IVA
Come registrare le schede carburanti a seguito dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria
A seguito del recente aumento al 21% dell’aliquota Iva ordinaria disposto a decorrere dal 17 settembre, con la Legge n. 148/2011, al momento della registrazione della scheda carburante del mese di settembre 2011, ovvero del terzo trimestre 2011, si dovranno prima scorporare i due distinti imponibili ed imposte (20% e 21%), per poi essere sommati, al fine di registrare i totali complessivi dell’imponibile e dell’Iva, ciò almeno ai fini della contabilità generale. Le relative annotazioni di scorporo dell’Iva, con due aliquote, possono essere apposte in qualsiasi spazio libero della scheda carburante, considerato che le principali schede carburanti in circolazione contengono lo spazio solo per lo scorporo di una sola aliquota. Ovviamente, l’imponibile corrispondente all’aliquota del 20% si ottiene dividendo il totale acquisti effettuati fino al 16 settembre 2011 per 1,20 (trovato l’imponibile si applica poi l’Iva del 20%); mentre l’imponibile corrispondente all’aliquota del 21% si ottiene dividendo il totale acquisti effettuati dal 17 settembre per 1,21 (anche in questo caso trovato l’imponibile si applica l’Iva, ma stavolta in misura del 21%).
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato aggiornato il software per l’invio dei corrispettivi della grande distribuzione
Nella sezione software del sito web di Entratel è disponibile la versione 1.1.0 del modulo di controllo per la trasmissione delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri della grande distribuzione. In questa nuova versione sono state adeguate le aliquote IVA alle nuove disposizioni normative.
La risoluzione 96/E dell’Agenzia delle entrate spiega le modalità di compensazione del credito trimestrale IVA con la nuova aliquota 21%
Il modello IVA TR può essere usato dal contribuente che vuole chiedere a rimborso, o utilizzare in compensazione, il credito IVA. maturato nel trimestre. La notizia interessa, ed è attuale, anche per l’indicazione dell’aliquota IVA 21% in vigore dallo scorso 17 settembre. La nuova aliquota riguarda solo una parte delle operazioni del trimestre; all’uopo l’Agenzia ha specificato le modalità di compilazione della dichiarazione sia per le operazioni attive sia per quelle passive: tanto gli imponibili che l’imposta delle operazioni vanno compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del 20% e la relativa differenza d’imposta, pari all’1%, deve essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti.
La nuova aliquota IVA
La nuova aliquota IVA del 21% si applica a tutte le prestazioni di servizi che verranno pagate dal 17 settembre in poi e alle cessioni di beni mobili, la cui consegna al cliente avviene dal 17 settembre. L’Agenzia delle entrate, in un comunicato stampa chiarisce che, nella fase di prima applicazione della nuova aliquota, è possibile che ragioni tecniche impediscano il rapido adeguamento dei software per la fatturazione e dei misuratori fiscali; in merito gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento dell’imposta prevista dall’art.26, c. 1, Dpr 633/72. Non sarà applicata alcuna sanzione, se la maggiore IVA collegata all’aumento dell’aliquota, verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’IVA diviene esigibile.
L’aumento dell’aliquota IVA al 21% avrà decorrenza 17 settembre 2011
A partire dal 17 settembre 2011 (sabato) decorre l’aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 138 del 15 settembre 2011 (cd. manovra di ferragosto), ha reso noto che la Legge di conversione del Decreto Legge n. 138 del 2011 sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011.
Contabilità: il regime dei minimi dopo il Dl 98/2011
Il Dl 98/2011 ha modificato i requisiti per accedere al regime dei minimi. I contribuenti che il prossimo anno non potranno più applicare il regime dei minimi, perché venuti meno i requisiti, entreranno in un regime Iva residuale. Il nuovo regime residuale esonera chi lo adotta: dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva; dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’Iva, deve versare l’eventuale imposta a saldo solo in sede di liquidazione annuale, cioè entro il 16 marzo di ogni anno; dal pagamento dell’Irap. Il regime è naturale, se sono rispettati i requisiti richiesti vi si accede senza dover effettuare alcuna opzione. Si può, comunque, decidere di optare per l’applicazione del regime contabile ordinario Iva, adottando il regime dei contribuenti minori (contabilità semplificata). L’opzione è valida un triennio e viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo questo primo periodo l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
FISCO: la minisanatoria sulle partite Iva inattive
E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il vademecum da seguire per cessare le partite Iva inattive. Si tratta di un iter semplificato e con sanzioni ridotte che interessa tutti i contribuenti titolari di una partita Iva non in regola con la presentazione della relativa dichiarazione da almeno tre anni, oppure che non svolgono alcuna attività. A partire dal 6 luglio (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) hanno novanta giorni di tempo per chiudere la propria posizione pagando una sanzione minima di 129 euro. Mettersi in regola è facile: basta pagare con il modello F24 elementi identificativi, indicando il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere e l’anno di cessazione dell’attività. Chi non adotta questa misura rischia una multa che può arrivare fino a 2.065 euro. La norma di favore si applica a condizione che la violazione non sia stata già contestata con atto portato a conoscenza del contribuente.
