Amministrazione finanziaria
Valutazione immobili: ancora bocciati gli accertamenti basati sui valori OMI ed extramutuo
Sulla base di quanto stabilito, per ultimo, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 488/01/11, non si può determinare il maggiore valore di un immobile basandosi solamente sui valori OMI e sul mutuo erogato all’acquirente ma servono anche altri riscontri.
Si tratta di una problematica molto diffusa, poiché il fisco tende ad emettere avvisi di accertamento dopo la vendita di immobili sulla base dei valori determinati dall’OMI (osservatorio del mercato immobiliare) e di un mutuo di importo superiore al prezzo di acquisto.
In tale contesto, il contribuente si difende sostenendo che le valutazioni dell’OMI siano prive di valore, tranne che non siano supportate da altri riscontri. La circostanza che il mutuo sia stato stipulato per un importo superiore all’immobile acquistato non costituisce un ulteriore riscontro.
La tesi viene così accettata dalle Commissioni tributarie, come nel caso della suddetta sentenza, anche perché gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria consigliano ai propri verificatori di non avvalersi solo di tali riscontri.
Le liti fiscali pendenti e il reclamo
Come detto nei giorni scorsi il Dl milleproroghe ha ridefinito i termini per la predisposizione delle liti fiscali fino a 20.000 euro. Sono interessate le controversie pendenti al 31 dicembre 2011 (la precedente versione prevedeva che fossero definibili le liti fino al 1° maggio 2011). La presentazione della domanda va fatta entro il 2 aprile 2012. Il 1° aprile 2012 parte il nuovo istituto del reclamo e della mediazione, per atti notificati (e non emessi) a tale data. Definizione delle liti e reclamo sono strettamente legati. Il reclamo, che modifica molte regole del processo tributario, è servito a “giustificare” la definizione delle liti pendenti. Entrambi si riferiscono agli atti emessi dall’agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro. La norma (art, 17-bis del Dl 546/1992) obbliga chi intende proporre ricorso a presentare preventivamente reclamo. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e il reclamo può contenere una proposta di mediazione. Se quest’ultima non fosse contenuta nel reclamo (in quanto il ricorrente chiede soltanto l’annullamento dell’atto), sarà l’amministrazione finanziaria a formularla d’ufficio.
La risposta al questionario del contribuente inverte l’onere della prova al Fisco
Se il contribuente risponde al questionario dell’Amministrazione Finanziaria e fornisce poi altre informazioni, in sede di contenzioso, tocca all’ufficio provare l’incompletezza e l’idoneità delle notizie fornite e che quanto comunicato prima non sia più utilizzabile.
Peraltro, le singole indicazioni richieste nelle risposte del questionario non devono necessariamente essere esatte.
L’ufficio delle Entrate aveva contestato dei costi deducibili invitando il contribuente a rispondere a un questionario, adempimento prontamente eseguito dallo stesso contribuente.
Nonostante ciò, è stato emesso l’accertamento fiscale poiché il citato contribuente non ha risposto correttamente ad alcune domande.
A questo punto, l’atto impositivo viene impugnato di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale che, tuttavia, respinge l’istanza.
La decisione viene poi ribaltata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha annullato l’avviso di accertamento.
Tale decisione favorevole al contribuente è adesso stata confermata dalla Corte di Cassazione che ha, così, respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Accertamento: l’onere probatorio spetta al Fisco
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 263 del 12 gennaio 2011, sancisce che l’onere della prova, in caso di contraddittorio derivante da accertamento delle imposte sui redditi attraverso la richiesta di informazioni e documenti tramite questionario, spetta al Fisco. Esattamente: “è l’Amministrazione finanziaria a dover contestare in modo specifico la completezza, la veridicità, l’idoneità probatoria, la qualificazione giuridica del fatto rappresentato, la correttezza in termini di effettiva deducibilità dei costi documentati”. Solo dopo questa fase può sorgere, in capo al contribuente, l’onere di fornire le prove che smentiscano le contestazioni dell’Ufficio.
Indicatori di capacità contributiva: auto di lusso e quote aziendali permettono al Fisco di rettificare il reddito
L’ordinanza n. 27545 del 19 dicembre 2011 della Corte di cassazione conferma un orientamento consolidato secondo il quale grava sul contribuente sconfessare l’atto impositivo, emesso a causa del possesso di auto di lusso e di quote aziendali, fornendo la prova contraria. Contro il ricorso di un contribuente, che si vedeva notificare un avviso di accertamento con metodo sintetico ai fini IRPEF e addizionali per il possesso di due autovetture di lusso e di varie quote societarie, la Corte suprema ha asserito le ragioni dell’Amministrazione finanziaria che aveva dimostrato l’inadeguatezza dei redditi della moglie del ricorrente a giustificare le disponibilità dei beni del consorte, e l’incontestato possesso delle auto e delle quote societarie. L’art. 38 del DPR 600/73 prevede che l’ufficio possa determinare sinteticamente il reddito dei contribuenti sulla base del possesso di beni indicatori di capacità contributiva; appurato il possesso di detti beni-indice, il giudice tributario non può privarli della capacità presuntiva che la legge ha collegato alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare le prove contrarie offerte dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.
