Fiscale
STUDI DI SETTORE: i lavori sono in corso per i correttivi anti-crisi 2009
Si lavora sui correttivi anti-crisi 2009 per gli studi di settore 2010. Rispetto allo scorso anno la platea interessata sarà più ampia. La valutazione parte dagli indici relativi a credito e investimento, ma aspetta anche i dati delle comunicazioni Iva oggi in trasmissione. Il confronto tra le categorie sarà ultimato a fine marzo. Circa l’allargamento della platea si è “in trattativa” per quella dei professionisti, manca però ancora un orientamento consolidato. Fra gli indici che non saranno più presi in considerazione ci sono quelli legati ai carburanti, è invece prevista l’entrata del correttivo di settore legato al minore utilizzo degli impianti e alla riduzione del margine dei ricavi. Quest’ultimo correttivo, utilizzato lo scorso anno per promotori finanziari e farmacie, vede un importante allargamento e potrà interessare numerosi studi in vigore.DICHIARAZIONI 2010: diffuse le specifiche tecniche di 730 e 770
Portano data 16 febbraio 2010 i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate riguardo le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730, 770 ordinario e semplificato 2010. E’ stata altresì diffusa una circolare con le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati. Infine, sono state apportate modifiche al modello 730-1/2010 e alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2010 approvati con provvedimento del 15 gennaio 2010.
CASSAZIONE: la cartella di pagamento non può essere oggetto di sanatoria
La Cassazione si esprime in merito ad una questione che ha visto contrapposta una società e l’amministrazione finanziaria riguardo una controversia Iva. In merito alla lite veniva emesso avviso di rettifica con la liquidazione dell’Iva dovuta maggiorata di sanzioni ed interessi. La ricorrente impugnava l’atto in vari gradi di giudizio; nelle more del giudizio la società decise di aderire alla sanatoria fiscale per la chiusura delle liti pendenti, presentando entro i termini prescritti l’istanza per la definizione agevolata. Ebbene, la Cassazione ha precisato che la cartella è un atto tipicamente liquidatorio, e per ciò non può essere condonabile in quanto non avente natura di atto impositivo. Ha precisato che la sanatoria per la chiusura delle liti fiscali pendenti non si può applicare nel caso in cui l’accertamento sul tributo diventa definitivo. Il principio è estendibile a sanzioni e sopratasse qualora si sia esaurita la lite sul rapporto a cui fanno riferimento (sentenza 2439 del 3 febbraio 2010).
TREMONTI TER: agevolabili i beni dotazione
A telefisco 2010 le Entrate hanno precisato che sono anche agevolabili i beni della divisione 28 che costituiscono dotazione di impianti estranei al bonus. L’agevolazione, entrata in vigore dal 1° gennaio scorso, concede incentivi ad investimenti fatti entro il prossimo 30 giugno. L’identificazione dei cespiti che rientrano nell’agevolazione è stato da subito un problema interpretativo. Con la circolare 44/E del 2009 fu chiarita l’irrilevanza del codice di attività con cui è inquadrato il fornitore o l’investitore per il bonus; non può usufruire dell’agevolazione il bene che non rientri nella divisione 28, pur se presenti le stesse funzionalità. E’ chiarito, invece, per i beni complessi esclusi dalla divisione 28, che è possibile detassare l’acquisto del componente che rientri nella divisione citata.
SCUDO FISCALE: data di chiusura 31 dicembre 2010
La circolare 3 diramata il 29 gennaio 2010 chiarisce dubbi sulla riapertura dello scudo fiscale. Riguardo le modalità di accesso lo scudo-quater si realizza con la presentazione della dichiarazione riservata ad uno degli intermediari abilitati, utilizzando il modello approvato il 28 ottobre scorso. Importante rilevare che le operazioni di emersione non potevano essere effettuate prima del 30 dicembre 2009, data di entrata in vigore del DL 194; ogni operazione fatta tra il 16 dicembre e il 30 dicembre 2009 è considerata nulla. Il termine ultimo per completare la procedura è il 31 dicembre 2010, come già previsto nella versione ter dello scudo. Ed inoltre, è necessario il pagamento dell’imposta straordinaria nei termini, anche per chi aderisce entro il 30 aprile prossimo. Si ricordano le date di adesione: entro il 28 febbraio 2010 con aliquota pari al 60% del rendimento presunto, entro il 30 aprile 2010 con aliquota al 70% del rendimento presunto.
