Cartelle esattoriali
Accertamenti esecutivi: non sarà più notificata la cartella esattoriale
Dal 1′ ottobre 2011 gli accertamenti che vengono notificati (relativi agli anni d’imposta dal 2007) sono già esecutivi e dunque non saranno più notificate le cartelle esattoriali giacché l’atto diventa esecutivo una volta trascorsi i termini per presentare ricorso.
Rilevano sia la sospensione feriale sia l’eventuale proposizione dell’istanza di adesione.
Queste possibilità spostano i termini per la presentazione del ricorso con ovvie conseguenze anche per il pagamento di quanto dovuto.
Per i vecchi accertamenti, cioè quelli notificati fino al 30 settembre 2011, restano valide le regole della notifica dell’avviso di accertamento, della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella esattoriale.
RUOLI: illegittime le cartelle notificate e le iscrizioni a ruolo alle società estinte
Importante sentenza della Ctr Lombardia (79/8/11) sull’emissione di ruoli e cartelle esattoriali a carico di soggetti estinti. Sono illegittimi. Lo stesso vale per gli atti notificati all’ultimo legale rappresentante della società estinta, perché nei suoi confronti non si apre alcuna successione particolare. Detta violazione, non è soggetta alla decadenza e alla prescrizione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. A sostegno della tesi espressa, i giudici tributari hanno richiamato l’ultimo orientamento espresso dalle Sezioni unite della Cassazione nella la sentenza n. 4062/2010, dove avevano precisato la portata innovativa del secondo comma dell’articolo 2495, modificato a seguito della riforma del diritto societario: “deve ritenersi estinta la società di capitale cancellata dal registro delle imprese”. Tale principio sarebbe applicabile anche alle società di persone, che possono essere cancellate dal registro delle imprese anche in presenza di debiti sociali non adempiuti, ignoti, o residui per insufficienza dell’attivo. La cancellazione sarà richiesta dagli amministratori, o dai liquidatori a seconda del caso. A carico di entrambi continua a perdurare la responsabilità prevista dal secondo comma dell’articolo 2312.
CARTELLE ESATTORIALI: l’avviso in bianco non si considera notificato
Se il concessionario notifica male la cartella esattoriale, il fisco perde il suo credito. Il caso prende spunto da due ruoli formati dall’Agenzia e notificati tramite il concessionario della riscossione con cartella. Il contribuente impugnava i ruoli e la cartella contestando la relata in bianco di quest’ultima, che conteneva solo il numero della raccomandata. Secondo la Ctp Vercelli con la sentenza 49/1/10, erano violate due norme: l’art. 26, comma 1, secondo periodo, DPR 602/72, e l’articolo 148, comma 1, del Codice di procedura civile. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, da parte degli ufficiali della riscossione, degli altri soggetti abilitati dal concessionario, dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale; per entrambe le norme è obbligatoria l’indicazione dell’ufficio postale dal quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, e per la seconda è altresì richiesta l’apposizione del numero del registro cronologico e del sigillo dell’ufficio. Essendo, nel caso specifico, presente solo uno degli elementi obbligatori la cartella non sarebbe stata notificata. Secondo l’articolo 21, comma 1, DLGS 546/92, la notificazione della cartella vale anche quale notificazione del ruolo: se la prima non è stata notificata, nemmeno il secondo a sua volta è stato notificato.
INPS: riscossione dei contributi eccedenti il minimale quando è emessa cartella esattoriale
Con il messaggio n. 21827 del 27 agosto scorso, l’Inps porta a conoscenza che in caso di emissione della cartella esattoriale per contributi eccedenti il minimale, eventuali contestazioni dirette ad ottenere l’annullamento, ovvero lo sgravio della cartella, nel caso in cui il pagamento della somma richiesta sia avvenuto anteriormente all’iscrizione a ruolo, devono essere richiesti direttamente all’Agenzia delle entrate e non all’Inps.
ESAZIONE: il restyling della cartella esattoriale
E’ stato approvato il nuovo modello di cartella esattoriale, più semplice e leggibile. La nuova cartella diventerà obbligatoria per i ruoli emessi dopo il 30 settembre 2010. I miglioramenti interessano il frontespizio con i nomi dei creditori in evidenza in grassetto, con le somme dovute per ognuno di essi. Viene specificata la qualità del coobbligato del destinatario della pretesa debitoria, situazione che si verifica quando, per esempio, il credito riguarda imposte sui trasferimenti. Viene meglio evidenziato il termine per il pagamento: 60 gg. dalla notifica; in calce alla cartella vengono elencate le conseguenze dell’inadempimento del debitore. Nella seconda pagina sono dettagliati gli addebiti e gli anni a cui la pretesa si riferisce, la data di esecutività, il numero del ruolo. In terza pagina sono specificate in modo semplice le forme di pagamento, in quarta pagina il nome del responsabile del procedimento, gli estremi identificativi della cartella.
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