IVA
Dichiarazione IVA integrativa: il termine di presentazione
Qual’è il termine di presentazione della dichiarazione IVA integrativa in caso di modifica del credito chiesto a rimborso? Il problema si è posto dopo le modifiche legislative intervenute nel corso del 2011. A partire dal febbraio 2011 la richiesta di rimborso dei crediti IVA va fatta direttamente in dichiarazione annuale, barrando l’apposita casella, senza più la necessità di presentare il modello VR cartaceo all’agente della riscossione. L’art. 7, c. 2, lett. i), Dl n. 70/2011 integrando l’art. 2 del DPR n. 322/98 con il nuovo c. 8-ter ha previsto, per i contribuenti che presentano il mod. Unico ovvero il mod. IRAP a credito richiedendone il rimborso, che la dichiarazione integrativa, in caso di modifica del credito richiesto, possa essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la dichiarazione IVA integrativa può essere presentata nel termine previsto dall’art. 2, c. 8-bis DPR 322/98 per la dichiarazione integrativa a favore, cioè entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
Agenzia delle entrate: l’IVA sugli immobili abitativi
Il decreto sulle liberalizzazioni modifica le disposizioni dell’articolo 10 nn. 8 – 8-bis del DPR 633/72 in merito alla disciplina Iva delle locazioni e delle cessioni di fabbricati abitativi. Per i contratti posti in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata, oppure che hanno oggetto alloggi sociali, tutte le imprese potranno applicare l’imposta al 10%. La stessa aliquota si potrà applicare anche alle successive cessioni. Le imprese che effettuano cessioni imponibili ed esenti hanno ora la possibilità, come le imprese di locazione, di applicare separatamente l’Iva.
Le nuove regole per gli accertamenti esecutivi
Gli accertamenti in materia di imposte dirette ed IVA sono esecutivi per tutti. Restano esclusi solo gli accertamenti relativi: ad altri tributi, bollo, imposta di registro; atti emessi da altri Uffici, Agenzia delle dogane, enti locali; periodi d’imposta antecedenti al 31 dicembre 2007. Per i nuovi atti scompaiono l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento: l’accertamento è esecutivo trascorsi 60 gg. dalla notifica e contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati. Nel caso di proposizione del ricorso l’intimazione al pagamento riguarda gli importi pari a un terzo delle maggiori imposte accertate.
Accertamento: controlli IVA per le sanatorie Legge 289/2002 (condoni)
La circolare dell’Agenzia delle entrate 1/E del 13 gennaio 2012 fornisce indicazioni sulla linea di condotta da tenere in relazione alle verifiche nei confronti di chi ha aderito ai condoni 2002. Le annualità coperte dalle sanatorie previste dalla legge 289/2002, per le quali non sono ancora decaduti i termini per l’accertamento, raddoppiati dall’esistenza di violazioni penali, saranno controllate qualora gli uffici dispongano di specifici elementi probatori delle violazioni stesse. Il raddoppio dei termini è stato disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247, depositata il 25 luglio 2011, la giurisprudenza comunitaria ha considerato illegittimo il “condono tombale” in materia di IVA. Detto questo si precisa che i dati relativi ai condoni non possono in nessun caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l’obbligo di denuncia e la correlata riespansione del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni stesse.
Servizi Intra-Ue: fatture da integrare entro il 17 marzo
La Legge Comunitaria 2010 ha introdotto novità sulle regole IVA, in particolare per i servizi intracomunitari. A partire dal 17 marzo l’imposta sui servizi intracomunitari va assolta con l’integrazione della fattura emessa dal prestatore. Pertanto, per effetto di questa disposizione, imprese e professionisti devono adattare le procedure di fatturazione correnti con l’entrata in vigole del Dl 18/2010. In merito all’effettuazione delle operazioni le prestazioni generiche rese da un operatore italiano ad un operatore straniero si considerano realizzate quando sono ultimate.