AGENZIA ENTRATE: il rimborso dei crediti IVA senza garanzia
La circolare n. 10 del 4 marzo 2011 – Agenzia delle entrate – rende noto, che tra i versamenti validi ai fini del calcolo dell’IVA rimborsabile senza garanzie rientrano anche i versamenti INPS effettuati mediante modello F24.
CONTABILITA’: la deduzione fiscale sul carburante vuole la scheda completa
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito la necessità di annotare tutti gli elementi previsti dalla legge sulle schede carburanti per poter godere della deduzione del costo e della detrazione dell’Iva (sentenza 3947/2011). La legge prevede, come elementi fondamentali per fruire degli sconti fiscali, l’indicazione del numero di targa su ciascuna scheda, la firma del benzinaio per convalidare la fornitura del carburante, l’indicazione del numero dei chilometri indicato dal contachilometri del veicolo usato. La mancanza nelle schede carburanti di uno solo di questi dati esclude ogni beneficio fiscale. In altre due sentenze la Corte si era espressa nel merito (sentenze 21769/2005 e 26539/2008) ribadendo l’univoca volontà del legislatore di vedere annotato sulla scheda il numero di targa, nonché la completezza del documento in ogni parte e debitamente sottoscritto.
DICHIARAZIONI: rimborsi Iva solo online
Scompare il modello cartaceo per la richiesta dei rimborsi IVA: da quest’anno di possono richiedere solo online, il modello VR viene inglobato nella dichiarazione annuale. La richiesta di rimborso potrà essere effettuata in via telematica, con la dichiarazione IVA, a partire dal 1° febbraio e fino al 30 settembre 2011. Per i contribuenti virtuosi, quelli cioè che hanno pagato le imposte e non hanno avuto contestazioni, i rimborsi possono essere effettuati senza garanzia fino al 50% di quanto versato nel biennio precedente.
NUOVI ADEMPIMENTI: le comunicazioni IVA a partire dal 31 ottobre 2011
Il nuovo adempimento, la comunicazione telematica IVA per le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro che, per il 2011, partirà il prossimo 31 ottobre, sarà un nuovo onere per imprese e professionisti, sia a livello amministrativo sia a livello economico. In primo luogo le imprese dovranno recuperare il codice fiscale dei clienti, in particolare di quelli privati, nella cui sede hanno conclusione l’affare. Diversamente da quanto enunciato nell’art. 21 DL 78/2010 sarà un’operazione gravosa. Per il 2011 i commercianti al minuto, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro che saranno effettuate dopo il prossimo 30 aprile, dovranno richiedere e memorizzare il codice fiscale dei clienti privati; per farlo occorrerà un sistema di memorizzazione dei dati di queste cessioni che successivamente permetterà di ricavare l’elenco dei clienti e delle operazioni per la trasmissione telematica. Le imprese e i professionisti dovranno comunicare i corrispettivi inerenti i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti periodici, se i limiti sono pari o superiori a quelli previsti dal decreto. Per farlo sarà necessario legare le fatture registrate introducendo una codificazione dedicata a questa necessità. Tutte operazioni che comporteranno un aggravio di costi amministrativi necessari all’implementazione dei programmi.
TERRITORIALITA’ IVA: dal 1° gennaio 2011 cambiano le regole
Dal 1° gennaio prossimo cambio di regole per la territorialità Iva. Sono interessati professionisti e imprese con riferimento a partecipazioni a fiere ed expo, ed alle prestazioni di carattere scientifico. Fino a tutto il 2010 queste prestazioni (individuate dall’art. 7-quinquies del Dpr n. 633/72) sono regolate in base al criterio del luogo d’esecuzione a prescindere dalla qualifica del committente. Dal 2011, invece, saranno disciplinate in base alla natura del servizio e alla soggettività passiva del destinatario della prestazione, in altre parole rileveranno nello stato in cui è stabilito il committente che sia soggetto passivo ai fini dell’imposta, in applicazione della regola generale per i rapporti cosiddetti business to business. Continueranno, invece, ad essere soggetti ad imposta nello Stato di esecuzione della prestazione, i servizi nei confronti di committenti privati.
