IRAP
FISCALITA’: al via il federalismo fiscale regionale
Entra in vigore il 27 maggio 2011 il Dl 6/5/2011, n. 68 che attua il federalismo regionale nei confronti delle Regioni a statuto ordinario. A determinare le entrate e nelle casse regionali influiranno anche nuove imposte. Sul fronte addizionale IRPEF, si segnala che, a decorrere dall’anno 2013, potrà essere aumentata o diminuita rispetto all’attuale 0,90%. La maggiorazione non potrà comunque essere superiore: allo 0,5 % per l’anno 2013; all’ 1,1 % per l’anno 2014; al 2,1 % a decorrere dall’anno 2015. Sempre dal 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario potrà ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea.
LA CASSAZIONE ASSERISCE: niente IRAP per attività anche con carattere abituale
Con la sentenza 8574/11 la Corte di Cassazione asserisce che non è dovuta IRAP se l’attività ha i caratteri dell’abitualità, della regolarità, della sistematicità e della ripetitività. I giudici precisano che il concetto di organizzazione deve emergere con estrema chiarezza e non lo si può ricavare in maniera induttiva, senza un preciso riscontro. Il caso parte dalla sentenza n. 190/33/07 della Ctp campana in merito all’abitualità dell’attività legata ai compensi forniti a terzi; nel caso di allora la commissione commetteva l’errore di configurare l’autonoma organizzazione con l’obbligo di versamento dell’imposta. Il titolare di attività è tenuto al versamento quando sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; quando impieghi beni strumentali che eccedano il minino indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione; quando si avvale in modo occasionale del lavoro altrui. Al contribuente è stato riconosciuto il rimborso Irap relativo agli anni 2003 e 2004, il ricorso è stato deciso in camera di consiglio e sulla stregua del principio di diritto affermato la controversia è stata rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale in modo da ottenere una decisione a favore del contribuente.
CONTABILITA’: il lease-back concorre civilisticamente alla base imponibile IRAP
L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello di gennaio, chiarisce che le plusvalenze derivanti da operazioni di lease-back concorrono alla formazione della base imponibile IRAP secondo i criteri civilistici e non in base al TUIR. L’art. 2425-bis, comma 4, del Codice civile, prevede che le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita con locazione finanziaria siano ripartite in funzione della durata del contratto di locazione del fabbricato, vale a dire, di norma, in un periodo non inferiore a 18 anni. La plusvalenza rileva ai fini dell’IRES (art. 86 del TUIR) in un’unica soluzione ovvero in un massimo di 5 quote costanti se il bene era posseduto da almeno 3 anni. Considerando il principio di derivazione in vigore dal 2008, l’interpello chiedeva quali principi adottare in caso di criteri più favorevoli, se l’imputazione pro-rata temporis o quelli più restrittivi contenuti nel TUIR. Il principio di dipendenza dai dati di bilancio era stato interpretato dall’Agenzia in senso restrittivo con la circolare n. 36 del 2009. Ora l’Agenzia ha confermato la soluzione proposta dal contribuente e cioè che, per questa fattispecie in ambito IRAP, prevale il disposto civilistico sui criteri di imputazione IRES, con conseguente tassazione della plusvalenza in base alla durata del successivo contratto di leasing.
DICHIARAZIONI 2011: approvato il modello Unico SP – l’IRAP recepisce le sentenze di Cassazione
Approvato il modello Unico SP 2011, il modello IRAP recepisce le sentenze di Cassazione circa l’esclusione dal tributo dei piccoli imprenditori. Ieri è stata pubblicata la versione definitiva del modello società di persone valido per il 2011 (anno di imposta 2010); tra le novità da segnalare l’indicazione dei costi e ricavi complessivi delle operazioni intercompany, anche per chi non ha predisposto la documentazione per l’esonero dalle sanzioni. Il modello IRAP, come detto, esclude i piccoli imprenditori privi di autonoma organizzazione; nelle istruzioni al modello non è più indicata la precisazione “che le attività produttive di reddito d’impresa sono sempre caratterizzate dal requisito dell’autonoma organizzazione in quanto connaturato alla nozione d’impresa”.
