Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: da oggi il nuovo limite sull’utilizzo del contante
Da oggi sono operative le nuove norme sull’antiriciclaggio ed il limite all’utilizzo di denaro contante oltre la soglia di 1.000 euro; da oggi scattano, anche, le sanzioni in caso di infrazione. La violazione si configura ogniqualvolta venga trasferita una somma pari o superiore alla soglia fissata effettuata a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, anche per operazioni frazionate. Per le violazioni di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000 euro è disposta l’applicazione della sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito oppure dal 5% al 40% dell’importo trasferito nel caso di importi superiori a 50.000 euro; l’importo minimo è pari a 3.000 euro.
Antiriciclaggio: le sanzioni partono dal 1° febbraio
Le sanzioni per la violazione del limite di 1.000 euro della circolazione del contante si applicheranno a partire dal 1° febbraio, fino al 31 gennaio 2012 resta confermato il vecchio limite di 2.500 euro. Il Dl 201/2011 in sede di conversione nella legge 214/2011 ha previsto che per le violazioni del nuovo limite commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 non verrà applicata alcuna sanzione (resta inteso che nel periodo considerato è applicabile la sanzione se si supera il limite di 2.500 euro). In base a quanto previsto dall’art. 58 del Dl. n. 231/2007 la misura della sanzione varia dall’1% al 40% dell’importo trasferito oppure dal 5% al 40% dell’importo trasferito in caso di importi superiori a 50.000 euro, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a 3.000 euro. La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
Ipotesi di manovra leggera dal decreto anticrisi
Le misure note per fronteggiare la crisi “Italia” spaziano dalla reintroduzione dell’ICI (che si chiamerà IMU), alla stretta antievasione e a un nuovo aumento dell’IVA. Per quest’ultima, si ipotizza l’incremento di due punti, dal 21 al 23%. Le risorse così reperite potrebbero essere utilizzate per incrementare le detrazioni sul lavoro e sulle imprese, a partire dall’IRAP. La previsione di calendario sono che il via libera al decreto anticrisi del governo Monti si collochi tra la fine della prossima settimana e l’inizio della successiva. Per quel che riguarda il pacchetto antievasione si parla di un drastico abbattimento della soglia ammessa per i pagamenti in contanti, estendendo la tracciabilità dei pagamenti elettronici a gran parte dei versamenti. Si prospetta un limite al contante anti-riciclaggio di 1.000 euro e uno anti-evasione a 300 euro.
Operazioni per contanti: niente sanzioni per chi preleva o versa contante in banca
Prelievi e versamenti liberi da sanzioni. La precisazione è contenuta nella circolare 4 novembre del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia e si è resa necessaria per chiarire un equivoco interpretativo sul Dl n. 138/2011 (legge n. 148/2011) che ha ridotto il limite per l’uso del contante da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro. La norma recita che è “vietato” il trasferimento, a qualsiasi titolo, “quando il valore è pari o superiore, complessivamente, ai 2.500 euro”, anche se fatto con più pagamenti che appaiono artificiosamente frazionati. L’interpretazione di alcune banche segnalava come violazione amministrativa, e purtroppo talvolta anche come operazione sospetta, il semplice prelievo o versamento di contante che superasse la soglia di legge. . L’art. 51 del decreto n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) impone sì agli intermediari di comunicare le violazioni al contante e sugli assegni, entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia, ma solo quando dalle operazioni effettuate dalla clientela si possa desumere un mancato rispetto della norma.
Allo studio un’ulteriore diminuzione della soglia per il pagamento in contanti
Il prossimo decreto sulla crescita potrebbe ancora abbassare la soglia di utilizzo per i pagamenti in contante. Il trend discendente, iniziato lo scorso anno con il Dl 78/2010 che aveva portato a 5.000 euro la soglia massima oltre la quale scatta la segnalazione antiriciclaggio, scesa a 2.500 euro con la manovra di ferragosto, potrebbe ora scendere fino a 500 euro. In uno dei capitoli dedicati alla lotta all’evasione si parla del nuovo limite per l’utilizzo del contante incentivando la diffusione della moneta elettronica.
In tema di indagini finanziare prove a carico del contribuente anche per controlli sui conti dei parenti
La sentenza 20449/2011 della Corte di Cassazione prevede l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente per le indagini finanziarie sui conti correnti intestati ai parenti, se questi, secondo l’amministrazione, sono riferibili al contribuente stesso. Il caso in esame è partito da una verifica fiscale svolta dalla Gdf a una Sas, dove venivano effettuate indagini finanziarie sui conti dei soci e dei parenti ritenuti utilizzati dalla società per eseguire le proprie operazioni, non disponendo, quest’ultima, di alcun conto ufficialmente intestato. Poiché non venivano fornite ai verificatori idonee giustificazioni sulle movimentazioni, erano accertati maggiori ricavi in capo alla società. La Corte ha condiviso la tesi dell’amministrazione confermando un orientamento già espresso in base al quale le movimentazioni bancarie su conti formalmente intestati a terzi, ma strettamente collegati al contribuente sottoposto al controllo, fanno comunque scattare la prova presuntiva a carico di quest’ultimo.
