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VERSAMENTI: per le omesse ritenute il Fisco si rivolge sul dipendente
Il principio di Cassazione (ordinanza 8316/07, a sostegno di precedenti orientamenti: sentenze 5020/03 – 14033/06), definisce il sostituto “il soggetto che in forza di disposizioni legislative è obbligato al pagamento di imposte in vece di altri”, non impedendo al sostituito di ritenersi già originariamente obbligato i solido al pagamento dell’imposta, soggetto, pertanto, all’accertamento e tutti gli oneri conseguenti. In altre parole, se il sostituto ha omesso di versare ritenute alla fonte, anche a titolo di acconto il sostituito (lavoratore), responsabile solidalmente, può vedersi contestato da parte del Fisco quell’omesso versamento. E’ acclarato il diritto del sostituito di rivalersi, poi, nei confronti del sostituto che non ha versato le ritenute, pur detraendole dalla sua busta paga. E’ da precisare che la solidarietà tra sostituto e sostuito, secondo l’art. 35 DPR 602/73, vale solo nel caso di mancato versamento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta, e non a titolo di acconto; pertanto, l’azione del Fisco, di fronte al mancato pagamento di ritenuta a titolo di acconto, dovrà essere rivolta al sostituto per la semplice ragione che una richiesta al sostituito rappresenta una doppia imposizione, e non può essere risolta con il semplice esercizio del diritto di rivalsa.
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