecchie società tra professionisti. L’art. 10 – comma 9 – della legge di stabilità sottolinea la salvezza dei modelli societari ed associativi già vigenti, salvaguardando le associazioni tra professionisti e le società di ingegneria già operanti. Le strutture già esistenti possono continuare a operare, senza quelle frettolose trasformazioni che potrebbe pensarsi derivino dall’integrale abrogazione della legge citata. Il momento delle scelte si presenterà qualora debba entrare in società un socio di capitali, o quando emergerà l’opportunità di ampliare la compagine a soggetti non professionisti che effettuino prestazioni tecniche.
IRAP: la Cassazione si pronuncia ancora in due direzioni diverse
La Cassazione si pronuncia ancora con due decisioni che vanno in direzioni opposte, secondo le quali un legale deve versare l’IRAP, un tassista no. Nell’ordinanza n. 20499/11 la Corte ha sancito l’obbligo all’avvocato di versare l’imposta perché collaboratore di uno studio legale. Nella sentenza n. 20454/11, invece, i giudici non hanno ritenuto che il tassista dovesse versare il tributo in funzione di un lavoro svolto in proprio e con pochi mezzi. La prima ordinanza va in controtendenza rispetto alla tesi della commissione tributaria regionale secondo cui l’inserimento del legale in un contesto già predisposto e la mancanza del requisito dell’abitualità dell’esercizio di un’attività autonomamente strutturata, avrebbe comportato l’insussistenza dell’organizzazione e, quindi, del versamento. Il ragionamento dei Supremi giudici si è basato sulla circostanza che il professionista senza l’appoggio dello studio non avrebbe potuto realizzare i propri introiti, circostanza questa che già da sola doveva indurre i giudici di merito a ritenere che il reddito prodotto non fosse stato frutto esclusivamente della professionalità del singolo. Nel caso del tassista, l’esclusione dall’IRAP è dovuta al fatto che si tratta di un’attività svolta da un piccolo imprenditore che utilizza beni strumentali minimali e strumentali all’attività, quali il mezzo di trasporto, un computer e un cellulare. Una diversa interpretazione che pone l’accento sul fatto che l’inclusione o esclusione dall’imposta necessita l’esame individuale caso per caso.
PROFESSIONI: la Corte di giustizia europea salva le tariffe forensi
La Corte di giustizia europea solleva l’avvocatura italiana salvando i massimi delle tariffe forensi e respingendo il ricorso presentato dalla Commissione Ue. Dal 2005 la Commissione Ue lotta contro i compensi per le attività stragiudiziali e i tariffari giudiziali degli avvocati italiani. Ora, secondo la Corte Ue, “la disciplina italiana sugli onorari presenta una flessibilità che sembra permettere il corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione”, e la Commissione “non ha dimostrato che le norme italiane sulle tariffe massime degli avvocati ostacolano l’accesso dei legali di altri Stati membri nel mercato italiano”. Viene così avvallato quanto sostenuto da sempre dall’avvocatura circa la piena compatibilità delle tariffe forensi con il diritto comunitario della concorrenza.
CHIARIMENTI: l’Iva sulle prestazioni di vitto e alloggio
Le Entrate, con la circolare 25/E del 19 maggio 2010, chiariscono il modus operandi per le prestazioni di vitto e alloggio in merito all’Iva non detratta. Quando il contribuente (impresa o professionista) non deduce l’Iva per propria scelta di convenienza, la può detrarre dal reddito a titolo di costo e rileva nella determinazione della base imponibile Irap. E’ un cambiamento di rotta dell’Agenzia delle entrate, visto che in precedenza (circolare 6/E e risoluzione 84/E del 2009) aveva negato questa possibilità. Il ripensamento è dettato da un orientamento consolidato, secondo il quale l’inerenza va riconosciuta per il solo fatto che un costo è valutato dall’imprenditore nell’ambito di una scelta di convenienza economica, cioè quando l’obiettivo è quello di pervenire al maggior risultato economico possibile.
