Lavoro
Corte di Cassazione: il principio di parità di trattamento economico
Secondo la sentenza n. 22437/2011 della Corte di Cassazione, è corretta una disparità retributiva derivante dal CCNL di categoria. Il principio di parità di trattamento economico è disposto dall’art. 45 del Dl n. 165/2001; esso vieta trattamenti individuali differenti ma può essere derogato dalla contrattazione collettiva. Quando la disparità retributiva è disposta dalla contrattazione e non dal datore di lavoro non si realizza un conflitto tra quest’ultimo e il lavoratore: è la conseguenza dell’autonomia negoziale delle parti collettive. È, quindi, legittima la norma di un contratto che prevede alcuni emolumenti migliorativi per alcuni dipendenti e non per altri, appartenenti allo stesso profilo professionale.
Sicurezza sul lavoro: le regole per ambienti sospetti di inquinamento
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8 novembre 2011 il regolamento che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il testo prevede che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in possesso di particolari requisiti. Detti requisiti richiedono: l’integrale applicazione delle norme in tema di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze, la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l’avvenuta formazione e informazione di tutto il personale, l’adeguata informazione circa i luoghi e i rischi.
Lavoro: l’INPS consente il periodo transitorio per gli Uniemens
L’Istituto di Previdenza informa, ai fini di consentire l’adeguamento al nuovo sistema ai datori di lavoro che non lo avessero ancora fatto, che saranno accettati i flussi Uniemens con le vecchie modalità fino al mese di dicembre 2011. Resta confermato che, a partire dal 1° novembre 2011, ai soggetti che non risultino delegati secondo le nuove modalità non sarà consentito l’accesso ai nuovi servizi, ivi compresa la comunicazione bidirezionale e le istanze telematiche relative alla fruizione dei benefici connessi ad alcune tipologie di assunzione.
Lavoro: previste per il 2012 proroghe per le agevolazioni concesse a imprese e lavoratori
Sono previste proroghe per il 2012 per le agevolazioni concesse alle imprese e ai lavoratori. Si attende la conclusione dell’iter parlamentare per capire troveranno spazio anche nel prossimo anno. Sono essenzialmente due le aree che riguardano gli interventi in questione e sulle quali sono intervenute le disposizioni della legge di stabilità: una relativa al sistema delle agevolazioni introdotto negli ultimi anni per favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai cicli produttivi per via della crisi, l’altra riguarda alcuni strumenti che sono stati messi a disposizione dei datori di lavoro, in primis le PMI, per gestire le fasi di contrazione lavorativa, conservando la propria forza occupazionale. Tra gli incentivi oggetto di rinnovo si segnala quello legato all’assunzione dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale del l’attività.
LAVORO i certificati di malattia dal prossimo 13 settembre …..
Dal prossimo 13 settembre entra a regime la trasmissione telematica dei certificati di malattia anche per il settore privato. Dopo tale data, tutti i datori di lavoro sono tenuti a consultare i certificati medici accedendo al sito INPS ovvero a richiederne l’invio all’istituto tramite e-mail alla propria casella di posta elettronica certificata. I sindacati di categoria hanno convenuto che: restano in vigore e sono pienamente efficaci le disposizioni contenute nei CCNL che disciplinano il trattamento economico e normativo applicabile in caso di malattia del lavoratore, ivi compresi gli obblighi di tempestiva comunicazione dell’assenza e di ogni variazione dell’indirizzo dove potrà essere effettuata la visita di controllo; il lavoratore, nei tempi previsti per l’invio del certificato cartaceo dal contratto che disciplina il suo rapporto, comunica all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica; tale comunicazione può essere effettuata anche tramite e-mail o SMS. Il lavoratore è sempre obbligato a trasmettere la certificazione cartacea in caso di impossibilità del medico di avvalersi della comunicazione telematica dovuta a qualsiasi motivo.