CASSAZIONE: la Corte conferma la linea di esenzione dall’Irap per i medici di base
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24953/2010) il medico di base convenzionato non paga l’Irap, sempre che l’organizzazione dello studio rispetti quanto previsto dalla convenzione del servizio sanitario nazionale. La Corte ritiene che per il medico di medicina generale convenzionato SSN la prova dell’autonoma organizzazione non è fornita dall’utilizzo di quelle attrezzature obbligatorie previste dalla convenzione (sono beni strumentali indispensabili, e come tali rispondono al requisito della minimalità), è necessario verificare caso per caso la sussistenza dell’autonoma organizzazione. In assenza di questo elemento, il medico è esentato dall’imposizione.
IMPOSTE: le riduzioni degli acconti per chi entra nel regime di minimi nel 2010
Il contribuente che entra nel regime dei minimi nel 2010, perché il fatturato 2009 è sceso sotto i 30.000 euro rispetto a quello 2008, non può ridurre l’acconto Irpef 2010 determinandolo con il metodo previsionale, in quanto vietato per chi accede al nuovo regime senza Iva. Per determinare l’acconto Irpef dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio non si tiene conto dell’adesione al nuovo regime lo si calcola con il metodo storico (circolare 13/E/2008). Non si evita, quindi, il pagamento dell’acconto Irpef 2010, neanche considerando che, applicando il regime dei minimi, si verserà, sul reddito d’impresa o professionale 2010, solo l’imposta sostitutiva del 20 per cento. L’agenzia delle Entrate ha confermato che l’omesso o insufficiente versamento di tale acconto espone il contribuente alla sanzione del 30%, anche in difetto di conguaglio in sede di dichiarazione, cioè neanche se in Unico residua un credito Irpef. L’obbligo di applicare il metodo storico è previsto solo per l’acconto Irpef e non per quello Irap, vale, invece, per l’acconto Iva 2010, in scadenza il 27 dicembre. Non vi sono norme particolari nel caso inverso, cioè se un contribuente minimo passi al regime ordinario nell’anno o nell’anno successivo: si possono applicare sia il metodo storico, sia quello previsionale.
CASSAZIONE – PROFESSIONISTI: l’obbligo Irap non scatta semplicemente per il possesso di un grande studio
L’ordinanza n. 23155 depositata il 16 novembre 2010 torna sul tema Irap. La pronuncia sostiene che il semplice possesso di uno studio da parte di un professionista non costituisce bene strumentale eccedente il minimo e non è condizione sufficiente per determinare l’assoggettamento all’imposta, sono i giudici di merito che devono accertare, di volta in volta, se lo studio, per le sue caratteristiche: ubicazione e dimensione, possa essere considerato valore di bene strumentale minimale o meno. La pronuncia tra e origine dal ricorso per cassazione di un avvocato il quale impugnava la sentenza della Ctr che aveva ritenuto il possesso dello studio di 100 mq. un elemento sufficiente per assoggettare a Irap. La Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, ha ritenuto giuridicamente errata l’affermazione della Ctr nella parte in cui ha reputato sussistere una pur minima struttura organizzata costituita appunto dal possesso dello studio, distinto dall’abitazione, di 100 mq; ha invece ricordato, che i presupposti dell’Irap siano costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione, ovvero dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui. Il caso sarà ora all’esame di un’altra sezione della stessa Ctr che dovrà accertare se lo studio, per ubicazione e dimensioni, possa essere considerato valore di bene strumentale minimale.
La Corte di Cassazione (sentenze n. 21122, 21123 e 21124 depositate ieri) torna a parlare di IRAP e piccole imprese. Il piccolo imprenditore, se sprovvisto di autonoma organizzazione, può risultare non soggetto all’IRAP. All’uopo viene ricordata l’apertura già fatta per le attività ausiliarie come quelle di agente di commercio e di promotore finanziario (sentenze n. 12108 e 12111 del 2009), nei casi in cui per queste attività non sussista il requisito dell’organizzazione autonoma. Questo principio, secondo la Corte, deve essere applicato anche per le attività che possono essere inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all’articolo 2083 del Codice civile; risultano tali: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. In questi casi è evidente la non assoggettabilità al tributo, diversamente dagli imprenditori dove l’elemento dell’organizzazione deve considerarsi connaturato alla nozione di impresa.
