Fiscale
Manovra salvadeficit: rispunta il condono??
I politici stanno cercando di trovare la strada giusta per approvare rapidamente la manovra salvadeficit; è oramai evidente che il D.L. 138/2011 sarà ampiamente modificato; tra le misure più probabili si prevede un ritocco alle aliquote IVA e si fa sempre più spazio l’ipotesi di un nuovo condono fiscale…
DICHIARAZIONI DEI REDDITI: il mese di maggio apre la stagione
La stagione delle dichiarazioni dei redditi 2010 è avviata. Il mese di maggio segna lo spartiacque del periodo dichiarativo. I primi ad essere “serviti” sono i contribuenti che hanno deciso di presentare il modello 730: entro il 31 maggio, infatti, è possibile avvalersi dell’assistenza fiscale di un Caf o di un professionista abilitato, presentando il 730 unitamente alla documentazione necessaria per il rilascio del visto di conformità, costituita prevalentemente dalle attestazioni delle ritenute subite e dai giustificativi delle spese per le quali si chiede uno sconto fiscale. Chi non può presentare il 730 ha a disposizione il modello Unico, eventualmente anche nel formato mini, con la doppia scadenza del 30 giugno per la consegna del cartaceo in posta e del 30 settembre per la trasmissione telematica diretta, attraverso i canali internet o entratel, o tramite un intermediario. La presentazione del modello cartaceo è consentita solo ai contribuenti che, pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 730, non possono utilizzarlo perché privi di un datore di lavoro o non titolari di pensione ovvero da chi ha l’obbligo di comunicare dati utilizzando i quadri RM, RT, RW e AC di Unico. E’, inoltre, consentita a chi presenta la dichiarazione dei redditi per conto di contribuenti deceduti o da chi è privo di un sostituto d’imposta perché è cessato il rapporto di lavoro.
CONTABILITA’: la deduzione fiscale sul carburante vuole la scheda completa
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito la necessità di annotare tutti gli elementi previsti dalla legge sulle schede carburanti per poter godere della deduzione del costo e della detrazione dell’Iva (sentenza 3947/2011). La legge prevede, come elementi fondamentali per fruire degli sconti fiscali, l’indicazione del numero di targa su ciascuna scheda, la firma del benzinaio per convalidare la fornitura del carburante, l’indicazione del numero dei chilometri indicato dal contachilometri del veicolo usato. La mancanza nelle schede carburanti di uno solo di questi dati esclude ogni beneficio fiscale. In altre due sentenze la Corte si era espressa nel merito (sentenze 21769/2005 e 26539/2008) ribadendo l’univoca volontà del legislatore di vedere annotato sulla scheda il numero di targa, nonché la completezza del documento in ogni parte e debitamente sottoscritto.
PREMI DI PRODUTTIVITA’: l’applicabilità alle piccole e micro imprese
Secondo quanto spiegato ieri, per poter usufruire dello sconto per premi di produttività (detassazione fiscale del 10%) l’agenzia delle Entrate e il ministero del Lavoro hanno sancito l’obbligo della presenza sindacale per lo stipula del contratto collettivo aziendale o territoriale. Così leggendo sembrerebbero fuori dall’agevolazione i dipendenti delle piccole e micro imprese o piccoli studi professionali nelle cui realtà generalmente non è presente un sindacato. Per ovviare è ammesso il recepimento del contratti territoriali senza necessariamente avere un confronto sindacale diretto. Si opera in questo modo: il datore di lavoro e i lavoratori sottoscrivono un accordo che recepisce il contratto territoriale. Per le aziende non iscritte alle organizzazioni sindacali firmatarie, il recepimento può riguardare anche solo alcune clausole dell’accordo territoriale con espressa esclusione delle altre. E’ però necessario che le parti sociali provvedano tempestivamente a modificare gli accordi territoriali introducendo le clausole che disciplinano la detassazione. Massima libertà, pertanto, a patto che i contratti previsti dalla legge vengano adeguati in fretta per evitare che il blocco del beneficio si protragga per molto tempo.
