bancarotta fraudolenta
Il consulente rischia se aiuta il cliente a peggiorare la situazione
Il consulente legale che partecipa alla gestione economica dell’azienda nella consapevole intenzione di incrementare il crac finanziario risponde di bancarotta fraudolenta e associazione per delinquere. L’ha affermato la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con Sentenza 37370 del 17/10/2011.
CORTE DI CASSAZIONE: la prescrizione per il reato di bancarotta fraudolenta
La Corte di Cassazione (sentenza n. 31117/2011) ha stabilito che per il reato di bancarotta fraudolenta la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal concordato preventivo. Le due procedure, anche se spesso sono una la continua dell’altra, rimangono distinte sotto il profilo genetico, sostanziale e processuale; gli effetti di esse non sono omologabili. Nel caso di concordato l’imprenditore non perde il possesso dell’impresa; in caso di bancarotta l’azione penale può essere esercitata anche prima della sentenza di fallimento. Secondo i giudici se in alcuni casi, come per la data che dà avvio al periodo sospetto per l’azione revocatoria, è possibile risalire a ritroso nel tempo per individuare la data saliente, ciò non vale complessivamente per le masse passive. Non scattando, così, l’assorbimento tra fallimento e concordato, la prescrizione decorre dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento.
CASSAZIONE: bancarotta fraudolenta per il professionista componente del collegio sindacale
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione – sentenza n. 19545 del 24 maggio 2010 – ha confermato il giudizio del Tribunale e della Corte d’appello, che avevano condannato per bancarotta fraudolenta un commercialista facente parte di un collegio sindacale in un’azienda che, nel suo ruolo di “guida tecnica” delle operazioni, aveva organizzato i trasferimenti dei beni di massimo valore a un’altra azienda, mentre la sua impresa falliva. L’operazione è considerata frode, vista l’opera di distrazione dei beni. Ancora una volta un intervento a carico del commercialista da parte della Cassazione; altre sentenze avevano condannato professionisti e aziende assistite, come la n. 9916/2010, dove la terza sezione civile ha condannato il commercialista a pagare al cliente la metà delle sanzioni fiscali per aver inserito costi non documentati e non inerenti all’anno d’imposta (ne avevamo parlato giorni scorsi), e la n. 37/2010 nella quale la Cassazione ha precisato che il commercialista che non versa al Fisco i soldi dei clienti deve pagare le imposte come redditi diversi.
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