IRAP
Dichiarazione IVA integrativa: il termine di presentazione
Qual’è il termine di presentazione della dichiarazione IVA integrativa in caso di modifica del credito chiesto a rimborso? Il problema si è posto dopo le modifiche legislative intervenute nel corso del 2011. A partire dal febbraio 2011 la richiesta di rimborso dei crediti IVA va fatta direttamente in dichiarazione annuale, barrando l’apposita casella, senza più la necessità di presentare il modello VR cartaceo all’agente della riscossione. L’art. 7, c. 2, lett. i), Dl n. 70/2011 integrando l’art. 2 del DPR n. 322/98 con il nuovo c. 8-ter ha previsto, per i contribuenti che presentano il mod. Unico ovvero il mod. IRAP a credito richiedendone il rimborso, che la dichiarazione integrativa, in caso di modifica del credito richiesto, possa essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la dichiarazione IVA integrativa può essere presentata nel termine previsto dall’art. 2, c. 8-bis DPR 322/98 per la dichiarazione integrativa a favore, cioè entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
Imprenditori agricoli: la determinazione della base imponibile IRAP
La risoluzione 3/E dell’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di determinazione della base imponibile IRAP per gli imprenditori agricoli. Secondo il decreto IRAP gli imprenditori agricoli determinano la base imponibile: dalla differenza tra corrispettivi ed acquisti destinati alla produzione; applicando le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali. In base alle novità introdotte dalla Legge 244/2007 (art. 5-bis) i soggetti IRPEF determinano il valore della produzione in modo differente rispetto ai soggetti IRES. In mancanza di una normativa dedicata ai contribuenti IRPEF imprenditori agricoli non obbligati a tenere contabilità, la risoluzione consente l’applicazione dell’art. 5-bis per detti soggetti. Pertanto, la base imponibile IRAP si calcola: sottraendo dall’ammontare dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze finali, i costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci e dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Regime Ex minimi al via
E’ partito il regime supersemplificato per i contribuenti che escono dal vecchio regime dei minimi e proseguono nel nuovo percorso. Il regime contabile è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che, pur avendo le dimensioni per rientrare nel regime dei contribuenti minimi, non possono accedervi a seguito dei nuovi limiti di accesso. In particolare questo regime riguarda soltanto coloro che non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi perché iniziano una attività avendone già svolta una nel triennio precedente o perché l’attività intrapresa rappresenta il proseguimento di altra attività già esercitata come lavoratore dipendente o autonomo. Rientrano, anche, i soggetti che fuoriescono dal regime dei minimi per decorrenza del termine quinquennale, ed anche le imprese agricole. Le agevolazioni del regime supersemplificato consistono nel versamento dell’IVA su base annuale e l’esclusione dall’IRAP; non vengono, quindi, compilate le liquidazioni periodiche IVA e non si versa l’acconto IVA. Il regime supersemplificato è quello naturale e solo mediante opzione (anche per effetto di comportamento concludente) si applica il regime contabile semplificato o ordinario che se scelti sono vincolanti per un triennio.
Rinvio alla Consulta per la deduzione Irap del 10% – dubbi di costituzionalità
La CTR Lombardia – sezione 28 – con ordinanza n. 30 del 21 dicembre 2011, rinvia alla Consulta i dubbi di costituzionalità circa la deduzione dall’IRES del 10% dell’IRAP pagata, quale quota forfetariamente determinata dell’IRAP che grava sul costo del lavoro e sugli interessi passivi netti. Secondo la Commissione contrasterebbe con i principi di uguaglianza, di capacità contributive e di tutela del lavoro. Esattamente: col principio di capacità contributiva, in quanto l’aumento dell’imponibile del reddito d’impresa, in misura pari all’IRAP indeducibile sulle spese per prestazioni di lavoro e gli interessi passivi, provoca l’imposizione di una ricchezza parzialmente inesistente; col principio di uguaglianza, in quanto a parità di reddito imponibile è colpita più di altre l’impresa che, nella composizione del suo reddito, più di quelle ha maggiori costi per prestazioni di lavoro e per capitali presi a mutuo; col principio della tutela del lavoro, perché la deduzione di tale costo nella misura del 95,75%, confrontata con la deduzione del costo dei macchinari al 100%, attraverso le quote di ammortamento, funge da disincentivo all’impiego di mano d’opera.