SEMPLIFICAZIONI: in vigore le disposizioni della direttiva servizi
Sono in vigore le liberalizzazioni previste dalla direttiva servizi 2006/123 negli ambiti del commercio, dell’artigianato, delle professioni. Il DL di recepimento (n. 59/2010) mira alla libera prestazione e al diritto di stabilimento nell’Unione europea, e ad iter più rapidi per le imprese che operano in Italia. Per le professioni regolamentate le domande potranno essere presentate direttamente agli ordini, corredate dei documenti necessari a provare il possesso dei requisiti; gli ordini dovranno decidere entro due mesi, salvo il silenzio assenso. Sono eliminati il divieto assoluto di pubblicità e i limiti agli studi multidisciplinari. Per le attività commerciali è aperto un regime unico, limitando le differenze regionali ed eliminando i regimi autorizzatori che possono essere mantenuti solo per motivi d’interesse generale. Debutta la dichiarazione d’inizio attività (DIA) con efficacia immediata.
INTRASTAT ANCHE TRAMITE ENTRATEL
L’annuncio è stato dato ieri: modelli intrastat anche tramite il canale Entratel. Il canale sarà accessibile dal prossimo mese di maggio. Sempre a maggio è prevista l’emanazione di una nuova circolare che sciolga i dubbi ancora in essere per imprese e professionisti alle prese con i nuovi modelli, come l’indicazione del Paese di pagamento e il numero/data di fattura da inserire. In attesa del debutto del modello intrastat con le scadenze del 20 e 26 aprile, per imprese e professionisti che non hanno fatturato più di 50 mila euro per prestazione di servizi generici resi e ricevuti da soggetti comunitari, si fa presente che entro il 25 luglio è possibile sanare le irregolarità commesse (errori o imprecisioni) fino ad aprile.
SEMPLIFICAZIONI: approvata la direttiva servizi su attività commerciali, artigianali e professionali
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto di recepimento della ex direttiva Bolkestein n. 123/06, in base al quale si eliminano ogni tipo di barriere in materia di procedure per l’avvio di attività. In particolare vengono aboliti tutti i regimi autorizzatori non giustificati da “motivi imperativi di interesse nazionale”, che possono interessare ordine pubblico, tutela dei consumatori o lavoratori. Al loro posto, con efficacia immediata, la DIA. Le linee guida si diversificano per professionisti e attività commerciali ed artigianali. I professionisti che vorrano stabilirsi in Italia, per l’esercizio della professione dovranno solo presentare una domanda all’Ordine ed attendere il responso che dovrà arrivare entro due mesi; modifiche riguarderanno anche il fronte pubblicitario. Scompare il ruolo del mediatore, chi vuole intraprendere l’attività di agente immobiliare non deve più superare l’esame di ammissione.
COMUNICAZIONI IVA: il visto di conformità
Il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva in scadenza potrà essere apposto a patto che il professionista abbia presentato richiesta di inserimento nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tema di visto di conformità l’Agenzia delle entrate ha dato gli ultimi chiarimenti, confermando quanto asserito nella circolare 57/E del 23 dicembre 2009. L’iscrizione negli elenchi avverrà retroattivamente a partire dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione, sempre che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti previsti. In ogni caso è bene verificare, come suggerito con una circolare dall’istituto di ricerca dei dottori commercialisti, l’avvenuta iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati, e questo per evitare le sanzioni, da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.582 euro, se il professionista si dovesse vedere rifiutata l’iscrizione.
PEC: nessun rinvio, confermata la data del 29 novembre 2009
Il ministro Brunetta ha confermato la scadenza del 29 novembre per l’apertura della posta elettronica certificata riferita ai professionisti. Si vuole cambiare e tagliare le distanze tra pubblica amministrazione e professionisti. Nel 2010 anche il privato cittadino, se vorrà, potrà richiedere una casella di posta certificata gratuita per “parlare” con la pubblica amministrazione. Restano alcuni punti da chiarire, esattamente: la privacy di tenuta di queste caselle, se cioè avranno accesso solo le amministrazioni autorizzate; se gli Ordini saranno sanzionati qualora non fossero pronti con gli elenchi de professionisti; quanto tempo verranno conservate le e-mail certificate, e quali modalità di archiviazione se particolari.
PEC in scadenza il 29 novembre 2009
Il 29 novembre è il termine ultimo per la comunicazione da parte dei professionisti della casella di posta certificata al proprio ordine. La Pec è introdotta come un vero e proprio obbligo per le categorie di soggetti qualificati: società, professionisti, pubbliche amministrazioni. Gli ordini che riceveranno gli indirizzi Pec si faranno carico di garantire la consultazione online per singole interrogazioni. Comunque, ad oggi, gli elenchi Pec possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali. Non sono previste sanzioni nel caso in cui il professionista non adempia all’obbligo. Dal 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite al 29 novembre 2008 dovranno dotarsi di Pec e comunicarlo al registro delle imprese.
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