NUOVO REDDITOMETRO: a breve la sperimentazione
La sperimentazione del nuovo redditometro partirà dal mese di marzo, almeno questo è l’obiettivo. Secondo le Entrate il nuovo strumento permetterà di recuperare parte dell’evasione fiscale del Paese, confrontando le spese con il reddito dichiarato. La vera rivoluzione nella lotta all’evasione, comunque, sarà l’arrivo dello spesometro, ovvero dei nuovi accertamenti sintetici. Proprio sul sintetico l’amministrazione farà molto affidamento; si prevedono non meno di 35mila accertamenti nel 2011, che saranno supportati dalle indagini finanziarie. Tramite il ricorso agli istituti di credito, si porranno sotto controllo i flussi finanziari del contribuente di un determinato periodo d’imposta. Il dato che verrà comunicato al fisco sarà considerato reddito e spetterà al contribuente fornire la prova contraria e le necessarie giustificazioni in contradditorio. L’amministrazione, poi, potrà guardare anche indietro negli anni e ricostruire spese e redditi dichiarati nel passato.
NUOVA “488”: fermento per l’invio delle richieste
Ecco il calendario per l’invio delle richieste telematiche della nuova “488”: dalle ore 11 di oggi si potranno inviare le istanze, comprensive degli allegati obbligatori, delle imprese con programmi di investimento concernenti il raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, da domani le richieste delle imprese con progetti nel settore energetico, da sabato le richieste delle imprese che propongono progetti di industrializzazione di precedenti programmi qualificati di ricerca. Prima dell’invio è bene fare alcune verifiche: i soggetti beneficiari devono essere imprese già costituite all’atto della presentazione della domanda ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali. Le grandi imprese devono dimostrare l’effetto incentivante. Occorre inquadrare nel modo giusto il programma di spesa proposto, per evitare spiacevoli sorprese in corso di istruttoria. E’ necessaria una approfondita analisi del mercato di riferimento, del trend e delle prospettive future, anche con riguardo alla concorrenza. Questa analisi, insieme alla rappresentazione tecnica e alle elaborazioni economico-finanziarie previsionali legate all’investimento, saranno gli elementi fondamentali su cui si baserà l’istruttoria discrezionale del soggetto gestore. La documentazione richiesta va spedita anche in cartaceo.
SCADENZE FISCALI: oggi l’invio delle domande per il settore tessile/abbigliamento
Da oggi, 1° dicembre, sarà possibile inviare telematicamente le domande per ottenere il bonus fiscale del settore tessile/abbigliamento. Il modello CRT contiene tutti i dati sugli investimenti fatti nel 2010 in attività di ricerca industriale e sviluppo dalle imprese del settore tessile comprese nella divisione 13 o 14 della tabella Ateco 2007. L’agevolazione, prevista dal DL 40/2010, consiste nell’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa delle spese di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione dei campionari sostenute nell’anno in corso. Il bonus si fruisce solo in occasione del versamento del saldo delle imposte sul reddito; gli acconti di imposta del periodo successivo saranno calcolati tenendo conto dell’imposta piena che si sarebbe dovuta versare senza l’utilizzo del bonus.
SCADENZE FISCALI: il 28 dicembre l’invio della comunicazione Transfer Pricing
Entro il prossimo 28 dicembre va inoltrata, per la prima volta, la comunicazione Transfer Pricing. Si tratta della predisposizione di documentazione delle transazioni intercompany sugli anni pregressi in base a quanto previsto dal provvedimento licenziato il 29 settembre 2010. Il documento deve contenere indicazioni precise e oggettive sulle operazioni; ogni pagina deve essere siglata dal legale rappresentante; non vanno indicate le transazioni tra società correlate italiane, se non in modo sommario; è possibile raggruppare le transazioni con caratteristiche uguali in termini di comparabilità e di metodo di transfer pricing adottato. La comunicazione può anche essere trasmessa dopo la data indicata, purché prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche, altri accertamenti dei quali il soggetto abbia avuto comunicazione.
