Contribuente minimo

IMPOSTE: le riduzioni degli acconti per chi entra nel regime di minimi nel 2010

domenica, novembre 28th, 2010 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Il contribuente che entra nel regime dei minimi nel 2010, perché il fatturato 2009 è sceso sotto i 30.000 euro rispetto a quello 2008, non può ridurre l’acconto Irpef 2010 determinandolo con il metodo previsionale, in quanto vietato per chi accede al nuovo regime senza Iva. Per determinare l’acconto Irpef dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio non si tiene conto dell’adesione al nuovo regime lo si calcola con il metodo storico (circolare 13/E/2008). Non si evita, quindi, il pagamento dell’acconto Irpef 2010, neanche considerando che, applicando il regime dei minimi, si verserà, sul reddito d’impresa o professionale 2010, solo l’imposta sostitutiva del 20 per cento. L’agenzia delle Entrate ha confermato che l’omesso o insufficiente versamento di tale acconto espone il contribuente alla sanzione del 30%, anche in difetto di conguaglio in sede di dichiarazione, cioè neanche se in Unico residua un credito Irpef. L’obbligo di applicare il metodo storico è previsto solo per l’acconto Irpef e non per quello Irap, vale, invece, per l’acconto Iva 2010, in scadenza il 27 dicembre. Non vi sono norme particolari nel caso inverso, cioè se un contribuente minimo passi al regime ordinario nell’anno o nell’anno successivo: si possono applicare sia il metodo storico, sia quello previsionale.

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CHIARIMENTI IRAP: il passaggio al regime dei minimi comporta il recupero di quote residue di esercizi precedenti

sabato, maggio 30th, 2009 | Notizie Fiscali | Nessun commento

Il contribuente che passa al regime dei minimi deve subito dedurre o tassare a IRAP le quote residue di componenti positivi e negativi portate in avanti grazie alle disposizioni del TUIR riferite a esercizi precedenti. Per l’Agenzia delle Entrate anche se la norma fa esplicito riferimento alla “formazione del reddito dell’esercizio precedente”, va applicata ai fini IRAP. Se la somma algebrica di tali importi residuali è positiva e non supera i 5 mila euro, le quote si considerano azzerate e non vengono tassate. Se si è passati nel 2009 al nuovo regime, per tassare a IRPEF e addizionali nel 2008 la parte eccedente i 5 mila euro, o per dedurre la somma algebrica negativa, si devono indicare questi importi in Unico2009 ai righi, rispettivamente: RF24 o RF37 se ordinarie, RG9 o RG20 se semplificate. (Risoluzione 132/E del 27 maggio 2009).

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