Professionale
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: il concordato fatto dal professionista limita le pretese della Cassa sul maggior reddito
L’adesione al concordato fiscale preventivo biennale da parte di un professionista, e i suoi effetti sulla posizione contributiva sono al centro dalla sentenza 8464/11 della Cassazione, Sezione Lavoro. Il caso riguarda un commercialista che aveva impugnato i comunicati emessi nell’estate del 2004 dalla Cassa professionale. Nei comunicati veniva esposto dall’Istituto di non volersi attenere all’esito dei concordati per quantificare il dovuto degli iscritti. In particolare, il commercialista chiedeva di applicare anche alla Cassa la disposizione (art. 33 legge 326/2003) secondo cui “sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale”. La Cassa controbatteva rigettando la domanda e riservandosi la possibilità di recuperare i contributi non versati dal ricorrente. Secondo la Corte, “le conseguenze dell’infedele comunicazione derivano dalla legge e, come tali, vincolano anche l’Ente previdenziale”. La controversia si concluderà ora in Appello a Torino che dovrà definire l’esito.
REVISORI DEI CONTI: il documento Cndcec sulla proposta di conferimento dell’incarico
Il Cndec ha pubblicato un documento con le linee guida relative alla nuova disciplina introdotta dal DLGS n. 39\2010 in materia di disposizioni per la revisione legale dei conti nelle società, con un fac-simile di proposta motivata per il conferimento dell’incarico. In base al decreto, il collegio sindacale in sede di nomina dei revisori dovrà verificare il lavoro previsto, l’idoneità tecnico professionale, il corrispettivo richiesto per l’incarico e l’indipendenza degli aspiranti revisori prima di presentare la proposta motivata all’assemblea; nella proposta si potrà inserire il nominativo alternativo di un altro revisore o società di revisione. Solo in seguito l’assemblea, come previsto dall’art. 13 DLGS 39/2010, procederà al conferimento dell’incarico di revisione legale così proposto dagli organi di controllo interni.
CASSAZIONE: la responsabilità del commercialista in ordine alla tenuta della contabilità
Il commercialista che indica in dichiarazione costi non documentati o non inerenti all’anno di imposta di riferimento deve risarcire il contribuente della metà delle sanzioni inflitte dal fisco: lo sancisce la Cassazione con la sentenza n. 9916/10. Il fatto trae spunto dal caso di un commercialista che ha esposto nella dichiarazione del cliente costi non documentati e non inerenti; ha detratto l’ILOR per l’ammontare massimo dell’anno sebbene il cliente avesse operato come imprenditore individuale soltanto per alcuni mesi dell’anno; ha adombrato l’esistenza di un accordo con il cliente per l’appostazione di costi non dimostrati. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno condannato il professionista a pagare la metà delle sanzioni applicate dall’erario, e in sede di ricorso in Cassazione anche i giudici di merito hanno ritenuto colpevole il professionista. Questo in virtù del fatto che un professionista è tenuto dal codice di deontologia professionale a tenere un comportamento corretto, il che lo rende responsabile del suo operato; inoltre, per il caso specifico: l’accordo con il contribuente, contrario alla legge e alle regole professionali, non fa venir meno l’obbligo del commercialista a comportarsi correttamente; non rileva in alcun modo la circostanza che il cliente tenesse la sua contabilità in modo disordinato.
COMUNICAZIONI TELEMATICHE PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE SRL
E’ estesa a dottori commercialisti ed esperti contabili la possibilità di trasmettere telematicamente la registrazione delle quote di trasferimento di Srl sottoscritte con firma digitale. Il disposto è previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 42914 del 1° aprile 2009. Dallo scorso autunno il trasferimento di quote di srl può essere iscritto nel Registro delle imprese sia se effettuato con atto notarile, sia se sottoscritto con firma digitale da altri intermediari abilitati. La nuova procedura telematica entrerà in vigore tra 60 gg, ma è possibile che una fase di sperimentazione parta anche prima. Dalle istruzioni si legge: l’atto di trasferimento deve recare la firma digitale dell’intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione della marca temporale apposta al momento dell’ultima firma digitale delle parti; la registrazione può essere eseguita presso qualsiasi Ufficio delle Entrate.
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