Regime Ex minimi al via
E’ partito il regime supersemplificato per i contribuenti che escono dal vecchio regime dei minimi e proseguono nel nuovo percorso. Il regime contabile è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che, pur avendo le dimensioni per rientrare nel regime dei contribuenti minimi, non possono accedervi a seguito dei nuovi limiti di accesso. In particolare questo regime riguarda soltanto coloro che non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi perché iniziano una attività avendone già svolta una nel triennio precedente o perché l’attività intrapresa rappresenta il proseguimento di altra attività già esercitata come lavoratore dipendente o autonomo. Rientrano, anche, i soggetti che fuoriescono dal regime dei minimi per decorrenza del termine quinquennale, ed anche le imprese agricole. Le agevolazioni del regime supersemplificato consistono nel versamento dell’IVA su base annuale e l’esclusione dall’IRAP; non vengono, quindi, compilate le liquidazioni periodiche IVA e non si versa l’acconto IVA. Il regime supersemplificato è quello naturale e solo mediante opzione (anche per effetto di comportamento concludente) si applica il regime contabile semplificato o ordinario che se scelti sono vincolanti per un triennio.
Accertamento: decadenza triennale IVA per l’atto già registrato
La CTR dell’Umbria – sezione 1 – sentenza n. 227 del 24 novembre 2011, attesta la decadenza triennale del poter di accertamento IVA per gli atti già registrati. Il caso si riferisce alla cessione di ramo d’azienda assoggettata precedentemente a imposta di registro con atto regolarmente registrato. Dopo circa cinque anni, un altro ufficio, nel corso di un controllo all’impresa cedente, ha riqualificato l’operazione quale cessione di beni soggetta ad IVA e non di ramo di azienda. Il contribuente impugnava la rettifica eccependo la decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate in virtù del principio dell’alternatività IVA/registro, che prevede, una volta registrato l’atto ed assoggettato ad imposta di registro, la rettifica eventualmente entro tre anni (art. 76 del DPR 131/1986). La commissione tributaria regionale ha accolto la tesi del contribuente.
Ipotesi di manovra leggera dal decreto anticrisi
Le misure note per fronteggiare la crisi “Italia” spaziano dalla reintroduzione dell’ICI (che si chiamerà IMU), alla stretta antievasione e a un nuovo aumento dell’IVA. Per quest’ultima, si ipotizza l’incremento di due punti, dal 21 al 23%. Le risorse così reperite potrebbero essere utilizzate per incrementare le detrazioni sul lavoro e sulle imprese, a partire dall’IRAP. La previsione di calendario sono che il via libera al decreto anticrisi del governo Monti si collochi tra la fine della prossima settimana e l’inizio della successiva. Per quel che riguarda il pacchetto antievasione si parla di un drastico abbattimento della soglia ammessa per i pagamenti in contanti, estendendo la tracciabilità dei pagamenti elettronici a gran parte dei versamenti. Si prospetta un limite al contante anti-riciclaggio di 1.000 euro e uno anti-evasione a 300 euro.
Spesometro: disponibile il software gratuito per compilare la comunicazione dei dati
E’ stato pubblicato il 21 novembre 2011 sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software di compilazione per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro).
Si tratta della versione 1.0.0 del 07/11/2011; il software denominato “CompilazioneSpesometro” è un prodotto che permette agli utenti la compilazione delle comunicazioni ex art. 21 D.L. n. 78/2010.
I files creati con il software di compilazione dovranno essere sottoposti a successivo controllo con la relativa procedura di controllo.
Per le operazioni effettuate nel corso del 2010 è prossima la scadenza del 2 gennaio 2012 (il 31 dicembre 2011 cade di sabato) entro cui i contribuenti Iva dovranno trasmettere tale comunicazione.
Viceversa, per l’anno 2011, l’importo scende a 3 mila euro e la comunicazione andrà trasmessa entro il 30 aprile 2012.
Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, compresi gli enti non commerciali, anche per gli acquisti utilizzati promiscuamente, di cui andrà inserito l’intero importo.
Dati da inserire nel file:
- Operazioni con soggetti residenti non titolari di partita IVA;
- Operazioni con soggetti residenti titolari di partita IVA;
- Operazioni con soggetti non residenti;
- Operazioni con soggetti residenti titolari di partita IVA – note di variazione;
- Operazioni con soggetti non residenti – note di variazione.
Versamenti trimestrali IVA: aumentate le soglie
Aumentate le soglie per potere effettuare la liquidazione e il versamento Iva trimestrale (con il consueto pagamento degli interessi del 1%).
