Commerciale
PREVIDENZA: la doppia iscrizione dei soci di Srl
In tema di iscrizione Inps dei soci di Srl da sempre è in atto una querelle su come sia corretto operare. In linea generale, per chi svolge contemporaneamente l’attività di socio lavoratore e di amministratore in una Srl esercente attività commerciale vanno tenute presenti la prevalenza della attività e la possibile coesistenza di più forme pensionistiche sullo stesso soggetto. L’art. 12 del Dl 78/2010 ha reso obbligatoria (ex-tunc) la doppia iscrizione ogni qual volta l’attività di amministratore non prevale su quella operativa. Oggi, in merito, si registrano interessanti pronunce della giurisprudenza. La sentenza n. 2581 del 6 giugno 2011 della sezione lavoro del tribunale di Milano vede il caso di un socio di Srl commerciale, iscritto per alcuni anni come socio lavoratore che, successivamente, aveva richiesto la cancellazione, sostenendo di svolgere prevalentemente attività di amministratore remunerata a compenso e quindi soggetta ai contributi per la gestione separata. Secondo l’Inps la fattispecie (intrattenere rapporti con i clienti, fornitori e banche, coordinare le maestranze) concretizzerebbe lo svolgimento di attività operative, e non solo decisionali, con conseguenza di prevalenza e, dunque, obbligo di iscrizione (anche) alla gestione commercianti. Secondo il tribunale, invece, l’Inps non ha provato adeguatamente le proprie affermazioni, a differenza del contribuente che ha dimostrato l’esistenza di una struttura in grado di ben operare in modo autonomo, non comportando, pertanto, nessun obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Il Governo di San Marino illustra il pacchetto di riforme per evitare la blacklist
Abolizione delle società anonime, prefinanziamento dell’Iva per evitare frodi carosello e triangolazioni, rogatorie internazionali veloci, collaborazione stretta tra le rispettive forze di polizia nella lotta alla criminalità, scambio di informazioni per via telematica sull’interscambio commerciale tra le amministrazioni finanziarie di Italia e San Marino
DIRITTI DOGANALI: tasso di interesse per pagamento differito
È fissato nella misura dell’1,452% annuo, per il periodo 13 gennaio/12 luglio 2009, il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali ai sensi dell’art. 79, DPR 43/73, come sostituito dall’art. 5, co. 2, L. n. 213/00. In particolare, la norma dispone che, in caso di pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre 30 giorni, si applichi un interesse stabilito con cadenza semestrale da un apposito decreto sulla base del rendimento netto dei Bot a tre mesi.
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