Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato i nominativi degli ammessi al 5 per mille
Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione dedicata al 5 per mille, gli elenchi dei soggetti riammessi al riparto degli importi per il triennio 2006-2008. La riammissione è stata attuata a seguito delle proroghe, previste dai Dl n. 194/2009 e n. 40/2010, che hanno spostato i termini per l’integrazione della documentazione riferita alle domande regolarmente presentate, ed anche di presentare le dichiarazioni sostitutive per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni.
IMU: codici e modalità di versamento
La risoluzione 35/E del 12 aprile dell’Agenzia delle entrate parla di IMU. La nuova imposta si paga esclusivamente tramite F24. I modelli F24 ed F24 accise accolgono le variazioni relative alla nuova imposta municipale propria. I vecchi modelli resteranno in auge fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell’IMU nella sezione “ICI ed altri tributi locali”. I codici tributo: 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune), 3913 fabbricati rurali a uso strumentale (destinatario il Comune), 3914 terreni (destinatario il Comune), 3915 terreni (destinatario lo Stato), 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune), 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato), 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune), 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato), 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) e 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune). Questi nuovi codici tributo saranno operativi dal prossimo 18 aprile 2012. In merito all’ICI, invece, per coloro con “conti in sospeso”, vengono ricodificati i vecchi codici tributo; i nuovi sono: abitazione principale 3940, terreni agricoli 3941, aree fabbricabili 3942, altri fabbricati 3943.
IVA sulla cessione di impianti radiotelevisivi
La risoluzione n. 33/E del 10 aprile dell’Agenzia delle entrate, per chiarire la novità normativa contenuta nell’art. 40, comma 9-bis, del Dl 201/2011, fornisce indicazioni sulle operazioni di cessione di impianti radiotelevisivi. Si legge che tali operazioni non sono soggette a IVA, ma scontano l’imposta di registro in misura proporzionale.
Il recupero delle somme per inadempienze contributive dell’appaltatore: istituiti i codici tributo per i versamenti
La risoluzione 34/E dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile 2012 istituisce i codici identificativi da indicare nel modello F24 riguardo la responsabilità solidale dell’appaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido, con l’appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore, l’art. 4 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante e dispone che in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC con la segnalazione di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, viene trattenuto dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. I codici da indicare sono: “50” denominato “Obbligato solidale – art. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 e art. 35, l. n. 248/2006 ” e “51” denominato “Intervento sostitutivo – art. 4 del D.P.R. n. 207/2010”.
Accertamenti: interessi da dettagliare
Gli accertamenti notificati dall’Agenzia delle entrate devono sempre riportare gli interessi specificati. Sono state aggiornate le avvertenze sugli accertamenti da notificare a partire dal mese di aprile. In esse si legge della possibilità di definire l’accertamento con la riduzione delle sanzioni a un sesto. In dettaglio, se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo/mediazione o istanza di accertamento con adesione, può definire per intero l’accertamento in maniera agevolata, ottenendo la riduzione ad un sesto delle sanzioni. In materia di interessi da pagare, questi devono essere specificamente dettagliati. Vengono così recepiti gli insegnamenti della Cassazione. La misura percentuale degli interessi è: 2,75 % dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30 settembre 2009; 4% dal 1° ottobre 2009 e fino al 31 dicembre 2009; 3,5% dal 1° gennaio 2010 e fino alla data di versamento inclusa.
Spesometro: si ricorda la scadenza prossima del 30 aprile
Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2012 ha chiarito che per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2011 (spesometro), deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell’Agenzia. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2012. Dall’anno in corso, con trasmissione entro il 30 aprile 2013, è, invece, di nuovo in vigore l’elenco clienti e fornitori. Nell’elenco andranno comunicate: le operazioni attive e passive per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura, a prescindere dall’importo e in forma cumulativa su base annua per ciascun cliente o fornitore. Le operazioni senza emissione di fattura andranno comunicate solo se di importo superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA.
