leasing immobiliare
LEASING IMMOBILIARE: l’imposta sostitutiva si paga il 31 marzo
La legge di stabilità (220/2010) dispone che l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 vada pagata entro il prossimo 31 marzo (il provvedimento attuativo del direttore dell’agenzia delle Entrate è stato emanato il 14 gennaio 2011). L’obbligo interessa gli acquisti di fabbricati da parte della società di leasing. La regola originaria introdotta dal c. 10-ter dell’art. 35 del Dl 223/2006 prevedeva che le predette imposte dovute nella misura complessiva del 4% si pagavano per la metà al momento dell’acquisto del fabbricato da parte della società di leasing e per l’altra metà al momento del riscatto. Dal 1° gennaio 2011, per effetto del c. 15 dell’art. 1 della citata legge, le imposte sono dovute interamente al momento del l’acquisto del fabbricato mentre per il riscatto si scontano nella misura fissa. La misura è del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per quelli abitativi. L’imponibile è costituito dal valore dell’immobile finanziato (cioè dal prezzo pagato dalla società di leasing in sede di acquisto). Dall’importo risultante si detrae l’imposta proporzionale di registro corrisposta in relazione al contratto di locazione finanziaria dell’immobile introdotta per i fabbricati strumentali dal Dl 223/2006 e ora abolita dal 1° gennaio 2011. Infine si detrae un ulteriore importo determinato applicando la percentuale forfetaria del 4% moltiplicata per il numero degli anni della residua durata del contratto.
CONTABILITA’: circolare dell’Agenzia delle entrate sugli interessi di dilazione
Viene confermato, nella circolare 38/E del 23 giugno 2010 – Agenzia delle entrate – che gli interessi di dilazione su debiti commerciali sono sempre esclusi dal ROL. In particolare viene precisato che, nonostante l’art. 96 del TUIR escluda espressamente dal confronto con il ROL gli interessi “impliciti”, lo stesso trattamento si estende a quelli pattuiti con il fornitore e da questi esplicitati in fattura. I limiti dell’articolo 96, infatti, riguardano solo gli interessi che derivano da rapporti aventi causa finanziaria. Ai fini IRAP viene ribadita l’indeducibilità della quota dei leasing immobiliari riferita al valore dell’area, nonostante il criterio di correlazione tra imponibile regionale e risultanze del conto economico.
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