Liti fiscali pendenti
La CTP di Bari si è espressa in tema di definizione delle liti fiscali minori
La sentenza n. 35/15/2012 della CTP di Bari si esprime in materia di liti fiscali minori “potenziali”. Il caso parte dal ricorso di un contribuente avverso l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate circa la revoca delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 604/1954 su formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina. La motivazione adotta dal contribuente verteva sul rilievo che in pendenza del termine di proposizione del ricorso era entrato in vigore l’articolo 39 del D.L. 98/2011 che prevedeva la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a 20 mila euro e disponeva la contestuale sospensione di tutti i termini processuali. Il Collegio ha respinto il ricorso, rammentando che la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con importo di contestazione non superiore a 20 mila euro, ha riguardato esclusivamente le liti “pendenti al 1° maggio 2011”, con ciò escludendo quelle solamente potenziali che, come nel caso in esame, sono state instaurate successivamente a detta data. Bisognerà vedere, ora, vista la proroga di quella definizione alle liti pendenti al 31 dicembre 2011, se la controversia in oggetto può essere ancora definibile in via agevolata nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sarà utile verificare che ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge e che, nel caso specifico, l’avviso di liquidazione abbia natura di atto impositivo e non liquidatorio.
Le liti fiscali pendenti e il reclamo
Come detto nei giorni scorsi il Dl milleproroghe ha ridefinito i termini per la predisposizione delle liti fiscali fino a 20.000 euro. Sono interessate le controversie pendenti al 31 dicembre 2011 (la precedente versione prevedeva che fossero definibili le liti fino al 1° maggio 2011). La presentazione della domanda va fatta entro il 2 aprile 2012. Il 1° aprile 2012 parte il nuovo istituto del reclamo e della mediazione, per atti notificati (e non emessi) a tale data. Definizione delle liti e reclamo sono strettamente legati. Il reclamo, che modifica molte regole del processo tributario, è servito a “giustificare” la definizione delle liti pendenti. Entrambi si riferiscono agli atti emessi dall’agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro. La norma (art, 17-bis del Dl 546/1992) obbliga chi intende proporre ricorso a presentare preventivamente reclamo. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e il reclamo può contenere una proposta di mediazione. Se quest’ultima non fosse contenuta nel reclamo (in quanto il ricorrente chiede soltanto l’annullamento dell’atto), sarà l’amministrazione finanziaria a formularla d’ufficio.
Il termine ultimo per la chiusura delle liti fiscali pendenti
Le liti fiscali pendenti per tutto il 2011 chiudono il 2 aprile 2012. E’ questo il termine ultimo per sanare le liti pendenti al 31 dicembre 2011. Entro tale data occorre versare il dovuto e presentare la dichiarazione.
Chiusura liti fiscali pendenti: disponibile il software di compilazione
Chiusura liti fiscali pendenti: disponibile il software di compilazione, versione 1.0.0 del 03/11/2011, pubblicato sul sito dell’’Agenzia delle Entrate. Il software consente la compilazione del modello di domanda per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con valore di ciascuna lite non superiore a 20.000 euro. E’ possibile chiedere la definizione delle liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio (art. 39, comma 12 del decreto legge 98/2011). Il versamento deve essere eseguito, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2011 mentre la richiesta per la definizione del contenzioso deve essere presentata o trasmessa entro il 2 aprile 2012. La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.
Le nuove scadenze fino a fine anno dell’agenda fiscale
Riepiloghiamo le scadenze della nuova agenda fiscale fino a fine anno. Si parte con la chiusura delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20mila euro, la scadenza per il versamento delle somme dovute è il 30 novembre, con slittamento al 2 aprile 2012 se si è già pagato in via provvisoria una somma pari almeno a quella dovuta per la sanatoria. Entro il 31 dicembre partono le prime comunicazioni dello spesometro per il 2010 (con soglia di 25mila euro) e le dichiarazioni delle società di leasing e di noleggio. Fino al 31 dicembre le partecipazioni non qualificate (entro il 20% dei diritti di voto) usufruiscono ancora dell’imposta del 12,5% su dividendi e capital gain. Da gennaio sarà in vigore la nuova aliquota del 20%. Il 31 dicembre scade la possibilità di non entrare nelle liste dei controlli sulle società in perdita (art. 24 Dl 78/10) per chi ha esposto un risultato negativo nelle dichiarazioni 2009 e 2010. Un aumento di capitale (sottoscritto e versato) non inferiore alle perdite permette la disapplicazione della norma. Infine, sono da monitorare gli eventuali beni che le società concedono in uso a soci a titolo gratuito o a corrispettivi non di mercato. Dal 2012 scatta infatti la tassazione sul socio e l’indeducibilità del costo per la società, con nuove comunicazioni alle Entrate.
Liti fiscali pendenti: i chiarimenti delle Entrate
La definizione delle somme dovute relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti rilevano dalle pronunce dei giudici tributari in merito alla controversia. Il perfezionamento della sanatoria avviene con la presentazione della domanda, anche se non ci sono somme da versare. L’Agenzia delle entrate, nella circolare 48/E del 24 ottobre 2011, precisa che è opportuno presentare la domanda dopo aver effettuato il versamento; al momento non è possibile farlo telematicamente, e finchè persiste questa situazione, le domande saranno accettate dall’Ufficio che provvederà poi per suo conto alla trasmissione telematica. In questo specifico caso, ai fini della determinazione delle somme dovute, farà fede l’ultima o l’unica pronuncia non definitiva resa alla data di consegna.
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