Affitti: le regole antiriciclaggio modificano le “abitudini” consolidate nei contratti
L’abbassamento della soglia di movimento del denaro contante da 5.000 a 2.499 euro, per effetto della normativa antiriciclaggio, interessa anche i depositi cauzionali previsti nei contratti di affitto. Nella maggior parte dei casi non potrà più essere fatto con i libretti al portatore; i vecchi libretti al portatore, quando la somma depositata supera i limiti detti, dovranno essere ridotti o chiusi entro il 30 settembre. Qualora siano legati dal vincolo come clausola contrattuale, quest’ultima diventa illegittima e soggetta a modifica. Il libretto al portatore non evita che la proprietà del denaro si trasmetta al locatore con contemporanea insorgenza di un’obbligazione di restituzione, ma impone solo un vincolo all’utilizzabilità delle somme, da parte del locatore, e un mezzo di trasmissione costituito dalla consegna del libretto al termine della locazione. Detto vincolo di disponibilità della somma può essere sostituito dal deposito su un libretto nominativo. La restituzione del deposito, invece, può essere validamente fatta con la chiusura del libretto e la contemporanea restituzione a mezzo assegno circolare.
Uso del contante solo sotto i 2.500 euro
Manovra salvadeficit 2011: il limite all’uso del contante è stato portato a 2.500 euro, dal 13 agosto 2011: le persone che intendono utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici (negozianti, rivenditori, ecc.) possono continuare a farlo, ma al di sotto del limite di euro 2.500 per singola operazione, anziché con il precedente limite di € 5.000,00.
ANTIRICLAGGIO: l’antiriciclaggio nella mediazione
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato un documento con le linee guida aggiornate in materia di antiriciclaggio. Alcuni punti sono da segnalare, in particolare riguardo l’attività di mediazione. Il professionista, anche nello svolgimento dell’attività di mediazione, deve osservare gli obblighi antiriciclaggio previsti dal Dl n. 231 del 2007, ad esclusione solo di quelli di adeguata verifica della clientela e di registrazione. Sono interessanti i passaggi dedicati all’identificazione del titolare effettivo, alla sua gestione nel fascicolo antiriciclaggio, agli obblighi che investono i sindaci non revisori, nonché la specificazione, in relazione alla nuova formulazione dell’art. 41 del decreto, sulle attenzioni che il professionista deve prestare per le operazioni regolate in contanti anche per quote al di sotto dei limiti previsti, che possono sempre essere causa di una segnalazione da proporre alle autorità competenti.
ANTIRICICLAGGIO: controlli ai professionisti
Gli obblighi antiriciclaggio sono al centro dell’attenzione della Guardia di finanza: nel 2011 saranno eseguiti 85 controlli in tutta Italia. Si tratta di una verifica per riscontrare l’effettivo adeguamento alla normativa. In allerta i professionisti. Le verifiche in arrivo sono un motivo in più per dotarsi di un modello organizzativo capace di prevenire eventuali contestazioni e, quindi, sanzioni. I nodi problematici non mancano, il principale è l’individuazione del beneficiario o titolare effettivo di una prestazione o di un’attività: operazione con molti ostacoli in presenza di strutture o articolazioni societarie complesse. Secondo Enricomaria Guerra, delegato antiriciclaggio del Cndcec, sono due le operazioni fondamentali a cui sono chiamati gli studi sull’antiriciclaggio: “L’adeguata verifica della controparte e la predisposizione del fascicolo della clientela. Un fascicolo tenuto in modo rigoroso ed efficiente consente al commercialista una buona organizzazione e di adempiere correttamente a quest’obbligo”.
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: i controlli del professionista
Un professionista (commercialista, consulente del lavoro, avvocato, revisore contabile, notaio) deve eseguire un controllo di identificazione della propria clientela. Identificare la clientela significa controllare l’identità del cliente, dell’amministratore, del legale rappresentante, o, in caso di società controllate da altre società o entità giuridiche poste anche fuori Italia, del titolare effettivo, sulla base di documenti, dati e informazioni certe ottenute da fonti affidabili e indipendenti. Occorre anche ottenere informazioni sulla natura e lo scopo del rapporto continuativo della prestazione professionale, e svolgere un controllo costante nel corso del rapporto. Le violazioni alla normativa sono di natura penale e soggette a sanzioni da 2.600 a 13.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
ANTIRICICLAGGIO: i nuovi indici spia pubblicati dalla Banca d’Italia
Dal 28 agosto 2010 sono partite le nuove segnalazioni di operazioni sospette. Sono ventotto le ipotesi di anomalia che possono sottendere fatti di riciclaggio. Tra i soggetti obbligati alla segnalazione sono esclusi i liberi professionisti, perché il provvedimento che li interessa era già stato pubblicato con decreto del ministro della Giustizia lo scorso 16 aprile. Alcuni indicatori sono stati ripresi ed attualizzati, altri sono del tutto nuovi, come quelli sul finanziamento del terrorismo. La Banca d’Italia, nel provvedimento, espone alcune precisazioni metodologiche; scompare il riferimento ai “generatori di indici di anomalia” perché sostituito dalle “procedure di segnalazione automatica di anomalie”. La segnalazione di operazione sospetta va effettuata anche se si è provveduto a denunciare il reato sottostante. Non si dovrà fare segnalazione di violazione alle norme sul contante e titoli al portatore: queste operazioni sono, infatti, già soggette ad apposita comunicazione al Mef.