Con il precedente articolo, abbiamo detto sulla conclusione data dalla Corte di Cassazione circa l’identificazione del “piccolo imprenditore”, colui che organizza la propria attività con il suo lavoro e quella dei familiari, ai fini IRAP, comprendendo nell’esenzione dall’imposta i soggetti, sia professionisti, artigiani o commercianti, ecc. senza un’autonoma organizzazione. Sinteticamente l’assoggettamento all’IRAP dipende solo ed esclusivamente dalla dotazione di beni messa in campo e dall’utilizzo non saltuario dell’opera di terzi. In attesa che l’Agenzia prenda atto delle parole della Cassazione, e che il legislatore si decida a definire in modo chiaro e definitivo l’area di applicabilità soggettiva dell’imposta le conseguenze sono: per il futuro, la non presentazione della dichiarazione IRAP, tranne nell’ipotesi in cui questa sia necessaria per il recupero degli acconti versati in corso d’anno. A novembre di quest’anno sarà possibile evitare il versamento del secondo acconto; per il passato, la dichiarazione integrativa ovvero istanza di rimborso in base all’articolo 38 del DPR 602/73, nel caso in cui si voglia recuperare le somme pagate negli ultimi anni. In un caso e nell’altro, è possibile che l’organizzazione del contribuente divenga elemento di contenzioso con l’Agenzia delle entrate, solo che il contenzioso non si baserà più sul tipo di attività svolta, bensì sul come l’attività è svolta, con un importante corollario: è chi agisce in giudizio ad avere l’onere della prova, per cui spetta al contribuente in sede di rimborso e all’ufficio in sede di accertamento.
IRAP: per le mini-imprese valgono gli stessi criteri dei lavoratori autonomi
La Corte di Cassazione (sentenze n. 21122, 21123 e 21124 depositate ieri) torna a parlare di IRAP e piccole imprese. Il piccolo imprenditore, se sprovvisto di autonoma organizzazione, può risultare non soggetto all’IRAP. All’uopo viene ricordata l’apertura già fatta per le attività ausiliarie come quelle di agente di commercio e di promotore finanziario (sentenze n. 12108 e 12111 del 2009), nei casi in cui per queste attività non sussista il requisito dell’organizzazione autonoma. Questo principio, secondo la Corte, deve essere applicato anche per le attività che possono essere inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all’articolo 2083 del Codice civile; risultano tali: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. In questi casi è evidente la non assoggettabilità al tributo, diversamente dagli imprenditori dove l’elemento dell’organizzazione deve considerarsi connaturato alla nozione di impresa.
IMPOSIZIONE FISCALE: rafforzata la clausola di invarianza alla pressione fiscale
Il governo blinda la clausola di invarianza alla pressione fiscale: le tasse non potranno aumentare né a livello statale, né a livello regionale. La decisione è contenuta nella versione definitiva del decreto attuativo sui tributi di regioni e province e sui costi standard sanitari. Il testo stabilisce che: “l’esercizio dell’autonomia finanziaria non può comportare, da parte di ciascuna Regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente”. Restano fissati gli aumenti automatici delle addizionali IRPEF e IRAP già oggi previsti per chi è in deficit sanitario.
UNICO 2010: oggi la scadenza alla presentazione
Scade oggi l’invio telematico di Unico 2010. Come lo scorso anno la dichiarazione IRAP segue un percorso autonomo e va quindi presentata in modo separato. E’ necessario prestare molta attenzione considerando che da quest’anno il modello Unico potrebbe comprendere solo la dichiarazione dei redditi, nel caso in cui si sia scelto di inviare autonomamente il modello Iva annuale nei mesi scorsi. Il caso riguarda solo i soggetti che hanno chiuso il 2009 con un saldo Iva a credito. L’agenzia delle Entrate, infatti, ha precisato che gli unici soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva all’interno di Unico restano i contribuenti che determinano un saldo Iva a debito. Comunque, le dichiarazioni Iva a credito possono essere inserite nel modello Unico e ciò non pregiudica la possibilità di apporre il visto di conformità nel modello Iva, al fine di poter utilizzare in compensazione esterna in F24 il credito Iva annuale 2009, per importi superiori a 15.000 euro annui, per pagare debiti tributari o contributivi diversi dall’Iva. Se non viene posto il visto, la compensazione del credito Iva, fino a 10.000 euro annui, potrà partire dal 16 del mese successivo alla presentazione di Unico.