IRAP: nuova sentenza a favore dei professionisti
Sindaci esonerati dall’IRAP, così si esprime la Cassazione (sentenza n. 27983 depositata il 21 dicembre 2011). Secondo i giudici non sono assoggettati all’imposta regionale i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società. I professionisti che esercitano attività di questo tipo, potranno scorporare dal proprio imponibile le somme ricevute in corrispondenza di tali incarichi. La Cassazione ha fondato la sentenza sul secondo comma dell’art. 49 del TUIR in base al quale i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il decreto IRAP, invece, fa riferimento al primo comma dello stesso articolo per la determinazione della base imponibile.
Ipotesi di manovra leggera dal decreto anticrisi
Le misure note per fronteggiare la crisi “Italia” spaziano dalla reintroduzione dell’ICI (che si chiamerà IMU), alla stretta antievasione e a un nuovo aumento dell’IVA. Per quest’ultima, si ipotizza l’incremento di due punti, dal 21 al 23%. Le risorse così reperite potrebbero essere utilizzate per incrementare le detrazioni sul lavoro e sulle imprese, a partire dall’IRAP. La previsione di calendario sono che il via libera al decreto anticrisi del governo Monti si collochi tra la fine della prossima settimana e l’inizio della successiva. Per quel che riguarda il pacchetto antievasione si parla di un drastico abbattimento della soglia ammessa per i pagamenti in contanti, estendendo la tracciabilità dei pagamenti elettronici a gran parte dei versamenti. Si prospetta un limite al contante anti-riciclaggio di 1.000 euro e uno anti-evasione a 300 euro.
Reddito d’impresa: è deducibile la “paga” della Srl
L’Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) ha emanato una norma di comportamento, la n. 182, in cui si spiega che sono deducibili per competenza e sono rilevanti ai fini IRAP i compensi corrisposti ad una società commerciale nominata amministratore. Sui compensi è applicabile l’IVA detraibile in base alle regole ordinarie della società amministrata. La norma si rifà ai comportamenti di diversi Registri Impresa che accettano e iscrivono gli atti contenenti la nomina di società ad amministratori, collegata all’iscrizione della persona fisica ricoprente la carica in nome e per conto della società. Secondo la Commissione il compenso è inquadrato come componente del reddito d’impresa che, riferito alla società percipiente, concorre alla formazione del reddito in base al principio della competenza.Accertamento IRAP alla società non valido? Allora non è dovuta nemmeno la maggiore IRPEF del socio
Niente accertamento fiscale di maggiori redditi al socio se il giudice ha annullato la rettifica Irap alla società di appartenenza: lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24049 del 16 novembre 2011, secondo cui non risultando in capo alla società di persone incassi non contabilizzati, “manca il fatto economico per la ripresa a tassazione in danno del socio”.
Ciò poiché “i principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva, stabiliti dagli artt. 3, 97 e 53 Cost., impongono, al fisco, anche in difetto di un’espressa previsione legislativa, un vincolo rispetto ad accertamenti definitivi sul valore degli stessi fatti economici effettuati ai fini dell’applicazione di altro tributo, quando le singole leggi d’imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione”.
In sostanza, l’Irap è un imposta sul reddito, se questa non è più dovuta su incassi non contabilizzati, allora non è dovuta neppure l’Irpef in capo ai soci.