ADEMPIMENTI: le istanze di disapplicazione delle norme per le CFC sono da trasmettere entro il 18 febbraio 2010
Gli interpelli da presentare per richiedere la disapplicazione della normativa sulle CFC (controlled foreign companies) vanno trasmessi entro il 18 febbraio 2010. L’interpello è influenzato dalle norme approvate con la manovra estiva; considerando la necessità di avere risposta in merito l’istanza entro 120 gg. dalla sua presentazione, al fine di predisporre la dichiarazione dei redditi e pagare le relative imposte entro il 16 giugno, la data di presentazione cade necessariamente il 18 febbraio. Le società che invece osservano l’anno solare entro il 30 settembre 2010, l’istanza deve essere presentata entro il 2 giugno.
IVA: le compensazioni oltre i 15mila euro
Riguardo le compensazioni IVA a seguito di presentazione della dichiarazione dal 1° febbraio prossimo, la circolare 1/E/2010 ha chiarito che sono libere fino alla concorrenza dell’importo di 10mila euro, da 10mila uno euro occorre attendere il 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione e utilizzare il modello F24 fisconline o entratel. Superando il limite di 15mila euro è necessario il visto di conformità di un professionista, oppure che la dichiarazione sia sottoscritta dal soggetto che svolge funzioni di controllo contabile: quindi il revisore, il socio o responsabile della società di revisione, o, ancora, ciascun componente il collegio sindacale.
DICHIARAZIONI: al via la stagione con la pubblicazione dei modelli definitivi
Ieri sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni definitive di: CUD, 770, 730 e IVA. Il provvedimento porta la ratifica del 15 gennaio 2010. Come noto (vedi notizie e approfondimenti precedenti) da quest’anno è possibile compensare i crediti IVA superiori a 10mila euro dal 16 marzo. La facoltà è data a tutti coloro che presenteranno la dichiarazione IVA a partire dal 1° febbraio. Tra le novità da segnalare il modello IVA base, che consente al contribuente di compilare solo i quadri di suo interesse, da allegare poi a Unico. Detto modello non può essere usato da solo ed è facoltativo. La mini dichiarazione interessa i contribuenti che nel 2009 non hanno effettuato operazioni con l’estero, non hanno effettuato acquisti usando il plafond per gli esportatori abituali, hanno determinato l’IVA dovuta e l’IVA in detrazione secondo le regole generali, non hanno partecipato a operazioni straordinarie. Le modalità di presentazione seguono Unico 2010, cioè telematicamente entro il 30 settembre.
ADEMPIMENTI: Intrastat al 30 aprile 2010
Il nuovo calendario del modello Intrastat vuole la trasmissione online al 30 aprile 2010. Chi non usa ancora il canale telematico, fino a quella data, potrà continuare a depositare il modello su supporto informatico agli uffici delle Dogane. I mesi interessati sono gennaio, febbraio e marzo, e primo trimestre 2010. Il canale telematico sarà obbligatorio per i mesi ed i trimestri successivi. Le consegne manuali osserveranno la scadenza del giorno 20 mese successivo a quello cui si riferisce il modello; per le prossime consegne telematiche è in valutazione un termine di trasmissione dal giorno 19 al giorno 25 sempre del mese successivo a quello di riferimento.
CASSAZIONE: intervento sul rimborso IVA in caso di mancata detrazione
In seguito a un caso di richiesta rimborso IVA versata a monte su acquisti effettuati da un istituto medico di diagnosi e cura, dove si riteneva, anche a detta dei giudici di merito chiamati ad esprimersi sulla questione, che l’IVA assolta e non detratta corrispondendo ad acquisti fatti per beni destinati all’attività esentata, fossero da esentare anch’essi, la Cassazione a sezioni unite con la sentenza 355/10 asserisce che non è dovuto alcun rimborso alla richiedente. A supporto si rappresenta il rapporto del primo acquisto fatto dal cedente che ha poi rivenduto al cessionario (la società esentata); ebbene, la richiesta di rimborso doveva essere fatta esclusivamente dal cedente nei confronti dell’amministrazione, visto che egli è tenuto ad addebitare l’imposta al cessionario, e riversarla all’Erario al netto dell’IVA pagata sui suoi acquisti ed importazioni.