LOTTA ALL’EVASIONE: questionari su clienti e fornitori
Controlli della Guardia di Finanza sui clienti e fornitori; si sta intensificando il monitoraggio sulle aziende con un fatturato pari ad almeno 25 milioni di euro con interessi all’estero. In particolare si “osservano” gli affari conclusi con imprese e professionisti domiciliati in paesi black list e le partecipazioni detenute in società Cfc insediate in territori che beneficiano di regimi privilegiati. I questionari inviati dai nuclei di polizia tributaria potrebbero arrivare anche ad aziende che hanno avuto rapporti indiretti con realtà appartenenti a paradisi fiscali. La check-list richiede l’indicazione delle società controllate o collegate residenti nei paradisi fiscali con cui non sono stati intrattenuti rapporti economico-commerciali, la segnalazione analitica dei dati relativi ai fornitori e ai clienti collegabili ai 70 paesi a fiscalità privilegiata sotto costante osservazione perché poco collaborativi: la denominazione sociale, l’indirizzo della sede legale o di eventuali sedi secondarie operative localizzate in paesi o territori che godono di un regime fiscale privilegiato, le partite Iva nazionali o comunitarie, il numero delle fatture e delle note di credito contabilizzate, l’ammontare dei ricavi e dei pagamenti, le coordinate dei rapporti bancari esteri da cui sono stati effettuati.
AGENZIA DELLE ENTRATE: la circolare 53/E allarga il campo delle comunicazioni black list
La circolare 53/E del 21 ottobre 2010 allarga il campo di applicazione delle comunicazioni black list. Negli elenchi vanno riepilogate le operazioni Iva effettuate con gli operatori stabiliti in paradisi fiscali a prescindere dalle limitazioni soggettive previste dalle liste. Rientrano nell’obbligo di segnalazione le importazioni, sono fuori, invece, le operazioni carenti dei presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell’Iva. Si considera operatore black list colui che è stabilito in uno dei Paesi menzionati nel Dm 4 maggio 1999 o nel Dm 21 novembre 2001. Gli Stati nominati in quest’ultimo decreto devono considerarsi black list senza riserve, a prescindere dalle particolari condizioni fissate dalla disposizione. Deve comunque trattarsi di un operatore economico ai sensi dell’art. 9 della direttiva 2006/112/Ce, e a certificare questa condizione, in mancanza di dati ufficiali, può essere sufficiente una dichiarazione rilasciata dalla controparte attestante lo svolgimento di una attività d’impresa, arte o professione. Le operazioni esenti sono soggette all’obbligo di dichiarazione; per le operazioni non soggette, è stato chiarito che sono tali quelle carenti del requisito territoriale, quindi vanno riepilogate le sole operazioni rilevanti ai fini Iva perché cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 633/72. Sono escluse tutte le operazioni che non presentano questi presupposti come, ad esempio, le somme pagate a titolo di risarcimento o anticipate in nome e per conto.
LOTTA ALL’EVASIONE: alla Consulta la decisione sui tempi lunghi degli accertamenti
Sono in discussione i tempi degli accertamenti; lo Statuto del contribuente è chiaro sui tempi di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta. Il DL 223/2006 dispone tempi doppi dei termini ordinari di accertamento “in caso di violazione con obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal DL n. 74 del 10/03/00”; il milleproroghe (DL 194/2009) stabilisce il raddoppio dei termini per la presunzione di imponibilità in Italia riguardo alle attività esercitate in paesi a fiscalità privilegiata. La Ctp di Napoli ha rimesso alla Consulta la previsione contenuta nel DL 223/2006. La ratio della norma è quello di garantire un tempo più ampio per il controllo di elementi emersi nel corso di attività istruttoria da parte dell’autorità giudiziaria, si rischia, però, di avere un sistema non più neutro ed oggettivo in termini di decadenza per la notificazione degli atti di accertamento. Il raddoppio dei termini non è condizionato dall’avvio di azioni penali prima dello spirare dell’ordinario tempo di decadenza; il contribuente risulterebbe esposto all’alea di un’eventuale riapertura dei termini di accertamento, che, invece, costituiscono un’esigenza funzionale al diritto di difesa.