Al via il saldo dell’acconto Irpef, Ires ed Irap per l’anno 2011
Da 1 novembre 2011 decorrono i termini per effettuare il versamento dell’acconto Irpef, Ires ed Irap per l’anno 2011. Per le persone fisiche l’acconto Irpef è stabilito nella misura del 99% mentre per i soggetti Ires è stabilito nella misura del 100%. L’acconto Irap per le persone fisiche e società di persone è previsto nella misura del 99% mentre per i soggetti Ires l’acconto IRAP è stabilito nella misura del 100%. Naturalmente occorre defalcare quanto già versato a titolo di primo acconto. Secondo quanto reso noto dal comunicato stampa diffuso lo scorso 23 giugno 2011 dal Ministero dell’Economia e il Dipartimento delle Finanze, nella determinazione della seconda o unica rata dell’acconto Irap dovuto per il 2011, occorre tenere presente l’incremento automatico dell’aliquota (in misura pari allo 0,15%) nelle Regioni in deficit sanitario (Campania, Molise e Calabria).
Paga l’IRAP il professionista con organizzazione di modesta entità se non la dimostra
I piccoli professionisti che non provano l’insussistenza del requisito organizzativo sono tenuti al pagamento l’Irap, anche se la loro organizzazione è modesta o minimale. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la quale veniva riconosciuta la pretesa di tre liberi professionisti (ragioniere economista d’azienda, avvocato e ragioniere commercialista) in riferimento al rimborso dell’Irap versata per le rispettive libere attività in quanto, nel caso di specie, non era dato riscontrare un’attività autonoma svolta con organizzazione da parte di ciascun contribuente. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta ritenuta non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Nel caso in esame questo onere non era stato assolto dai contribuenti piccoli professionisti, né la CTR l’aveva preso in considerazione.
IRAP: la Cassazione si pronuncia ancora in due direzioni diverse
La Cassazione si pronuncia ancora con due decisioni che vanno in direzioni opposte, secondo le quali un legale deve versare l’IRAP, un tassista no. Nell’ordinanza n. 20499/11 la Corte ha sancito l’obbligo all’avvocato di versare l’imposta perché collaboratore di uno studio legale. Nella sentenza n. 20454/11, invece, i giudici non hanno ritenuto che il tassista dovesse versare il tributo in funzione di un lavoro svolto in proprio e con pochi mezzi. La prima ordinanza va in controtendenza rispetto alla tesi della commissione tributaria regionale secondo cui l’inserimento del legale in un contesto già predisposto e la mancanza del requisito dell’abitualità dell’esercizio di un’attività autonomamente strutturata, avrebbe comportato l’insussistenza dell’organizzazione e, quindi, del versamento. Il ragionamento dei Supremi giudici si è basato sulla circostanza che il professionista senza l’appoggio dello studio non avrebbe potuto realizzare i propri introiti, circostanza questa che già da sola doveva indurre i giudici di merito a ritenere che il reddito prodotto non fosse stato frutto esclusivamente della professionalità del singolo. Nel caso del tassista, l’esclusione dall’IRAP è dovuta al fatto che si tratta di un’attività svolta da un piccolo imprenditore che utilizza beni strumentali minimali e strumentali all’attività, quali il mezzo di trasporto, un computer e un cellulare. Una diversa interpretazione che pone l’accento sul fatto che l’inclusione o esclusione dall’imposta necessita l’esame individuale caso per caso.
Contabilità: il regime dei minimi dopo il Dl 98/2011
Il Dl 98/2011 ha modificato i requisiti per accedere al regime dei minimi. I contribuenti che il prossimo anno non potranno più applicare il regime dei minimi, perché venuti meno i requisiti, entreranno in un regime Iva residuale. Il nuovo regime residuale esonera chi lo adotta: dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva; dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’Iva, deve versare l’eventuale imposta a saldo solo in sede di liquidazione annuale, cioè entro il 16 marzo di ogni anno; dal pagamento dell’Irap. Il regime è naturale, se sono rispettati i requisiti richiesti vi si accede senza dover effettuare alcuna opzione. Si può, comunque, decidere di optare per l’applicazione del regime contabile ordinario Iva, adottando il regime dei contribuenti minori (contabilità semplificata). L’opzione è valida un triennio e viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo questo primo periodo l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
CASSAZIONE: i compensi derivanti dall’attività di sindaco o amministratore non sono soggetti a IRAP
L’ordinanza n. 15803 della Corte di Cassazione depositata ieri 19 luglio 2011, asserisce che i compensi derivanti dall’attività di sindaco o amministratore non sono soggetti a IRAP a condizione che il contribuente ne evidenzi l’importo e dimostri l’assenza di un’attività autonomamente organizzata. Il caso parte dall’istanza di rimborso di un dottore commercialista redatta sul presupposto dell’inesistenza di una struttura organizzativa. In primo grado il ricorso era stato respinto, accoglieva l’appello, però, la Commissione regionale, in seguito al quale l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando che il commercialista utilizzava beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Le censure dell’amministrazione sono state condivise dai giudici ritenendo che la sentenza di secondo grado non fosse sufficientemente motivata circa l’assenza dell’autonoma organizzazione. La pronuncia ricorda che l’attività di amministratore e sindaco non è soggetta a IRAP, ma al tempo precisa che solo la parte di ricavo netto risultante dall’esercizio di quell’attività ne è esente.