LAVORO: cambiano modalità per i ricorsi e le ispezioni
Il decreto sviluppo (legge 106/2011) cambia il calendario dei ricorsi e delle ispezioni. Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, le ispezioni amministrative potranno essere eseguite al massimo con cadenza semestrale. Se la verifica è svolta presso imprese in contabilità semplificata o lavoratori autonomi, l’accesso nella sede della azienda non può durare per più di 15 giorni. Viene stabilita l’estensione delle disposizioni dello Statuto del contribuente alle ipotesi di attività ispettiva effettuata dall’Inps. In materia di sanzioni, vengono ridotte a seguito di diffida, per mezzo della quale si ha la possibilità di estinguere gli illeciti pagando una somma agevolata pari all’importo minimo previsto o un quarto della sanzione in misura fissa. I termini per i ricorsi sono sospesi in caso di illeciti oggetto di diffida e quindi sanabili. In particolare, la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, scatta dopo 30 giorni dal verbale e variano a seconda si tratti di illeciti diffidabili o non diffidabili. Nel primo caso il termine iniziale per la proposizione del ricorso decorrerà dopo 45 giorni (in totale, quindi 75 giorni dalla notifica del verbale); nel secondo il termine di 30 giorni decorrerà dalla ricezione della notifica stessa. Nelle ipotesi, infine, in cui nel verbale unico siano contestati sia illeciti diffidabili che non diffidabili, viene stabilito un unico termine iniziale dal quale è possibile promuovere il ricorso stesso, che sarà proponibile decorso il 45° giorno dalla emissione del verbale. L’istanza di ricorso deve essere presentata all’Inps esclusivamente per via telematica.
LAVORO: l’assegno integrativo di mobilità
Al lavoratore che accetti l’offerta di un lavoro comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, spetta, per un massimo di 12 mesi, un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai CCNL (art. 9 c. 5 legge 223/91). Lo ricorda la circolare n. 95 del 15 luglio 2011 dell’INPS. A partire dal 18 luglio 2011 si potranno presentare le domande per la fruizione dell’assegno. I canali dedicati sono: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; contact center integrato, telefonando al numero 803164; patronati/intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
LAVORO: la retribuzione virtuale in edilizia
Con il messaggio n. 14377 del 11/07/2011, l’Inps afferma che nel caso di mancato adeguamento dei contributi dovuti rispetto alla retribuzione virtuale l’ispettore deve applicare le sanzioni previste per l’ipotesi di evasione, in virtù del fatto che detto comportamento, salvo il caso di mero errore di calcolo, può trovare ragione nella intenzionalità di versare i contributi o premi in maniera inferiore a quella dovuta, atteso che la retribuzione spettante al lavoratore non è correlabile al predetto adeguamento.
LAVORO: inquadramento del lavoratore nei casi di mansioni promiscue
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11785 del 27 maggio 2011, interviene a chiarire il comportamento da adottare, da parte del datore d lavoro, in caso di mansioni promiscue del lavoratore, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza. In particolare la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.
LAVORO: Enpals – sgravio contributivo al 2,50%
E’ stata innalzata dal 2,25% al 2,50% la misura del limite massimo entro cui beneficiare degli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione prevista dai contratti di secondo livello per l’anno 2009. Nel messaggio n. 6 del 30 maggio 2011 l’istituto di previdenza precisa le modalità per la fruizione del beneficio che può essere goduto previa richiesta di rimborso di quanto versato in eccesso ovvero mediante compensazione da effettuarsi su una o più delle prossime mensilità sino al mese di settembre 2011 incluso.
CTR LAZIO: da restituire il credito d’imposta neoassunti se non presente disoccupazione 24 mesi
Secondo la sentenza n. 38/38/11 della CTR Lazio, non spetta il bonus per neoassunti se non sono presenti, prima dell’assunzione, i 24 mesi di disoccupazione È quindi legittimo il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.
LAVORO: stress da lavoro correlato, indicazioni dell’INAIL
L’INAIL ha messo a disposizione online sul proprio portale strumenti e le linee guida per procedere alla valutazione e alla gestione del rischio stress da lavoro correlato. Diventato un adempimento obbligatorio per le imprese a seguito delle disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e successive integrazioni, quest’ambito è stato oggetto d’analisi da parte del Dipartimento Medicina del Lavoro dell’Istituto. In un’apposita piattaforma del sito, mediante una semplice registrazione, si trova a disposizione dell’utente una metodologia da seguire contestualizzata alle indicazioni di legge.
CASSAZIONE: le regole sul licenziamento collettivo
La sentenza n. 9348 del 26 aprile 2011 della Corte di Cassazione tratta la materia della verifica del rispetto delle regole procedurali imposte dalla Legge 223/91 in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale. Si legge: “la sufficienza del contenuto della comunicazione preventiva deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale; quindi, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura, che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione”.