Il redditometro colpisce i beni di lusso
Le spese del lusso nel mirino del redditometro: abbonamenti a pay tv, cure in centri benessere, auto di grossa cilindrata e imbarcazioni rischiano di contribuire in modo notevole a far lievitare il reddito atteso dal Fisco. Le spese saranno pesate secondo un calcolo statistico (regressione multipla) per arrivare a un reddito stimato su scala familiare. La rilevanza delle spese sostenute sarà calibrata con riferimento a territorio di residenza e ampiezza del nucleo. Nel vecchio redditometro i coefficienti erano molto alti in quanto le spese”intercettate dal Fisco erano più limitate. Una colf, ad esempio, pesava di più che non oggi. Ora una ricostruzione molto più dettagliata delle abitudini dei contribuenti attraverso le banche dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria riduce il valore di questi indicatori, che in ogni caso non saranno fissi ma varieranno a seconda della composizione delle famiglie e dello stesso paniere delle spese.
La Cassazione sul trasferimento di quote
Il socio risponde della cartella se la cessione non è conclusa è quanto emerge dalla sentenza n. 20447 del 6 ottobre 2011 Corte di Cassazione. Il caso: un socio di una snc che ha ceduto la sua partecipazione ma non ha provveduto ad iscrivere il trasferimento nel registro delle imprese deve rispondere nei confronti del Fisco anche se la cartella è successiva alla cessione, e ciò in quanto la perdita della qualità di socio in conseguenza di recesso, esclusione o cessione della partecipazione, essendo una modificazione dell’atto costitutivo della società è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese. Fin tanto che la cessione sia iscritta o l’Amministrazione Finanziaria sia venuta a conoscenza dell’avvenuto trasferimento delle quote di partecipazione, il cedente risponde nei confronti dei terzi di tutte le obbligazioni, anche tributarie, sorte in epoca anteriore.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito la gestione delle note di variazione nell’ambito dello Spesometro
L’amministrazione finanziaria, con le risposte fornite ad alcune associazioni di categoria ha approfondito il tema delle note di debito e credito IVA nell’ambito dello Spesometro. La questione era stata trattata nella circolare 24/E del 30 maggio 2011, dove si specifica che la soglia di rilevanza, 3.000 euro, va verificata avendo riguardo alle note di variazione. “Un’operazione non deve essere comunicata se, per effetto della nota in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite, scende sotto la soglia nota; se l’operazione, in origine superiore al valore, con la nota di variazione in diminuzione mantiene l’ammontare superiore, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato. In base agli stessi criteri, un’operazione va comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l’imponibile, inizialmente inferiore a 3.000 euro, supera tale limite”. I nuovi modelli prevedono l’inserimento dei dati connessi alla variazione, a credito o a debito, dell’imponibile e dell’imposta; non è più obbligatoria, invece, l’indicazione del numero della fattura da rettificare.
Il redditometro presentato ieri dall’Agenzia delle entrate
Il redditometro presentato ieri dall’Agenzia delle entrate rappresenterà il punto di partenza di una manovra più articolata chiamata “accertamento”. Servirà a selezionare le posizioni ritenute a rischio da sottoporre poi a controlli. All’accertamento vero e proprio ci penserà un nuovo software allo studio dell’Amministrazione finanziaria. La selezione avverrà attraverso circa 100 voci di spesa organizzate in sette categorie. Tra le voci si segnalano anche l’acquisto di elettrodomestici, gli abbonamenti alla pay-tv, il gioco online e i preziosi. Per l’attribuzione al contribuente del reddito presumibile, le spese verranno pesate a seconda della tipologia di famiglia, articolate in 5 aree territoriali. Selezionate le posizioni a rischio, gli uffici fiscali avvieranno il contraddittorio con i contribuenti, prima con una forma snella piuttosto che con un vero e proprio invito a presentarsi all’ufficio a dare spiegazioni. Saranno richiesti i dati sulla ricchezza mobiliare non registrata e quelli relativi al risparmio che il fisco non possiede.
Gli avvisi bonari dovranno pervenire ai contribuenti entro l’anno successivo
Modello Unico: gli avvisi bonari inviati dal fisco ai contribuenti dovranno pervenire entro l’anno successivo. In atto, invece, si assiste a notifiche che oltrepassano di molto l’anno, per cui il contribuente, nell’anno in corso, non può tenere conto dei crediti d’imposta riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973. Per evitare tali inconvenienze, viene adesso ipotizzato lo “sveltimento” dell’invio delle comunicazioni inerenti alle irregolarità dei dati delle dichiarazioni. In particolare, le comunicazioni dovrebbero arrivare ai cittadini prima della compilazione della successiva dichiarazione. Così facendo, si eviterà il perpetuarsi degli errori da un anno all’altro.
Secondo la Corte di Cassazione in caso di insinuazione al passivo anche per le Entrate i termini sono perentori
L’ordinanza n. 20910/2011 della Corte di Cassazione asserisce che, in caso di passivo fallimentare, l’Amministrazione Finanziaria non ha un percorso privilegiato per recuperare i suoi crediti: l’insinuazione al passivo deve rispettare il termine ordinario di un anno senza che possa addurre come scusanti i tempi più ampi a disposizione per la formazione dei ruoli e l’emissione delle cartelle. Per la Cassazione “la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell’istanza prevista dall’art. 101 della legge fallimentare non può valutarsi pressoché esclusivamente in relazione alla scusabile non conoscenza della procedura fallimentare”. Si possono verificare casi in cui il creditore, anche se consapevole dell’avvenuta dichiarazione di fallimento, si trova nell’impossibilità, per cause di forza maggiore, di presentare l’insinuazione al passivo tempestiva o tardiva che sia, ma sono sempre situazioni particolari
che vanno valutate caso per caso.
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