In particolare i nuovi limiti sono stati portati a:
- € 400.000,00 di ricavi per i servizi;
- € 700.000,00 di ricavi per le altre attività.
A meno di successivi chiarimenti ministeriali in merito, i termini di decorrenza dovrebbero essere quelli di entrata in vigore della Legge di Stabilità, e cioè a decorrere dall’1 gennaio 2012.
L’opzione per esercitare il diritto alla liquidazione trimestrale dell’Iva, andrà comunicata, nella prima dichiarazione annuale Iva, da presentare successivamente alla scelta effettuata.
Transazione delle vecchie liti Iva, sanatoria legittima
Via libera comunitario alla transazione delle liti Iva. L’avvocato generale presso la Corte di giustizia nella causa C-500/10 ha reso note le conclusioni. Il caso riguarda la compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni del Dl 40/2010, convertito dalla legge 73/2010, nella parte in cui preclude al giudice tributario di pronunciarsi sull’esistenza della pretesa tributaria, disponendo così la totale rinuncia, quando essa sia stata ritenuta insussistente in due gradi di giudizio. I motivi posti alla base della valutazione favorevole offerta dalle conclusioni dell’avvocato generale sono due: l’incidenza della norma nella fase procedimentale e la non interferenza, almeno in linea di principio, con l’obiettivo della lotta alla frode.
Reddito d’impresa: è deducibile la “paga” della Srl
L’Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) ha emanato una norma di comportamento, la n. 182, in cui si spiega che sono deducibili per competenza e sono rilevanti ai fini IRAP i compensi corrisposti ad una società commerciale nominata amministratore. Sui compensi è applicabile l’IVA detraibile in base alle regole ordinarie della società amministrata. La norma si rifà ai comportamenti di diversi Registri Impresa che accettano e iscrivono gli atti contenenti la nomina di società ad amministratori, collegata all’iscrizione della persona fisica ricoprente la carica in nome e per conto della società. Secondo la Commissione il compenso è inquadrato come componente del reddito d’impresa che, riferito alla società percipiente, concorre alla formazione del reddito in base al principio della competenza.Minimi: uscita dal regime
I contribuenti minimi che dal 1° gennaio 2012 usciranno dal regime e accederanno alternativamente a quello supersemplifcato o alla contabilità semplificata potranno trovare qualche piccolo vantaggio sul fronte Iva. Esattamente scatterà il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti e la possibilità di recupero dell’imposta assolta sui beni compresi quelli strumentali e servizi acquistati in vigenza del regime dei minimi quando l’Iva non fu detratta. Saranno fuori dal regime dei minimi i contribuenti che hanno iniziato l’attività prima del 31 dicembre 2007 oppure, se l’hanno iniziata dopo, non rispettano i requisiti di accesso (articolo 27, comma 2 del Dl 98/11), o hanno superato i limiti dimensionali previsti dalla legge 244/07 nel corso del 2011. L’ex minimo che non entra nel regime supersemplificato dovrà istituire i registri Iva e provvedere all’annotazione delle fatture entro i termini previsti dal Dpr 633/72, integrando le registrazioni con le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Chi, invece, entrerà nel regime supersemplifcato potrà non tenere la contabilità, ma applicherà l’Iva nei modi ordinari versandola annualmente.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito la gestione delle note di variazione nell’ambito dello Spesometro
L’amministrazione finanziaria, con le risposte fornite ad alcune associazioni di categoria ha approfondito il tema delle note di debito e credito IVA nell’ambito dello Spesometro. La questione era stata trattata nella circolare 24/E del 30 maggio 2011, dove si specifica che la soglia di rilevanza, 3.000 euro, va verificata avendo riguardo alle note di variazione. “Un’operazione non deve essere comunicata se, per effetto della nota in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite, scende sotto la soglia nota; se l’operazione, in origine superiore al valore, con la nota di variazione in diminuzione mantiene l’ammontare superiore, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato. In base agli stessi criteri, un’operazione va comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l’imponibile, inizialmente inferiore a 3.000 euro, supera tale limite”. I nuovi modelli prevedono l’inserimento dei dati connessi alla variazione, a credito o a debito, dell’imponibile e dell’imposta; non è più obbligatoria, invece, l’indicazione del numero della fattura da rettificare.
