Penale
La prescrizione per il reato di occultamento di documenti contabili decorre dall’accertamento
La prescrizione per l’occultamento dei documenti scatta solo dalla verifica e non dagli anni d’imposta per i quali risulta omessa la presentazione della dichiarazione, è quanto asserisce la sentenza n. 30552/2011 della Corte di Cassazione – sezione III penale. Si parla di un reato la cui condotta penale dura fino al momento della verifica fiscale. Viene controbattuto il giudizio del Tribunale in merito ad una controversia in cui veniva contestata l’occultazione di documenti contabili. Per il Tribunale, il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal 31 dicembre di ciascun anno per il quale risultava omessa la presentazione delle dichiarazioni per i vari anni d’imposta soggetti ad accertamento. Per la Cassazione, invece, in presenza di questo reato “la condotta penale dura fino al momento dell’accertamento fiscale”, che costituisce il termine di decorrenza della prescrizione.
INPS: l’omessa ritenuta ai collaboratori ha effetti penali
Con la circolare n. 71 del 4 maggio 2011, l’INPS ricorda che già dalla denuncia retributiva di novembre 2010, scaduta il 16 dicembre 2010, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni continuate e continuative, iscritti alla gestione separata è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.
770 SEMPLIFICATO: la gestione delle somme oggetto di pignoramento
Il nuovo quadro SY del 770 semplificato richiede l’indicazione delle somme oggetto di pignoramento nel corso del 2010; si tratta di tutti i dati relativi ai pignoramenti eseguiti, sia dal lato del terzo erogatore delle somme (colui che ha effettuato i pagamenti in favore del creditore pignoratizio) sia dal lato del debitore principale che li ha subiti. L’obiettivo dichiarato è quello di fornire all’amministrazione finanziaria tutte le informazioni per tracciare i pagamenti effettuati tramite pignoramento e, quindi, poter fare i controlli incrociati utili ad evitare che tali somme sfuggano al prelievo. In caso di dichiarazioni mendaci si va incontro a conseguenze penali.
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: i controlli del professionista
Un professionista (commercialista, consulente del lavoro, avvocato, revisore contabile, notaio) deve eseguire un controllo di identificazione della propria clientela. Identificare la clientela significa controllare l’identità del cliente, dell’amministratore, del legale rappresentante, o, in caso di società controllate da altre società o entità giuridiche poste anche fuori Italia, del titolare effettivo, sulla base di documenti, dati e informazioni certe ottenute da fonti affidabili e indipendenti. Occorre anche ottenere informazioni sulla natura e lo scopo del rapporto continuativo della prestazione professionale, e svolgere un controllo costante nel corso del rapporto. Le violazioni alla normativa sono di natura penale e soggette a sanzioni da 2.600 a 13.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
CASSAZIONE: il reato penale di chi non versa l’Iva dovuta da dichiarazione si conferma il 27 dicembre
Gli omessi versamenti Iva da dichiarazione annuale devono essere effettuati entro il 27 dicembre dell’anno successivo alla presentazione del modello. Lo si legge nella sentenza n. 38619 depositata il 3 novembre scorso della III sezione penale della Corte di Cassazione. La decisione deriva dal riferimento all’art. 10 ter DL 74/2000 introdotto dall’art. 35 DL 35/2006: chiunque non versa l’Iva dovuta risultante dalla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50 mila euro, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo s’imposta successivo incorre nel reato penale punibile con la reclusione da sei mesi a due anni. La sanzione penale può essere evitata se, prima dello spirare del termine indicato, il contribuente moroso versa anche parte dell’imposta dovuta in modo da scendere sotto la soglia dei 50 mila euro. Se il versamento viene effettuato dopo il termine, magari in coincidenza dell’avviso bonario emesso dall’Agenzia delle entrate, si beneficerà di uno sconto di pena fino alla metà e non si applicheranno le pene accessorie.
CASSAZIONE: bancarotta fraudolenta per il professionista componente del collegio sindacale
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione – sentenza n. 19545 del 24 maggio 2010 – ha confermato il giudizio del Tribunale e della Corte d’appello, che avevano condannato per bancarotta fraudolenta un commercialista facente parte di un collegio sindacale in un’azienda che, nel suo ruolo di “guida tecnica” delle operazioni, aveva organizzato i trasferimenti dei beni di massimo valore a un’altra azienda, mentre la sua impresa falliva. L’operazione è considerata frode, vista l’opera di distrazione dei beni. Ancora una volta un intervento a carico del commercialista da parte della Cassazione; altre sentenze avevano condannato professionisti e aziende assistite, come la n. 9916/2010, dove la terza sezione civile ha condannato il commercialista a pagare al cliente la metà delle sanzioni fiscali per aver inserito costi non documentati e non inerenti all’anno d’imposta (ne avevamo parlato giorni scorsi), e la n. 37/2010 nella quale la Cassazione ha precisato che il commercialista che non versa al Fisco i soldi dei clienti deve pagare le imposte come redditi diversi.
RITENUTE SUI COMPENSI PER COLLABORAZIONI A PROGETTO: è reato penale non versarle
Nel collegato al lavoro, all’art. 39, è introdotta una sanzione penale a carico del committente che non versa, nei termini e secondo le modalità previste dalle norme, la quota di contributi a carico dei collaboratori pari a un terzo del totale dovuto. Il provvedimento interessa solo le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS, non si applica ai compensi degli associati in partecipazione il cui apporto si configura in attività lavorativa, né ai lavoratori autonomi occasionali i cui compensi superino i 5 mila euro annui.
CASSAZIONE: le false detrazioni di assegni familiari sono considerate truffa!