Agenzia delle entrate: aggiornato il modello F24 accise
Da martedì 10 aprile è disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il modello F24 accise aggiornato. Nel nuovo modello, che sostituisce quello introdotto con il provvedimento del 23 ottobre 2007, è stata rivista la sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, con l’inserimento dei campi “codice ufficio, “codice atto” e “rateazione”.
Credito d’imposta per acquisto carta: il codice tributo
L’Agenzia delle entrate ha comunicato il codice tributo da utilizzare per il credito d’imposta a favore delle imprese editoriali per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa: 6837 denominato “credito d’imposta per l’acquisto della carta”. Nella compilazione del modello F24 il codice deve essere esposto nella sezione Erario – importi a credito compensati- valorizzando il campo anno di riferimento (l’anno di sostenimento della spesa). Risoluzione 31/E del 4 aprile 2012.
730-4: entro il 20 aprile la comunicazione dell’indirizzo web
Con un comunicato stampa di ieri, 5 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il 20 aprile è la data ultima per comunicare l’indirizzo telematico ai fini della ricezione del modello 730 – 4 on line.
La scadenza per il pagamento dello scudo fiscale è fissata al 16 maggio 2012
Dopo la proroga accordata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta relativa ad attività scudate: il 16 maggio. Tra gli intermediari finanziari abilitati al versamento, anche le società fiduciarie devono provvedere a trattenere l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e quella straordinaria sui prelievi delle stesse attività dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. I nomi dei contribuenti nei cui confronti non è stato possibile applicare e versare le imposte devono essere segnalati all’Agenzia delle entrate nel modello 770 ordinario.
Deroga alle limitazioni all’uso del contante: entro il 10 aprile le comunicazioni per le operazioni effettuate tra il 2 marzo e il 10 aprile
E’ stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16/2012. A molti è sfuggito questo prossimo adempimento, in scadenza al prossimo martedì 10 aprile, riguardante le operazioni in contanti intrattenute con turisti stranieri per somme superiori ad € 1.000.
Il trattamento fiscale delle cessioni di crediti nel fotovoltaico
Nella risoluzione 29/E del 3 aprile 2012, l’Agenzia delle entrate chiarisce che i contratti di cessione di crediti vantati nei confronti del Gestore dei servizi energetici, stipulati a garanzia del rimborso di finanziamenti bancari, a medio e lungo termine, rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Dpr 601/73, in quanto inerenti all’estinzione delle operazioni di finanziamento. Queste cessioni sono esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastale, e dalle tasse sulle concessioni governative.
Le società cooperative che svolgono attività sanitaria possono beneficiare del regime di esenzione IVA
Le attività sanitaria svolte sotto forma di cooperative, anche senza lo schema associativo del consorzio, possono beneficiare del regime di esenzione IVA sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci, lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30 del 3 aprile 2012.
Assistenza fiscale: entro il 30 aprile i datori di lavoro devono raccogliere i 730 compilati dai dipendenti
Entro il 30 aprile i datori di lavoro devono raccogliere i modelli 730 compilati dai dipendenti. L’adempimento, con scadenze diverse, riguarda datori di lavoro, enti previdenziali, Caf e professionisti abilitati come indicato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 gennaio scorso.
L’accordo di mediazione, obbligatorio per gli atti notificati dal 1° Aprile 2012, per le controversie di valore inferiore a 20.000 euro
Si tratta di un istituto che investe le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
Il rimedio va esperito in via preliminare e amministrativa ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.
In questa fase l’ufficio deve esaminare preventivamente la controversia, al fine di verificare se sia possibile evitare il giudizio, anche attraverso la conclusione di un accordo di mediazione.