IRAP: le sanzioni sono sempre applicabili
La Corte di Cassazione (ordinanza 19/5/2011, n. 11096) chiarisce, in tema di IRAP, che l’incertezza interpretativa sulle norme dell’accertamento comporta sempre il pagamento della sanzione. La disapplicazione delle sanzioni è viceversa possibile nel caso in cui l’eventuale dubbio applicativo riguardi la modalità di calcolo del tributo.
CASSAZIONE: il giudice di merito deve sempre motivare l’esclusione o meno all’IRAP
L’ordinanza della Cassazione n. 10583 depositata ieri, 17 maggio 2011, stabilisce che il giudice di merito deve sempre motivare l’esclusione o meno all’IRAP. Il caso parte dall’impugnazione di un imprenditore rispetto al silenzio-rifiuto dell’agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso Irap. Arrivato in Cassazione i giudici hanno accolto il ricorso del contribuente. In particolare hanno ritenuto che l’accertamento delle motivazioni di esclusione dall’IRAP spetta al giudice di merito che deve con approfondita disamina logica e giuridica spiegare gli elementi da cui trae il proprio convincimento. La Corte ha fatto notare come addirittura per le imprese il requisito della autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 del Codice civile) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto prodotto. Se il giudice omette di indicare gli elementi che lo hanno portato a valutare il caso, ricorre un vizio di motivazione della sentenza, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
FISCALITA’: al via il federalismo fiscale regionale
Entra in vigore il 27 maggio 2011 il Dl 6/5/2011, n. 68 che attua il federalismo regionale nei confronti delle Regioni a statuto ordinario. A determinare le entrate e nelle casse regionali influiranno anche nuove imposte. Sul fronte addizionale IRPEF, si segnala che, a decorrere dall’anno 2013, potrà essere aumentata o diminuita rispetto all’attuale 0,90%. La maggiorazione non potrà comunque essere superiore: allo 0,5 % per l’anno 2013; all’ 1,1 % per l’anno 2014; al 2,1 % a decorrere dall’anno 2015. Sempre dal 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario potrà ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea.
LA CASSAZIONE ASSERISCE: niente IRAP per attività anche con carattere abituale
Con la sentenza 8574/11 la Corte di Cassazione asserisce che non è dovuta IRAP se l’attività ha i caratteri dell’abitualità, della regolarità, della sistematicità e della ripetitività. I giudici precisano che il concetto di organizzazione deve emergere con estrema chiarezza e non lo si può ricavare in maniera induttiva, senza un preciso riscontro. Il caso parte dalla sentenza n. 190/33/07 della Ctp campana in merito all’abitualità dell’attività legata ai compensi forniti a terzi; nel caso di allora la commissione commetteva l’errore di configurare l’autonoma organizzazione con l’obbligo di versamento dell’imposta. Il titolare di attività è tenuto al versamento quando sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; quando impieghi beni strumentali che eccedano il minino indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione; quando si avvale in modo occasionale del lavoro altrui. Al contribuente è stato riconosciuto il rimborso Irap relativo agli anni 2003 e 2004, il ricorso è stato deciso in camera di consiglio e sulla stregua del principio di diritto affermato la controversia è stata rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale in modo da ottenere una decisione a favore del contribuente.