L’ANTIRICICLAGGIO DOPO LA MANOVRA ECONOMICA
La manovra economica arricchisce il quadro delle disposizioni antiriciclaggio. Tra le principali novità che interessano operatori e professionisti si elencano: il ricorso frequente o ingiustificato per prelievi o versamenti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15mila euro; stretta per i soggetti che hanno sede in paradisi fiscali che non potranno partecipare a procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici se non previa autorizzazione del Mef; obbligo di astensione, o cessazione, per intermediari e professionisti di operazioni o prestazioni professionali in cui siano direttamente o indirettamente parte entità giuridiche aventi sede in paradisi fiscali; limiti all’uso del contante a 5mila euro e inasprimento delle sanzioni minime. E’ fatto divieto di trasferire denaro, libretti al portatore, emettere assegni trasferibili da 12.500 a 5mila euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto con lo scopo di dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi da essi tenuti ne resti traccia che consenta di risalire al loro autore. L’inosservanza del divieto, non incide sull’operazione compiuta che è comunque valida ma è sanzionata.
RICICLAGGIO: le linee guida dei commercialisti
In tema di normativa antiriciclaggio, le linee guida elaborate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili prevedono l’obbligo di verifica dell’identità anche per i clienti già in essere al 29 dicembre 2009, data dell’entrata in vigore del D.L. 231/07. In sintesi i nuovi tempi di esecuzione dell’obbligo: per i nuovi clienti, il professionista deve procedere alla verifica dell’identità del cliente al momento del conferimento dell’incarico di svolgere una prestazione professionale o di eseguire una determinata operazione; per i clienti già in essere al 29 dicembre 2009, la verifica dell’identità del cliente deve essere effettuata al primo contatto utile, comunque il prima possibile nel caso in cui il professionista venga a conoscenza dell’esistenza di situazioni di rischio. Le informazioni raccolte relative all’identificazione e al tipo di prestazione erogata devono essere inserite nel fascicolo del cliente da conservarsi, anche in via telematica, per 10 anni.
ANTIRICICLAGGIO: in Gazzetta il decreto con le novità
La Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009 pubblica le novità in merito al DL 151/2009 in tema di antiriciclaggio. Per i professionisti si alleggeriscono le responsabilità: cadono gli obblighi per chi redige e trasmette le dichiarazioni fiscali, cade il vincolo della verifica, della registrazione della clientela, l’obbligo di denuncia delle operazioni sospette. Restano in vigore gli adempimenti relativi alla vigilanza sulle società; gli Ordini restano tenuti a monitorare le violazioni dei loro associati, ma solo nell’abito della propria funzione istituzionale. Novità per le operazioni collegate. Il DL 231 le aveva definite come operazioni che non costituiscono esecuzione dello stesso contratto, ma che sono tra loro connesse per il soggetto, l’oggetto e lo scopo, e aveva imposto l’adeguata verifica e la registrazione. Il correttivo ha eliminato questi vincoli: per le collegate resta solo l’obbligo di segnalazione sulle operazioni sospette.
ANTIRICICLAGGIO: novità e correzioni in arrivo
Novità in tema di antiriciclaggio. E’ in arrivo un decreto di modifica. Interessati i professionisti: si allegerisce il loro compito di “sorveglianti”; nella bozza del decreto correttivo si chiarisce che non sono tenuti a svolgere l’adeguata verifica, la registrazione e la segnalazione alla Uif dei dati sospetti i professionisti facenti parte di organi di vigilanza. Restano, invece, obbligati a verificare che gli intermediari vigilati rispettino le disposizioni antiriciclaggio. Sono esonerati dai controlli i professionisti che redigono e trasmettono le dichiarazioni tributarie, e che seguono l’amministrazione del personale. Di contro, la normativa, allarga il suo raggio a Caf, patronati, imprenditori e commercianti. Ed anche: casinò, case da gioco online, corner di giochi e scommesse. Il testo è attualmente all’esame delle commissioni parlmentari, solo dopo il secondo parere favorevole di Palazzo Chigi diverrà definitivo.
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