Comunicazione dei beni in godimento a soci e familiari
La circolare 27/IR del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 02 febbraio 2012 è il documento guida del contribuente all’adempimento di cui all’art. 2, c. 36-sexiesdecies, Dl 138/2011 convertito in Legge 148/2011 (comunicazione dei beni assegnati in godimento a soci e familiari). Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 2012/37049 del 13 marzo 2012 ha fatto slittare al 15 ottobre 2012 la presentazione della comunicazione, che deve comprendere: i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci nei confronti della società concedente; i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci , inclusi i familiari; i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari, di altre società appartenenti al medesimo gruppo; i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 e anche per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso sempre nello stesso periodo. La circolare IRDCEC ha focalizzando l’attenzione sui concetti utilizzati dal legislatore fornendo ulteriori chiarimenti della norma. In particolare si è soffermata sulla non applicabilità di alcuna sanzione in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni, essendo in tali ipotesi irrilevante la differenza tra il corrispettivo ed il valore di mercato nonché l’eventuale adeguamento alle relative previsioni normative. Dalla lettura della norma emerge, che le uniche omissioni sanzionabili sono quelle riferite ai beni concessi in godimento a prezzi inferiori a quelli di mercato. Pertanto, appare improbabile una sanzione in caso di omessa o infedele dichiarazione relativa ai finanziamenti o alle capitalizzazioni effettuate alla società, poiché per questi non è previsto alcun confronto con i valori di mercato.
Studi di settore: nuova attività prevalente causa di esclusione
Nella circolare 8/E – Agenzia delle entrate – si parla anche di cause di esclusione dagli studi di settore riferiti a società con multiattività. Nello specifico, una società che nel corso del 2011 ha iniziato una nuova attività, inizialmente secondaria ma che al termine dell’esercizio diventa prevalente in termine di ricavi, si può considerare esclusa dagli studi di settore indicando come causa “periodo di non normale svolgimento dell’attività”. In merito agli obblighi dichiarativi, l’art.1, c. 9, legge n. 296/2006 ha previsto la compilazione del modello per l’applicazione degli studi di settore anche per i soggetti esclusi dall’applicazione degli stessi in conseguenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Il modello utilizzabile è quello afferente lo studio di settore relativo all’attività per la quale si sono conseguiti i maggiori ricavi/compensi durante il periodo d’imposta considerato, prescindendo dalla circostanza che detta attività sia quella iniziata o cessata.
Risparmio energetico: comunicazione entro oggi 30 marzo per la detrazione Irpef del 55%
Ai fini della detrazione fiscale del 55% delle spese finalizzate al risparmio energetico, la comunicazione per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate andrà effettuata entro oggi 30.03.2012, e non, quindi, entro il 31 marzo (scadenza cui poi sarebbe, addirittura, slittata al 02.04.2012, per le circostanza che il 31.03.2012 cade di sabato).
Si tratta dei costi sostenuti per detti interventi sugli edifici, che vanno oltre il periodo d’imposta in corso al 31.12.2011.
La disciplina delle società di comodo non si applica se si è congrui agli studi di settore
La circolare dell’Agenzia delle entrate n 8/E del 16 marzo scorso precisa che le società in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono escluse dall’applicazione della normativa sulle società di comodo se congrue e coerenti agli studi di settore. La congruità rileva anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione; la condizione di esclusione deve essere verificata nel solo esercizio di riferimento e non anche nel triennio utilizzato per il calcolo dei ricavi nel test di operatività (circolare 9/E/2008).
Proroga delle agevolazioni per gli autotrasportatori
Prorogate, anche quest’anno, le agevolazioni per gli autotrasportatori, lo ha comunicato ieri l’Agenzia delle entrate. Gli importi sono differenti per le imprese che effettuano autotrasporto merci per conto terzi e conto proprio, dai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa. Nel primo caso si recupera fino a 300 euro per ciascun veicolo. Nel secondo caso è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2011, con misure specifiche: 56,00 euro, in caso di trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti; 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito. Il recupero avviene tramite compensazione nel modello F24 con codice tributo 6793.
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