CONTABILITA’: il lease-back concorre civilisticamente alla base imponibile IRAP
L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello di gennaio, chiarisce che le plusvalenze derivanti da operazioni di lease-back concorrono alla formazione della base imponibile IRAP secondo i criteri civilistici e non in base al TUIR. L’art. 2425-bis, comma 4, del Codice civile, prevede che le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita con locazione finanziaria siano ripartite in funzione della durata del contratto di locazione del fabbricato, vale a dire, di norma, in un periodo non inferiore a 18 anni. La plusvalenza rileva ai fini dell’IRES (art. 86 del TUIR) in un’unica soluzione ovvero in un massimo di 5 quote costanti se il bene era posseduto da almeno 3 anni. Considerando il principio di derivazione in vigore dal 2008, l’interpello chiedeva quali principi adottare in caso di criteri più favorevoli, se l’imputazione pro-rata temporis o quelli più restrittivi contenuti nel TUIR. Il principio di dipendenza dai dati di bilancio era stato interpretato dall’Agenzia in senso restrittivo con la circolare n. 36 del 2009. Ora l’Agenzia ha confermato la soluzione proposta dal contribuente e cioè che, per questa fattispecie in ambito IRAP, prevale il disposto civilistico sui criteri di imputazione IRES, con conseguente tassazione della plusvalenza in base alla durata del successivo contratto di leasing.
DICHIARAZIONI 2011: approvato il modello Unico SP – l’IRAP recepisce le sentenze di Cassazione
Approvato il modello Unico SP 2011, il modello IRAP recepisce le sentenze di Cassazione circa l’esclusione dal tributo dei piccoli imprenditori. Ieri è stata pubblicata la versione definitiva del modello società di persone valido per il 2011 (anno di imposta 2010); tra le novità da segnalare l’indicazione dei costi e ricavi complessivi delle operazioni intercompany, anche per chi non ha predisposto la documentazione per l’esonero dalle sanzioni. Il modello IRAP, come detto, esclude i piccoli imprenditori privi di autonoma organizzazione; nelle istruzioni al modello non è più indicata la precisazione “che le attività produttive di reddito d’impresa sono sempre caratterizzate dal requisito dell’autonoma organizzazione in quanto connaturato alla nozione d’impresa”.
CASSAZIONE: la Corte conferma la linea di esenzione dall’Irap per i medici di base
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24953/2010) il medico di base convenzionato non paga l’Irap, sempre che l’organizzazione dello studio rispetti quanto previsto dalla convenzione del servizio sanitario nazionale. La Corte ritiene che per il medico di medicina generale convenzionato SSN la prova dell’autonoma organizzazione non è fornita dall’utilizzo di quelle attrezzature obbligatorie previste dalla convenzione (sono beni strumentali indispensabili, e come tali rispondono al requisito della minimalità), è necessario verificare caso per caso la sussistenza dell’autonoma organizzazione. In assenza di questo elemento, il medico è esentato dall’imposizione.
Search
Link Principali
Site Links
Ultimi Articoli
Archivio
- febbraio 2012
- gennaio 2012
- dicembre 2011
- novembre 2011
- ottobre 2011
- settembre 2011
- agosto 2011
- luglio 2011
- giugno 2011
- maggio 2011
- aprile 2011
- marzo 2011
- febbraio 2011
- gennaio 2011
- dicembre 2010
- novembre 2010
- ottobre 2010
- settembre 2010
- agosto 2010
- luglio 2010
- giugno 2010
- maggio 2010
- aprile 2010
- marzo 2010
- febbraio 2010
- gennaio 2010
- dicembre 2009
- novembre 2009
- ottobre 2009
- settembre 2009
- agosto 2009
- luglio 2009
- giugno 2009
- maggio 2009
- aprile 2009
- marzo 2009
- febbraio 2009
- gennaio 2009
- dicembre 2008
- novembre 2008
- ottobre 2008
- settembre 2008