Controversie
Le liti fiscali pendenti e il reclamo
Come detto nei giorni scorsi il Dl milleproroghe ha ridefinito i termini per la predisposizione delle liti fiscali fino a 20.000 euro. Sono interessate le controversie pendenti al 31 dicembre 2011 (la precedente versione prevedeva che fossero definibili le liti fino al 1° maggio 2011). La presentazione della domanda va fatta entro il 2 aprile 2012. Il 1° aprile 2012 parte il nuovo istituto del reclamo e della mediazione, per atti notificati (e non emessi) a tale data. Definizione delle liti e reclamo sono strettamente legati. Il reclamo, che modifica molte regole del processo tributario, è servito a “giustificare” la definizione delle liti pendenti. Entrambi si riferiscono agli atti emessi dall’agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro. La norma (art, 17-bis del Dl 546/1992) obbliga chi intende proporre ricorso a presentare preventivamente reclamo. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e il reclamo può contenere una proposta di mediazione. Se quest’ultima non fosse contenuta nel reclamo (in quanto il ricorrente chiede soltanto l’annullamento dell’atto), sarà l’amministrazione finanziaria a formularla d’ufficio.
Iscrizioni ipotecarie: definibili le liti
Sono definibili le liti contro le iscrizioni ipotecarie, lo specifica la risoluzione 107 dell’Agenzia delle entrate. La definizione è prevista a condizione che il contribuente abbia eccepito il difetto di notifica del precedente avviso di accertamento e abbia convenuto in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate al 1° maggio 2011. Tra gli altri chiarimenti che la risoluzione ha fornito: le controversie attivate dal socio di una società di persone dopo il 1° maggio non sono definibili, anche se la lite riferita alla società beneficia della chiusura agevolata; il provvedimento di revoca dei benefici della piccola proprietà contadina, come atto impositivo che liquida una maggiore imposta dovuta, è passibile di sanatoria; sono inoltre scomputabili dagli importi da versare le iscrizioni a ruolo estinte mediante compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 31, Dl 78/2010.
Tia e Tassa rifiuti hanno prescrizioni diverse
Tia e Tassa rifiuti sono tributi differenti e pertanto sono soggetti a regole diverse e prescrizioni diverse. La Tia (tariffa di igiene ambientale) viene interpretata diversamente dalla Corte Costituzionale e dal Ministero delle finanze. Secondo la prima è una Tarsu (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) diversamente denominata; secondo il Ministero (circolare 11 novembre 2010, n. 3/DF) è il prezzo che si paga in cambio della rimozione dei rifiuti. Quale che sia la sua natura la prescrizione dei relativi crediti è quinquennale. La Tarsu, invece, è una tassa soggetta ad obblighi di dichiarazione e di accertamento da parte dell’Ufficio. Il Comune ha potere di accertamento fino al 31 dicembre dell’anno successivo quello cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione. Ipotizzando una richiesta di tributo per controversie pendenti del periodo gennaio 2005, la Tia ha maturato la prescrizione il 1° gennaio 2011, la Tarsu la matura il 31 dicembre 2011.
CONTENZIOSO la maxi sanzione a garanzia per somme superiori a 50.000 euro
La manovra economica ha istituito nuove regole circa l’obbligo di garanzia per somme superiori a 50.000 euro nell’accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento e conciliazione giudiziale. A partire dagli atti perfezionati dal 7 luglio, il D.L. n. 98/2011 ha soppresso l’obbligo della garanzia anche per dette somme. La contropartita è che in caso di mancato versamento di una qualsiasi delle rate diverse dalla prima entro il termine per il pagamento della rata successiva, l’ufficio iscrive a ruolo l’intero importo residuo, con applicazione in misura doppia della sanzione per omesso versamento. Le controversie con il Fisco si perfezionano con il pagamento immediato dell’intero importo dovuto ovvero con il solo versamento della prima rata. Seguendo la regola si ha diritto alla riduzione della sanzione (ad un sesto o ad un quarto o al 40 per cento, a seconda dei casi) e alla eventuale rideterminazione dell’imposta. I ritardi nel pagamento non superiori a tre mesi non compromettono la rateazione. Nel caso sarà applicabile la sanzione ordinaria del 30 per cento sul tributo non versato, come prevede l’art. 13 del Dl n. 471/1997.
MANOVRA ECONOMICA: alcune misure in arrivo
Le misure varate dal Governo per la manovra economica puntano a ridurre il contenzioso pendente e a limitare quello futuro. Alcuni punti cardine: condono per chiudere le liti fiscali fino a 20mila euro; rinvio dell’accertamento esecutivo a partire dal 1° ottobre; obbligo di cercare la mediazione con le Entrate prima di andare davanti al giudice. In tema di riscossione, a tutti i presunti evasori sarà imposto di pagare prima della sentenza almeno un terzo delle somme contestate dal fisco. Passando alla sanatoria delle liti fiscali, si congelano fino al 30 giugno 2012 le controversie per importi fino a 20mila euro (al netto di interessi e sanzioni) in cui sia parte l’agenzia delle Entrate. Le condizioni sono le stesse stabilite dal condono del 2002: a seconda del risultato del processo di primo grado, basterà versare dal 10% al 50% delle somme pretese dal fisco. Per gli importi oltre i 20mila euro rimarrà l’immediato ricorso al giudice, con tempi contingentati sulle richieste di sospensiva.
CONCILIAZIONE: rinvio al 2012
La conciliazione per le controversie civili e commerciali si muove verso un rinvio. Questa mattina è convocata la conferenza dei capigruppo per decidere se accettare o meno la richiesta di far slittare all’inizio della prossima settimana l’esame del provvedimento in aula. Il governo sembrerebbe indeciso su quali modifiche apportare; slitta comunque di un anno la piena entrata in vigore della norma (20 marzo 2012). La conciliazione è di fatto già in vigore dal 20 marzo 2010, ma solo nella parte facoltativa o delegata. Il prossimo 20 marzo doveva, invece, entrare in funzione anche la parte obbligatoria per alcuni tipi di cause. In sostanza, prima di arrivare al tribunale o al giudice di pace, è obbligatoria la preventiva visita presso uno degli organismi di mediazione accreditati dal ministero della Giustizia.
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