esattoriale
INPS: tempi stretti per la riscossione dei crediti contributivi
La direzione generale dell’INPS ha invitato le sedi territoriali ad effettuare un controllo globale sulle posizioni creditorie relative a tutte le gestioni. L’obiettivo è un’immediata iscrizione a ruolo. Chi ha debiti verso l’istituto, effettivi o comunque pretesi, deve considerare gli effetti delle nuove disposizioni previste dalla manovra e attivare gli strumenti che consentono di evitarne gli effetti più dirompenti. L’iscrizione a ruolo può essere evitata chiedendone la rateazione. E’ necessario, però, richiederla considerando l’intera posizione debitoria del richiedente e non il singolo debito. Dovrà, quindi, riferirsi a somme richieste con avviso bonario, a quelle in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo, ai crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente. Non è più richiesto il versamento all’atto della domanda di 1/12 del debito e nella rateazione può essere inclusa la quota di contribuzione trattenuta ai dipendenti ma non versata dal datore di lavoro. Se è già stata emessa cartella esattoriale, la rateazione non può più essere chiesta all’INPS ma all’agente della riscossione che applica procedure diverse a seconda dell’importo del debito e della natura giuridica del richiedente.
CASSAZIONE: valida la cartella incompleta
La sentenza 10805/2010 della Cassazione ritiene valida la cartella di riscossione se manca il responsabile del procedimento e la sottoscrizione del documento. Il caso prende spunto dal ricorso del concessionario sulla legittimità di una cartella notificata nel 2001 e ritenuta illegittima nei giudizi di merito per violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, e per la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento. Secondo il collegio “la cartella esattoriale, prevista dall’art. 25 del DPR 602/1973, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice”. Nello specifico, benché non fosse espressamente indicato chi doveva seguire l’iter dell’attività esattoriale, era semplice l’individuazione dell’ufficio a cui rivolgersi per le informazioni necessarie tanto che il contribuente è riuscito a presentare una tempestiva impugnazione. Tra l’altro, la vicenda esaminata, risaliva a un fatto accaduto prima del 1° giugno 2008, data in cui il comma 4-ter dell’articolo 36 del DL 248/2007, prevede l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.
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