IRAP: i giudici di merito devono valutare la sussistenza dei requisiti per l’assoggettamento all’imposta
La Corte di Cassazione, chiamata in causa dall’amministrazione finanziaria in merito ad un ricorso presentato da un professionista (avvocato) riguardo l’assoggettabilità all’Irap della sua attività, con l’ordinanza n. 19124 depositata ieri 6 settembre, ha evidenziato che l’autonoma organizzazione deve essere valutata dal giudice di merito, e il suo giudizio è insindacabile. Nel caso, l’avvocatura generale dello Stato riteneva la sentenza della Commissione tributaria centrale, che dava ragione al professionista in merito al rimborso Irap per la sua attività, affetta da omessa motivazione in ordine alla mancanza di prova sulla autonoma organizzazione, in quanto non si era tenuto conto dei notevoli importi spesi per l’acquisto di beni ammortizzabili risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Per la Cassazione tale motivo di ricorso è assolutamente infondato, i giudici si sono attenuti al principio affermato dalle sezioni unite della Cassazione. In tema di Irap, l’esercizio della libera professione non è soggetta all’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione, quando impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione. L’accertamento di tali situazioni spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
IRAP: esclusione dal pagamento anche per le piccole imprese artigiane
Un’attività di impresa può produrre reddito senza il requisito dell’autonoma organizzazione, venendo così a mancare il presupposto impositivo IRAP. I fatti non prendono solo in considerazione la libera professione, ma anche le figure artigianali come, per esempio, un artigiano senza dipendenti e collaboratori e con una limitata strumentazione. Questo principio è presente nell’ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010 della Corte di cassazione. Rifacendosi al precedente dell’ILOR, la Corte osserva “che non è la natura dell’attività ad essere alla base dell’imposta, ma l’autonoma organizzazione in cui essa è svolta”. L’asserzione è in controtendenza rispetto al dettato della circolare 28/E/2010 dell’Agenzia delle entrate, che circoscriveva il contesto applicativo alle sole attività ausiliare: agenti e promotori. La Cassazione oltrepassa questi confini ribadendo, invece, che è estensibile anche ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa. Resta da attendersi un nuovo intervento interpretativo dell’Agenzia, considerando l’avvicinarsi dell’ultima scadenza per il pagamento delle imposte.
CONTABILITA’: circolare dell’Agenzia delle entrate sugli interessi di dilazione
Viene confermato, nella circolare 38/E del 23 giugno 2010 – Agenzia delle entrate – che gli interessi di dilazione su debiti commerciali sono sempre esclusi dal ROL. In particolare viene precisato che, nonostante l’art. 96 del TUIR escluda espressamente dal confronto con il ROL gli interessi “impliciti”, lo stesso trattamento si estende a quelli pattuiti con il fornitore e da questi esplicitati in fattura. I limiti dell’articolo 96, infatti, riguardano solo gli interessi che derivano da rapporti aventi causa finanziaria. Ai fini IRAP viene ribadita l’indeducibilità della quota dei leasing immobiliari riferita al valore dell’area, nonostante il criterio di correlazione tra imponibile regionale e risultanze del conto economico.
IRAP: ancora incertezze sull’applicabilità alle mini-imprese
In procinto dell’avvicinarsi della prima data utile al versamento IRAP, il 16 giugno, dalle associazioni di categoria arriva la richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulla portata e le conseguenze interpretative della sentenza n. 12111- Corte di Cassazione – pronunciata un anno fa per promotori finanziari e agenti di commercio. Se per i professionisti privi di “autonoma organizzazione” si è infatti consolidata la lettura che li esclude dall’applicazione del tributo, sulle altre attività, soprattutto artigianali, svolte comunque senza l’impiego di dipendenti e con beni strumentali minimi esistono ancora margini di incertezza. L’Agenzia delle entrate, dopo essere intervenuta per i piccoli professionisti sta monitorando la situazione e potrebbe agire in via amministrativa qualora dovessero sopraggiungere altre decisioni favorevoli ai contribuenti. La Cassazione, lo scorso anno, aveva parlato di “un’area grigia tra il territorio dell’impresa e il territorio del lavoro autonomo”, riferendosi allo svolgimento delle attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del Codice civile, le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d’impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. Secondo i giudici di legittimità se si considerassero ai fini IRAP come attività di impresa, “l’imposta non troverebbe corrispondenza nella sua ratio, e finirebbe per colpire una base fittizia, un fatto non reale”.