CASSAZIONE: l’indebita compensazione non è “protetta” dal condono tombale
Secondo la Cassazione penale (sentenza n. 42462, della III sezione depositata il 30 novembre 2010), l’indebita compensazione resta reato anche in caso sia stato effettuato un condono tombale e pure nel caso di compensazioni verticali. La pronuncia ha respinto il ricorso di una società a cui veniva contestata la compensazione di un credito Iva inesistente, che aveva prodotto un importante risparmio d’imposta. In particolare, la corte ha fornito importanti indicazioni sull’applicazione dell’articolo 10 quater del DL 74/2000 che ha per oggetto i casi di indebita compensazione. La sentenza osserva che non è d’ostacolo all’accertamento della violazione e all’esercizio dell’azione penale l’adesione al condono tombale previsto dalla Finanziaria per il 2003; si legge: “l’adesione del contribuente alla definizione automatica delle annualità pregresse, se comporta che non possono essere apportate modifiche agli importi dichiarati a seguito della definizione automatica, non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito”.
CONTENZIOSO: l’iva applicata alla tariffa rifiuti non è rimborsabile
In seguito alla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale si era aperto un fronte di contesa riguardo l’Iva pagata sulla tassa rifiuti. Secondo la sentenza, la tia intesa come tributo non poteva essere assoggettata ad Iva. Tale pronuncia ha attivato la macchina dei contenziosi, ed alcuni contribuenti si sono già visti sancire dal giudice di pace il diritto al rimborso dell’Iva “illegittima” pagata negli ultimi anni. La manovra correttiva, onde evitare conseguenze pesanti per le casse erariali, è corsa ai ripari provando a contraddire la pronuncia asserendo, invece, che la tia è una tariffa, e in quanto tale può assoggettarsi ad Iva. I comuni, però, calcolano la tariffa rifiuti sulla base del decreto Ronchi (tia1) e non quella nuova (tia2), perché ancora si attende il decreto attuativo. Le Finanze provano a risolvere la questione, sostenendo che le due forme di Tia siano in pratica la stessa cosa (anche se non è vero). Questa “identità sostanziale” si basa sul fatto che la nuova tariffa potrebbe in teoria essere adottata anche utilizzando i regolamenti locali che disciplinavano la vecchia. Nonostante la confusione, quindi, l’Iva sulla tariffa rifiuti si deve pagare (Circ. dipartimento delle Finanze n. 3/2010).
CASSAZIONE: il reato penale di chi non versa l’Iva dovuta da dichiarazione si conferma il 27 dicembre
Gli omessi versamenti Iva da dichiarazione annuale devono essere effettuati entro il 27 dicembre dell’anno successivo alla presentazione del modello. Lo si legge nella sentenza n. 38619 depositata il 3 novembre scorso della III sezione penale della Corte di Cassazione. La decisione deriva dal riferimento all’art. 10 ter DL 74/2000 introdotto dall’art. 35 DL 35/2006: chiunque non versa l’Iva dovuta risultante dalla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50 mila euro, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo s’imposta successivo incorre nel reato penale punibile con la reclusione da sei mesi a due anni. La sanzione penale può essere evitata se, prima dello spirare del termine indicato, il contribuente moroso versa anche parte dell’imposta dovuta in modo da scendere sotto la soglia dei 50 mila euro. Se il versamento viene effettuato dopo il termine, magari in coincidenza dell’avviso bonario emesso dall’Agenzia delle entrate, si beneficerà di uno sconto di pena fino alla metà e non si applicheranno le pene accessorie.
REVERSE CHARGE: autorizzato l’utilizzo per pc e cellulari
Il Consiglio ECOFIN ha autorizzato l’Italia, fino a tutto il 2014, ad estendere l’inversione contabile a telefoni cellulari e personal computer, dando applicazione all’art. 17, c. 6, lettere b) e c), del DPR 633/72. L’operazione rientra nella strategia di lotta alle frodi Iva; bisogna, però, porre particolare attenzione, in quanto, non essendoci soglie di applicazione, come invece negli altri Paesi autorizzati (Austria, Germania e Regno Unito), potrebbe essere utilizzata alle cessioni al minuto effettuate nei confronti di soggetti passivi. Rientrano nella deroga anche gli accessori connessi a cellulari e computer, costituendo il rischio che possano essere oggetto di inversione contabile obbligatoria innocue transazioni di ammontare irrisorio, con un aggravio non indifferente della contabilità degli operatori che non commerciano unicamente in tali beni. In termini di tutela del gettito, il pericolo è dato dal possibile spostamento delle frodi sul versante del commercio al dettaglio attraverso l’utilizzo di partite Iva false o comunque non riconducibili soggettivamente a colui che compie l’acquisto, che potrebbe così beneficiare di uno sconto pari all’imposta non versata.