AGENZIA DELLE ENTRATE: la verifica delle Controlled foreign companies
La circolare 51/E dell’agenzia delle Entrate affronta le nuove norme in materia di Cfc. Sono estese le ipotesi in cui è necessario ricorrere all’interpello disapplicativo, con verifica annuale delle condizioni. La nuova disciplina, introdotta dal Dl 78/2009, è applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 1° gennaio 2010. Perdono validità i vecchi interpelli presentati: un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare l’istanza di interpello entro il 1° giugno 2011. Relativamente al radicamento nel territorio di insediamento della partecipata estera, la circolare precisa che la disponibilità in loco di una struttura organizzativa è ritenuta condizione necessaria ma non sufficiente per la disapplicazione della normativa. Il riferimento al mercato è inteso come “mercato di sbocco o alternativamente a di approvvigionamento”. In questi termini, la circostanza che la Cfc non si rivolga al mercato locale né in fase di approvvigionamento, né in fase di distribuzione, costituirebbe un indizio del mancato esercizio, da parte della stessa, di un’effettiva attività commerciale nel territorio. In ogni caso, questa circostanza non impedirà di valorizzare, in sede di interpello, altri elementi eventualmente prodotti a supporto delle proprie ragioni, come, per esempio, ragioni economiche e imprenditoriali che hanno indirizzato l’impresa residente a investire nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
UNICO 2010: l’esposizione degli immobili nel quadro RV
Il modello Unico 2010 volge al termine, ancora qualche giorno per la trasmissione poi verrà archiviato. Tra i controlli da fare prima della sua chiusura, l’esposizione degli immobili nel quadro RV. Da quest’anno, è richiesto di evidenziare i maggiori valori iscritti nel bilancio 2008, anche se affrancati con l’imposta sostitutiva. Nella sezione I, le società devono annotare gli elementi attivi e passivi che sono iscritti in bilancio a un valore superiore rispetto a quello fiscale. Un esempio sono i maggiori valori iscritti nelle operazioni di fusione, di scissione e di conferimento di azienda, che non risultano affrancati mediante applicazione dell’imposta sostitutiva nel quadro RQ. Le poste in valuta incontrano le stesse difficoltà di compilazione generate dalla neutralità fiscale dell’adeguamento ai cambi di fine esercizio, sarebbe auspicabile il ripristino della piena rilevanza fiscale degli adeguamenti (utili tassabili, perdite deducibili), eliminando questo inutile doppio binario. Gli adeguamenti valutari generano inoltre variazioni in aumento e in diminuzione da evidenziare nel quadro RF. Nel rigo RF29 si riportano le perdite su cambi da valutazione iscritte nel conto economico del 2009, aumentate della differenza civile/fiscale su poste adeguate in anni precedenti e realizzate nel corso dello stesso esercizio; nel rigo RF51 si indicano gli utili su cambi da valutazione iscritti nel conto economico, aumentati della differenza civile/fiscale su poste adeguate in anni precedenti e realizzate nel corso dell’esercizio 2009.
UNICO 2010: le erogazioni liberali delle imprese
Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese durante l’esercizio sono una voce ricorrente del modello Unico. Si tratta di una costo non finalizzato né direttamente né indirettamente alla produzione di ricavi ma sostenuto per mero spirito di liberalità senza alcuna controprestazione. La normativa fiscale prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali se svolte a favore di soggetti ben individuati. Il riferimento normativo è disciplinato dall’art. 100 del Tuir e dall’art. 14, c. 1, DL 35/2005. Un chiarimento recente (risoluzione 68/E del 7 luglio 2010) ha ritenuto deducibili le erogazioni ad aziende ospedaliere universitarie anche se svolgono attività commerciale in via marginale e funzionalmente all’attività principale. In relazione alle erogazioni effettuate alle Onlus la deducibilità massima è pari a 2.065,83 euro oppure al 2% del reddito d’impresa. Da citare l’alternativa offerta dall’art. 14 che prevede la deducibilità entro il limite di 70mila euro congiuntamente, però, al tetto percentuale pari al 10% del reddito d’impresa. E’ una scelta conveniente alle imprese con reddito superiore a 20.658,30 euro; fino a questa soglia il maggior beneficio si trae fruendo del limite di 2.065,83 euro.
DICHIARAZIONI: per i farmaci non è più necessario allegare i ticket
Tra le novità delle dichiarazioni 2010 non vi è più l’obbligo di allegare la ricetta medica allo scontrino, anche in caso di ticket. La spesa medica è detraibile nell’ordine del 19% della spesa sostenuta sull’ammontare complessivo che supera euro 129,11. La legge 296/2006 ha introdotto l’obbligo di specificare la natura , la qualità e quantità dei prodotti acquistati, ed anche il codice fiscale del destinatario. Nel 2009 è entrato in vigore il nuovo scontrino che tiene conto della privacy; dal 2010 sullo scontrino la qualità del farmaco è indicata con un numero di autorizzazione all’immissione in commercio. Per la detrazione relativa all’anno d’imposta 2009 sono ammessi sia gli scontrini con la denominazione del farmaco, sia gli scontrini con il codice AIC.