L’imprenditore che porta in detrazione gli assegni familiari senza corrisponderli ai propri dipendenti è punibile per truffa e non per semplice evasione contributiva, così recita la sentenza di Cassazione II sez. penale, n. 8537 del 3 marzo 2010. Secondo i giudici la fittizia esposizione di somme non corrisposte al lavoratore induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio realizzando in questo modo un ingiusto profitto, tipico del reato di truffa.
CORTE DI CASSAZIONE: sezione penale – veicolo con fermo amministrativo
La Corte di Cassazione III sez. penale, con la sentenza n. 44498 del 19 novembre 2009, precisa che non sussiste reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro amministrativo nel caso in cui vengano utilizzati gli stessi beni (veicoli) sottoposti al fermo. Il fermo amministrativo di un veicolo è una misura cautelare che mira a fare cessare la circolazione del veicolo e a provvedere alla collocazione dello stesso in apposito luogo di custodia; il sequestro amministrativo è eseguito nell’ipotesi in cui il codice della strada preveda la sanzione accessoria della confisca amministrativa. E’ evidente che questa pronuncia si ripercuoterà sul contenzioso fiscale ogni qual volta si incorrerà nel fermo fiscale disciplinato dall’art. 86 DPR 602/73.
SCUDO FISCALE: garantiti i consulenti
Lo scudo fiscale garantisce anche la posizione dei consulenti che hanno concorso nel reato tributario. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ne parlano in un documento dedicato: “scudo fiscale, disciplina antiriciclaggio e adempimenti dei professionisti”, che fa il punto sui compiti dei professionisti coinvolti nelle operazioni di emersione, sciogliendo anche i dubbi in merito all’estensibilità dell’estinzione del reato a favore di coloro che hanno concorso del reato stesso.
ANTIRICICLAGGIO: in Gazzetta il decreto con le novità
La Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009 pubblica le novità in merito al DL 151/2009 in tema di antiriciclaggio. Per i professionisti si alleggeriscono le responsabilità: cadono gli obblighi per chi redige e trasmette le dichiarazioni fiscali, cade il vincolo della verifica, della registrazione della clientela, l’obbligo di denuncia delle operazioni sospette. Restano in vigore gli adempimenti relativi alla vigilanza sulle società; gli Ordini restano tenuti a monitorare le violazioni dei loro associati, ma solo nell’abito della propria funzione istituzionale. Novità per le operazioni collegate. Il DL 231 le aveva definite come operazioni che non costituiscono esecuzione dello stesso contratto, ma che sono tra loro connesse per il soggetto, l’oggetto e lo scopo, e aveva imposto l’adeguata verifica e la registrazione. Il correttivo ha eliminato questi vincoli: per le collegate resta solo l’obbligo di segnalazione sulle operazioni sospette.
CASSAZIONE: emettere fatture gonfiate è reato
Con sentenza n. 37583 del 24 settembre 2009, terza sezione penale, la Cassazione interviene sull’emissione di fatture irregolari e gonfiate. Il caso prende spunto dal comportamento di un gruppo societario, che aveva emesso fatture irregolari: secondo la Corte detto “modus operandi” non è sono solo un comportamento elusivo ma anche un vero e proprio reato. Si addiveniva così alla condanna dell’imprenditore che, per l’appunto, all’interno di un gruppo di piccole aziende edili aveva gonfiato delle fatture rispetto ai pagamenti effettivamente corrisposti creando così fondi neri. Secondo la suprema Corte, il reato si individua nella creazione di vantaggi fiscali in capo a società riconducibili all’imprenditore, il quale, attraverso questo sistema, può creare dei fondi in nero in capo a soggetti che godranno di vantaggi. Il reato ipotizzato viene individuato dal legislatore con il Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
SCUDO FISCALE: le modifiche dalla prossima settimana
Modifiche certe per lo scudo fiscale: le correzioni saranno inserite in un emendamento al decreto correttivo della legge anticrisi in discussione al Senato, e rese note la prossima settimana. Il testo prevede che quanti hanno un procedimento penale in corso possano accedere allo scudo; la questione è delicata, le verifiche del Governo tendono ad appurare “se la disposizione valga anche per chi ha ricevuto un avviso di garanzia, oppure per la semplice apertura di un fascicolo”. L’emendamento prevede altresì la soppressione dell’obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni sospette ai fini dell’antiriciclaggio, nonché la non punibilità ai fini dell’adesione allo scudo per alcune tipologie di reati tributari, tra cui l’omessa o infedele dichiarazione, la dichiarazione fraudolenta, l’occultamento o la distruzione di documenti contabili. E, inoltre, la restrizione del periodo di adesione: da sette a tre mesi; si accorcerebbe, quindi, dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009.
REATI TRIBUTARI: il modello F24 falso può essere punito con la reclusione
Il modello F24 è un attestato di altri documenti, la sua contraffazione è un reato; determinante è la qualifica dell’autore. La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, lo sottolinea nella sentenza 36687/2008. La sentenza è conseguente alla condanna inflitta a un finanziere, che per conto di terzi aveva effettuato versamenti per somme inferiori al dovuto, e aveva poi falsificato il modello F24 per far risultare la somma dovuta. Quando il modello deriva da contravvenzioni inflitte al contribuente ha valore di quietanza liberatoria del pagamento, e pertanto assume la veste di attestazione piuttosto che di certificazione. Gli attestati sono “documenti di carattere derivativo, sinteticamente riproduttivi di altri atti originali, ai quali l’autore fa riferimento per approntare il contenuto”, ed è per questo che la falsificazione deve essere sanzionata con la reclusione di 3 anni, oppure di 1 anno, a seconda che l’autore sia un pubblico ufficiale o un privato.
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