IRAP: la CTP di Novara esclude l’attività del revisore contabile dall’imposta
L’attività del revisore contabile è esentata dall’IRAP. Secondo la CTP di Novara (sentenza 4/1/10) il tipo di attività non richiede e non consente di fare ricorso ad alcuna organizzazione propria. Il caso vuole un revisore contabile cancellato dal collegio dei ragionieri e componente di qualche collegio sindacale, iscritto al solo registro dei revisori. L’Ente impositore pretendeva il pagamento dell’imposta, ma il giudice tributario ha accolto il ricorso del contribuente perché l’attività del revisore ha carattere puramente concettuale, sicuramente assimilabile in tema di reddito a quella professionale, ma con modalità che non abbisognano di una particolare organizzazione, è tutto sotto la responsabilità della persona (revisore), costituisce “un unicum ontologicamente non inquadrabile in una professione tipica” che richiede una autonoma organizzazione del lavoro.
CFC: in preparazione una circolare con le novità in materia di interpelli
Nei giorni scorsi si era confermato che la decorrenza della nuova disciplina sulle CFC, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, parte dal 1° gennaio 2010. Ora si parla di novità in preparazione, in particolare di interpelli da rifare ogni anno, considerando scaduti tutti quelli anteriori all’esercizio 2010. L’interpello preventivo dovrebbe essere ritenuto valido solo per il periodo d’imposta per il quale non è stata ancora presentata la dichiarazione al momento dell’invio dell’istanza; si guarderà così all’invio della richiesta e non alla risposta, e la validità di quest’ultima dipenderà dalla nuova presunzione di commercialità per chi consegue per oltre il 50% proventi derivanti dallo sfruttamento passivo di alcuni assets (strumenti finanziari, diritti immateriali …). Il calcolo delle imposte virtuali si presenta complicato: le imposte italiane su cui calcolare se quelle straniere superano il 50% dei tributi pagati all’estero si calcoleranno sulla sola IRES e non anche sull’IRAP.
CHIARIMENTI: estensione del bonus ricapitalizzazione all’IRAP
La circolare 54/E Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 estende il bonus ricapitalizzazione all’IRAP. La detassazione spetta ad aumenti di capitale con modifiche statutarie, per i versamenti dei soci a fondo perduto o per la rinuncia a crediti. E’ premiato solo l’importo versato nel periodo agevolato, che scade il prossimo 5 febbraio 2010, al netto di eventuali distribuzioni di riserve ai soci. Si potrà dedurre, come per IRES o IRPEF, dalla base imponibile IRAP, un importo pari al 3% dell’aumento di capitale. Il risparmio fiscale è quantificato nel 4,71% della ricapitalizzazione
DICHIARAZIONI FISCALI: la bozza della dichiarazione Irap
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è anche presente la bozza della nuova dichiarazione Irap. In base al disposto della finanziaria 2008 il modello si separa da Unico, e deve essere presentato in modo autonomo alle regioni interessate in base al domicilio fiscale. Tuttavia, ancora per la dichiarazione relativa al 2008, la trasmissione avverrà in modo congiunto, saranno le Entrate a trasmetterla a Regioni e Province. Tra le novità, come già sappiamo, la riforma della disciplina ha rivisto la determinazione della base imponibile per le società di capitali. Si segnala che la nuova determinazione della base imponibile potrebbe subire delle limitazioni a causa del principio di correlazione, se questo dovesse essere interpretato dall’Amministrazione in maniera restrittiva. In particolare, con riferimento alla tassazione delle plusvalenze il timore appare fondato.
VERBALI DI CONSTATAZIONE: è definibile anche l’IRAP
I verbali di constatazione ammettono solo le violazioni sostanziali e riguardano: imposte dirette, IVA, IRAP, addizionali e contributi previdenziali (circolare 55/E Agenzia delle Entrate di ieri). E’ precisato delle violazioni a carattere sostanziale che consentono l’emissione di un accertamento di tipo parziale, in materia di imposte dirette e IVA. Restano fuori le violazioni formali e quelle che richiedono una verifica. I verbali dovranno riportare l’indicazione “che le violazioni possono formare oggetto dell’adesione”; in calce, che l’adesione si effettua con il modello approvato il 10 settembre u.s. Si evidenzia, inoltre, la diversità esistente tra questo verbale di constatazione e l’ordinaria procedura di accertamento con adesione: quest’ultimo si perfeziona con il pagamento delle somme dovute o della prima rata, l’altro con la notifica del successivo atto di definizione dell’accertamento parziale.
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