STATUTO DEL CONTRIBUENTE: gli accessi della Guardia di finanza in azienda
Seppur lo statuto dei contribuenti insista sui tempi certi per le verifiche presso la sede del contribuente, 30 gg. in casi particolari 60gg, in realtà spesso si “sfora” sui tempi; capita di essere sottoposti a verifiche spezzate, cioè interrotte e riprese, giustificate dalla necessità di reperire informazioni esterne. La querelle è lunga: contribuenti ed esperti del settore (professionisti) da un lato, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate dall’altro. Secondo il presidente Siciliotti (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), l’amministrazione finanziaria dovrebbe attenersi al codice di garanzia dello statuto del contribuente in particolare l’art. 12. A tutela del rispetto dei tempi, il verificato che si ritenga sottoposto a procedimento irregolare, cioè allungato nel tempo, può rivolgersi al garante del contribuente per il rispetto del dettato normativo.
ADEMPIMENTI: in linea la bozza della comunicazione IVA 2010
Sono pronti i nuovi moduli per la comunicazione annuale IVA da inviare entro il 1° marzo 2010. E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la bozza del modello che recepisce le novità legislative dello scorso anno. Aumentano gli esonerati alla presentazione; ne sono esclusi, oltre a quelli già previsti, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio. Nelle istruzioni sono indicate le modalità di presentazione e di compilazione da parte dei non residenti che hanno operato in Italia attraverso una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.
CASSAZIONE: i criteri per la concessione del beneficio di acquisto PRIMA CASA
Importante pronuncia della sezione tributaria della Cassazione (ordinanza n. 100 dello scorso 8 gennaio). Si legge: anche il contribuente che è già proprietario di un immobile, sito nello stesso comune di quello per cui si richiedono i benefici nell’acquisto, ha diritto al godimento dell’agevolazione prima casa, qualora il suddetto immobile non presenti caratteristiche di idoneità tali da sopperire ai bisogni abitativi del contribuente stesso. Il caso prende spunto dalla pronuncia di primo grado relativa al possesso di un immobile della contribuente ricorrente, che lamentava l’inidoneità dello stesso, stante la limitata metratura solo 22 mq, a godere dei presupposti previsti dal beneficio. Si faceva notare l’erronea applicazione della legge (art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986) in quanto la stessa norma, in conformità del dettato costituzionale, deve essere interpretata in senso “soggettivo” e, pertanto, in relazione alle ragionevoli esigenze di vita dell’acquirente.
DIRETTIVE COMUNITARIE: elenchi intrastat in attesa del decreto attuativo
Gli elenchi intrastat per le comunicazioni riguardanti l’Iva nei servizi UE attende il decreto attuativo. Non pochi i problemi che si riscontrano anche in ambito Europeo. E’ probabile che il provvedimento sia varato proprio domani. Si ricorda che con le nuove regole sulla territtorialità dell’imposta cambiano la periodicità di presentazione del modello, mensilmente entro il 19 di ogni mese (prima era il 25), ed i contenuti più ampi per i servizi comunitari. In riferimento ai contenuti, in Italia verranno adottati intercalari specifici: Intra-quater e quinquies, che vorranno l’indicazione dei servizi prestati e di quelli ricevuti.
IVA: dal 1° gennaio sono entrati in vigore i nuovi modelli di inizio e variazione, cessazione attività
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2009/193688 del 29 dicembre 2009 ha approvato i nuovi modelli da utilizzare per inizio e variazione dati, cessazione attività dal 1° gennaio 2010. I modelli, AA7/10 per società e AA9/10 persone fisiche, non si discostano molto da quelli precedenti; le modifiche hanno interessato soprattutto le istruzioni che tengono conto dei ritocchi legislativi per i soggetti non residenti che operano in Italia anche tramite una stabile organizzazione. Presente anche apposita sezione che ricorda il prossimo avvio della dichiarazione unica di impresa.