Come registrare le schede carburanti a seguito dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria
A seguito del recente aumento al 21% dell’aliquota Iva ordinaria disposto a decorrere dal 17 settembre, con la Legge n. 148/2011, al momento della registrazione della scheda carburante del mese di settembre 2011, ovvero del terzo trimestre 2011, si dovranno prima scorporare i due distinti imponibili ed imposte (20% e 21%), per poi essere sommati, al fine di registrare i totali complessivi dell’imponibile e dell’Iva, ciò almeno ai fini della contabilità generale. Le relative annotazioni di scorporo dell’Iva, con due aliquote, possono essere apposte in qualsiasi spazio libero della scheda carburante, considerato che le principali schede carburanti in circolazione contengono lo spazio solo per lo scorporo di una sola aliquota. Ovviamente, l’imponibile corrispondente all’aliquota del 20% si ottiene dividendo il totale acquisti effettuati fino al 16 settembre 2011 per 1,20 (trovato l’imponibile si applica poi l’Iva del 20%); mentre l’imponibile corrispondente all’aliquota del 21% si ottiene dividendo il totale acquisti effettuati dal 17 settembre per 1,21 (anche in questo caso trovato l’imponibile si applica l’Iva, ma stavolta in misura del 21%).
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato aggiornato il software per l’invio dei corrispettivi della grande distribuzione
Nella sezione software del sito web di Entratel è disponibile la versione 1.1.0 del modulo di controllo per la trasmissione delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri della grande distribuzione. In questa nuova versione sono state adeguate le aliquote IVA alle nuove disposizioni normative.
La risoluzione 96/E dell’Agenzia delle entrate spiega le modalità di compensazione del credito trimestrale IVA con la nuova aliquota 21%
Il modello IVA TR può essere usato dal contribuente che vuole chiedere a rimborso, o utilizzare in compensazione, il credito IVA. maturato nel trimestre. La notizia interessa, ed è attuale, anche per l’indicazione dell’aliquota IVA 21% in vigore dallo scorso 17 settembre. La nuova aliquota riguarda solo una parte delle operazioni del trimestre; all’uopo l’Agenzia ha specificato le modalità di compilazione della dichiarazione sia per le operazioni attive sia per quelle passive: tanto gli imponibili che l’imposta delle operazioni vanno compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del 20% e la relativa differenza d’imposta, pari all’1%, deve essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti.
La nuova aliquota IVA
La nuova aliquota IVA del 21% si applica a tutte le prestazioni di servizi che verranno pagate dal 17 settembre in poi e alle cessioni di beni mobili, la cui consegna al cliente avviene dal 17 settembre. L’Agenzia delle entrate, in un comunicato stampa chiarisce che, nella fase di prima applicazione della nuova aliquota, è possibile che ragioni tecniche impediscano il rapido adeguamento dei software per la fatturazione e dei misuratori fiscali; in merito gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento dell’imposta prevista dall’art.26, c. 1, Dpr 633/72. Non sarà applicata alcuna sanzione, se la maggiore IVA collegata all’aumento dell’aliquota, verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’IVA diviene esigibile.
L’aumento dell’aliquota IVA al 21% avrà decorrenza 17 settembre 2011
A partire dal 17 settembre 2011 (sabato) decorre l’aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 138 del 15 settembre 2011 (cd. manovra di ferragosto), ha reso noto che la Legge di conversione del Decreto Legge n. 138 del 2011 sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011.
Contabilità: il regime dei minimi dopo il Dl 98/2011
Il Dl 98/2011 ha modificato i requisiti per accedere al regime dei minimi. I contribuenti che il prossimo anno non potranno più applicare il regime dei minimi, perché venuti meno i requisiti, entreranno in un regime Iva residuale. Il nuovo regime residuale esonera chi lo adotta: dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva; dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’Iva, deve versare l’eventuale imposta a saldo solo in sede di liquidazione annuale, cioè entro il 16 marzo di ogni anno; dal pagamento dell’Irap. Il regime è naturale, se sono rispettati i requisiti richiesti vi si accede senza dover effettuare alcuna opzione. Si può, comunque, decidere di optare per l’applicazione del regime contabile ordinario Iva, adottando il regime dei contribuenti minori (contabilità semplificata). L’opzione è valida un triennio e viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo questo primo periodo l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
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