CONTROLLI: aggiornate le metodologie per ingegneri, architetti e geometri, servizi degli istituti di bellezza, stabilimenti balneari, panifici
Al fine di verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi maggiori possibilità di occultare ricavi, sono state predisposte apposite metodologie di controllo per alcune attività economiche. Le metodologie si propongono di: uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato; contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale; aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette; indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali. L’elenco e le guide metodologiche sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
MODELLO 730: venerdì 30 aprile la prima scadenza
Entro il prossimo 30 aprile scade il termine per presentare al proprio sostituto d’imposta il modello 730. La scadenza apre la stagione “dichiarativa” per i dipendenti, i pensionati e gli assimilati. E’ necessario, però, che il datore abbia comunicato entro lo scorso 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale diretta. Allegata alla dichiarazione, compilata e sottoscritta, va consegnata anche la busta contenente la scelta di destinazione del 8 e 5 per mille. Il 730 è l’unico modello che permette la presentazione congiunta con il coniuge. Se il sostituto d’imposta è diverso da quello che ha rilasciato il CUD occorre richiedere i dati del nuovo sostituto. Nessun documento comprovante i dati esposti nel modello deve essere prodotto al sostituto, ma il contribuente è tenuto a conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2014 e presentarla all’Agenzia delle entrate in caso di richiesta.
DICHIARAZIONI 2010: interessi più bassi per le rate del 730
Le istruzioni per la presentazione dei modelli 730 campagna 2010 sono già state diramante. Tra le novità la riduzione dell’interesse mensile sulle rate del pagamento imposte a saldo 2009 ed acconto 2010: scendono dallo 0,5% allo 0,33%. Resta fermo allo 0,40% mensile l’interesse in caso di in capienza delle retribuzioni. Sul differimento del 20% dell’acconto 2009 previsto dal decreto anti-crisi, le istruzioni indicano il rigo F1 quello imputato all’indicazione degli importi effettivamente trattenuti o versati. In caso di dichiarazione congiunta, i coniugi che non si sono avvalsi del differimento e hanno utilizzato il maggior importo versato dell’acconto in compensazione tramite F24, devono indicare l’eccedenza versata nella colonna 5 del rigo F1, ognuno nel proprio modello. Circa i flussi telematici, i sostituti che prestano assistenza fiscale diretta, devono trasmettere i dati all’Agenzia entro il 30 giugno 2010; quest’anno non opera la proroga al 15 luglio.
IL DECRETO INCENTIVI: le agevolazioni previste
Il pacchetto di misure per sostenere l’attività produttiva e i consumi attraverso gli incentivi ammonta a 300 milioni di euro e sarà operativo dal prossimo 6 aprile. Scooter elettrici, elettrodomestici, cucine, macchine agricole, abitazioni ad alta efficienza energetica, gru, motori per nautica, i principali comparti produttivi interessati dagli interventi, che saranno erogati fino all’esaurimento delle somme stanziate per ciascun settore. Per le aziende operanti nel campo tessile e della moda, invece, è prevista la detassazione degli investimenti effettuati in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di campionari. Sul fronte fiscale si intensifica la lotta all’evasione nazionale e internazionale, coinvolgendo anche le Camere di commercio che dovranno comunicare i dati in loro possesso su eventuali trasferimenti all’estero della sede da parte di imprese. E’ introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di cessioni di beni e servizi verso operatori economici residenti nei cosiddetti paradisi fiscali.
CHIARIMENTI: la dichiarazione integrativa sui disallineamenti contabile da presentare entro il 30 settembre
Una tempistica più lunga per presentare la dichiarazione integrativa degli affrancamenti per disallineamenti IAS, è quanto chiarito nella circolare 8/E del 4 marzo scorso. Nel documento sono anche illustrate le modalità di deduzione dell’avviamento qualora l’azienda formi oggetto di successivo conferimento: la conferente mantiene il residuo valore fiscale anche se contabilmente l’avviamento viene stornato. In particolare, le società che non hanno compilato il quadro RQ in Unico 2009 possono ripresentare il modello entro il 30 settembre 2010 (scadenza di Unico 2010), e manifestare così l’opzione per il riallineamento. Gli effetti fiscali decorrono dal 2009 e l’imposta sostitutiva versata in ritardo sarà soggetta a sanzioni, ridotte per effetto del ravvedimento spontaneo.
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