Proroga della detassazione dei contratti di produttività
Nell’ambito delle disposizioni relative al lavoro dipendente contenute nella Legge Finanziaria 2010, l`art.2, commi 156, lett. b, e 157, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2010, della detassazione dei premi di produttività, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro, mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 10%. In particolare, l`agevolazione riguarda le somme relative ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (art. 2, comma 1, lett. c, DL 93/2008, convertito dalla legge 126/2008). Per quanto riguarda i lavoratori del settore edile, si ricorda che, come chiarito dalla C.M. n.59/E/2008, l’agevolazione, con riferimento a tali premi di produttività, spetta, altresì, per gli importi relativi al cd. “elemento economico territoriale” (E.E.T.), di cui all’art.38 del CCNL, a condizione che gli stessi costituiscano «un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa».
CASSAZIONE: il consulente che non versa le somme ricevute dai clienti le deve tassare nei redditi diversi
Con l’ordinanza 37 del 5 gennaio 2010 la Cassazione si sofferma sul contenuto e sulla retroattività della norma tributaria contenuta nell’articolo 36, comma 34-bis del Dl 223/2006; in particolare, con riferimento a quei professionisti sleali che non trasferiscono al fisco le somme ricevute dai propri clienti, applica la regola secondo la quale tali somme, essendo proventi illeciti, sono redditi diversi e, come questi, vanno sottoposti a tassazione. Ciò perché risulta impossibile inquadrare tali proventi in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR.
IVA: le compensazioni sotto i 10 mila euro
E’ possibile effettuare compensazioni di crediti IVA inferiori a 10 mila euro direttamente attraverso il modello F24, quelle superiori al limite indicato potranno, invece, essere effettuate solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Per i crediti Iva superiori a 15mila euro sarà necessario il visto di conformità da parte dei professionisti abilitati o dei responsabili del controllo contabile nelle società di capitali; all’uopo i professionisti dovranno iscriversi all’elenco tenuto dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate e adeguare la polizza assicurativa. Per quanto riguarda le verifiche, l’Agenzia ha spiegato, nella circolare n. 57/2009, che non saranno necessarie valutazioni di merito, ma controlli finalizzati a evitare errori materiali nel calcolo dell’imponibile. Si dovrà verificare che le eccedenze a credito vengano riportate correttamente e che le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva siano state tenute regolarmente e conservate. Se il credito Iva è superiore al volume d’affari allora la veridica della corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e la documentazione dovrà essere integrale.
IL MILLEPROROGHE PUBBLICATO IN G.U. IL 30 DICEMBRE 2009
È stato pubblicato il 30 dicembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale il decreto milleproroghe. Pochi i ritocchi rispetto al testo entrato al Consiglio dei ministri la settimana prima di Natale. Confermata la riapertura dei termini dello scudo fiscale; si potrà aderire fino al 30 aprile 2010 con un costo più alto: il 6% entro il 28 febbraio; 7% dal 1° marzo al 30 aprile. In attesa del nuovo federalismo demaniale, sono prorogate a tutto il 2015 le concessioni con finalità turistico ricreative (stabilimenti balneari, in testa). Doppio slittamento viene concesso agli studi di settore: al 31 marzo 2010 per l’anno d’imposta 2009 e al 31 marzo 2011 per l’anno d’imposta successivo. I lavoratori transfrontalieri potranno presentare entro il 30 aprile 2010 la dichiarazione dei redditi e quella integrativa di Unico 2008 nel caso in cui volessero sanare l’omessa presentazione del quadro RW. Un’ordinanza del Governo prolungherà la sospensione del pagamento delle imposte e dei tributi per la popolazione abruzzese. È previsto un nuovo rinvio dell’entrata in vigore del divieto di utilizzo degli arbitrati nelle controversie sui contratti pubblici. E’ prorogato al 31 dicembre 2010 il termine riguardante le licenze per l’apertura di internet point con l’autorizzazione obbligatoria del questore.
LA RIFORMA DELL’IVA: i chiarimenti delle Entrate nella circolare 58/E
L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2010 sulle prestazioni di servizi ai fini Iva. La circolare 58/E entra nel merito delle disposizioni contenute nella direttiva Servizi 2008/8/CE, con riferimento in particolare alla rilevanza territoriale dell’operazione. La novità, come già abbiamo già anticipato in precedenza, cambia la regola generale del luogo di tassazione Iva dei servizi resi a soggetti passivi: si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese di stabilimento dell’ente. Scatta l’introduzione generalizzata del reverse charge per le prestazioni rilevanti in Italia rese da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione.
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