LAVORO: il bonus assunzioni forse utilizzabile dal prossimo 16 giugno
Forse già dal prossimo 16 giugno sarà possibile utilizzare il credito d’imposta per nuove assunzioni al sud Italia (art. 2 Dl 70/2011). Dalla lettura del provvedimento si evince che il calcolo per la spettanza dell’incentivo va fatto su base mensile, confrontando il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato nel mese con quello rilevato in media nei dodici mesi precedenti. Sembrerebbe, quindi, non necessario andare oltre la verifica mensile per spendere in F24 il bonus maturato alle singole scadenze di versamento. L’ostacolo all’utilizzo è però dato dalle fonti europee al finanziamento del provvedimento: bisognerà aspettare il via libera Ue per utilizzare i 500 milioni di spesa previsti. Chiarezza potrebbe darla l’Agenzia delle entrate; se prima del 16 giugno fornirà i codici tributo per la compensazione, vorrà dire che la Ue ha dato il suo assenso o che il ministero dell’Economia ha autorizzato il solo impiego del Fas.
LAVORO: il licenziamento per calo di fatturato
Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 4276 del 22 febbraio 2011, la diminuzione del fatturato può giustificare sotto l’aspetto oggettivo il licenziamento di un dipendente, soprattutto nei casi in cui non ci sia possibilità di ricollocare lo stesso all’interno dell’azienda per lo svolgimento di mansioni adeguate al suo livello. Il giudice non può sindacare la scelta datoriale sotto il profilo dell’opportunità economica, non essendo possibile distinguere, ai fini della legittimità del licenziamento, tra carattere provvisorio o definitivo della diminuzione del fatturato.
LAVORO: il congedo parentale e lo svolgimento di altra attività lavorativa
La Cassazione, con sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, chiarisce che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per aspettativa parentale può giustificare il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
La fattispecie si configura solo ove l’attività lavorativa svolta dal dipendente possa rientrare in qualificate prestazioni connotate dall’utilizzo del bagaglio professionale acquisito con il datore di lavoro.
LAVORO: il part-time lo decide il datore di lavoro
Con la sentenza n. 9769 di ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che il part-time è una scelta discrezionale aziendale, anche se la possibilità di riduzione dell’orario è prevista dal contratto collettivo, e il lavoratore si trovi nelle condizioni indicate come prioritarie. La sentenza chiarisce meglio gli ambiti di competenza dell’imprenditore ed i margini operativi del dipendente. In particolare, al datore spetta in via esclusiva e discrezionale scegliere se l’azienda abbia, o meno, bisogno di prestazioni a tempo parziale e se le richieste avanzate in tal senso dai dipendenti rispondano alle esigenze aziendali. Stabilito che nell’unità produttiva specifica e con riguardo alle mansioni proprie sussiste l’esigenza del tempo parziale, allora la concessione, o la trasformazione del rapporto preesistente non è più discrezionale, ma deve seguire i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi aziendali. Se tali accordi non vengono applicati rispettando i principi di correttezza e buona fede, scatta la legittimazione del dipendente (leso), “ad agire per il risarcimento del danno” anche in forma specifica, per ottenere la trasformazione del rapporto.
LAVORO: indennità di malattia e maternità nel giorno del 25 aprile
L’INPS – mess. n. 9970 del 3 maggio 2011 – precisa che la giornata del 25 aprile 2011 coincidente con la festività di lunedì dell’Angelo deve essere indennizzata a titolo di malattia e maternità a condizione che, in coincidenza di tale giornata, il datore di lavoro non sia tenuto, come da contratto, a corrispondere in favore del lavoratore la retribuzione aggiuntiva. In caso fosse previsto il trattamento retributivo a carico del datore di lavoro, l’indennità Inps non va corrisposta.
SICUREZZA LAVORO: approvate le regole per le verifiche periodiche delle attrezzature
Il Ministero del Lavoro, con Dm del 11 aprile 2011, ha approvato le regole per le verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro; nello stesso decreto sono altresì approvati i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati per l’effettuazione delle stesse verifiche periodiche. La prima verifica è di competenza dell’INAIL, le successive sono delle ASL.
LAVORO: la sanzione disciplinare al lavoratore necessita dell’audizione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2159 del 31 gennaio 2011, chiarisce che il datore di lavoro per adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive.
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