EDILIZIA ABITATIVA: il secondo box sconta l’Iva al 10%
In caso di acquisto di unità abitativa con due autorimesse di pertinenza, l’agevolazione prima casa (Iva al 4%) spetta per l’imponibile relativo all’abitazione e a una delle autorimesse, mentre per la seconda autorimessa si applica l’aliquota del 10% (perché la pertinenza assume in questo caso la qualità abitativa propria del bene principale) e non l’aliquota del 20%, che sarebbe propria dell’autorimessa considerata “fuori”, e cioè quale bene di natura strumentale. Lo sostiene la risoluzione 94/E del 5 ottobre dell’agenzia delle Entrate. In sostanza se l’autorimessa è venduta singolarmente, senza essere considerata pertinenza dell’abitazione già posseduta, si considera bene strumentale ed è soggetta ad aliquota Iva del 20%; venduta con l’abitazione di cui costituisce pertinenza può godere dell’agevolazione prima casa, con aliquota Iva del 4% (senza l’agevolazione è del 10%); se insieme con l’abitazione e un’altra autorimessa, con richiesta di agevolazione prima casa unicamente per l’abitazione e una sola autorimessa, per l’appartamento e un’autorimessa si applica l’aliquota Iva del 4%, l’altra autorimessa sconta l’Iva del 10 per cento.
UNICO 2010: oggi la scadenza alla presentazione
Scade oggi l’invio telematico di Unico 2010. Come lo scorso anno la dichiarazione IRAP segue un percorso autonomo e va quindi presentata in modo separato. E’ necessario prestare molta attenzione considerando che da quest’anno il modello Unico potrebbe comprendere solo la dichiarazione dei redditi, nel caso in cui si sia scelto di inviare autonomamente il modello Iva annuale nei mesi scorsi. Il caso riguarda solo i soggetti che hanno chiuso il 2009 con un saldo Iva a credito. L’agenzia delle Entrate, infatti, ha precisato che gli unici soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva all’interno di Unico restano i contribuenti che determinano un saldo Iva a debito. Comunque, le dichiarazioni Iva a credito possono essere inserite nel modello Unico e ciò non pregiudica la possibilità di apporre il visto di conformità nel modello Iva, al fine di poter utilizzare in compensazione esterna in F24 il credito Iva annuale 2009, per importi superiori a 15.000 euro annui, per pagare debiti tributari o contributivi diversi dall’Iva. Se non viene posto il visto, la compensazione del credito Iva, fino a 10.000 euro annui, potrà partire dal 16 del mese successivo alla presentazione di Unico.
IVA: approvata la direttiva che equipara la fattura elettronica al documento cartaceo
La riforma delle regole di fatturazione è stata approvata ieri dal consiglio Ecofin. La semplificazione voluta dall’Europa punta sull’armonizzazione della normativa Iva e per l’adozione generalizzata della fatturazione elettronica, anche nell’ottica della lotta alle frodi Iva. La direttiva entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Gli operatori saranno liberi di adottare nuovi strumenti di autenticazione dell’origine della fattura. La direttiva realizza una sostanziale equiparazione di trattamento fra le fatture cartacee ed elettroniche, eliminando molti di quei vincoli che hanno finito per relegare a un ruolo di nicchia lo strumento della fatturazione elettronica. Questa azione ha anche lo scopo di unificare ed omogeneizzare la tempistica degli Stati membri in merito al momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie, così che risulti possibile ottenere una maggiore tempestività dei dati trasmessi attraverso i modelli Intrastat. E’ previsto che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario in reverse charge la fattura debba essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell’operazione, mentre nelle cessioni intracomunitarie gli acconti non influenzano più l’esigibilità dell’Iva, che rimane collegata all’operazione principale.
CHIARIMENTI: l’Iva sulle prestazioni di vitto e alloggio
Le Entrate, con la circolare 25/E del 19 maggio 2010, chiariscono il modus operandi per le prestazioni di vitto e alloggio in merito all’Iva non detratta. Quando il contribuente (impresa o professionista) non deduce l’Iva per propria scelta di convenienza, la può detrarre dal reddito a titolo di costo e rileva nella determinazione della base imponibile Irap. E’ un cambiamento di rotta dell’Agenzia delle entrate, visto che in precedenza (circolare 6/E e risoluzione 84/E del 2009) aveva negato questa possibilità. Il ripensamento è dettato da un orientamento consolidato, secondo il quale l’inerenza va riconosciuta per il solo fatto che un costo è valutato dall’imprenditore nell’ambito di una scelta di convenienza economica, cioè quando l’obiettivo è quello di pervenire al maggior risultato economico possibile.
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