Agenzia delle Entrate
Si avvia alla conclusione la fase sperimentale del Redditometro
Il direttore dell’Agenzia delle entrate Befera ha comunicato che il nuovo redditometro da marzo potrebbe uscire dalla fase sperimentale. L’utilizzo dello strumento avrà due fasi distinte: durante la prima fase servirà a selezionare le posizioni a rischio, nella seconda fase servirà come strumento di accertamento. Come già sappiamo, verrà messo a disposizione del contribuente un software utile a verificare la propria posizione e il livello di reddito atteso. Sulla base del risultato il contribuente potrà regolarsi per “sistemare” la sua posizione in dichiarazione dei redditi.
Online la versione definitiva di Unico Enc 2012
Il direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 9043/2012 del 31 gennaio 2012, ha approvato il modello definitivo di dichiarazione Unico 2012 ENC con le relative istruzioni. Il modello è utilizzabile dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e soggetti non residenti ed equiparati. Nella versione definitiva si confermano integrazioni e i ritocchi, già presenti nella bozza, resisi necessari a seguito delle numerose novità normative intervenute lo scorso anno.
Chiarimenti sulla compensazione delle perdite
Il Dl 98/2011 ha modificato il trattamento delle perdite pregresse, ora, anche se maturate anteriormente all’entrata in vigore del decreto, possono essere riportate a nuovo senza alcun limite temporale. C’è differenza tra perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta e perdite maturate successivamente. Nel primo caso possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi fino a concorrenza del reddito imponibile di ciascuno di essi, nel secondo caso possono essere portate in diminuzione del reddito dei periodi successivi fino all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi. La circolare Assonime n. 33/2011 aveva ipotizzato la convenienza ad utilizzare prioritariamente le perdite integrali e solo dopo le perdite con il tetto dell’80%. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’ordine di utilizzo delle perdite è lasciato alla libera decisione della società, precisando che se si usano entrambe le tipologie, l’80% (tetto per le perdite limitate) si calcola sul reddito lordo (prima dell’utilizzo delle perdite integrali), e comunque fino a concorrenza del reddito imponibile.
Proroga dello spesometro per i contribuenti residenti nella zona del sisma d’Abruzzo
Con un comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle entrate ha reso noto lo slittamento del termine per la presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per il 2010 (spesometro) a favore delle aziende ubicate nel territorio del sisma d’Abruzzo. La nuova scadenza è fissata al 16 marzo prossimo.
Adempimenti: più tempo per inviare l’impronta dei documenti tributari
A seguito delle numerose difficoltà incontrate dagli operatori del settore nell’adempiere al termine per l’invio dell’impronta dei documenti tributari relativi alle annualità 2010 e pregresse, così come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2011, il termine originario del 31 gennaio 2012 è prorogato di 30 giorni. Il nuovo termine è il 1° marzo 2012.
I “nuovi” scontrini fiscali
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2012, cambiano le caratteristiche della carta da usare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali. Il provvedimento modifica le vecchie prescrizioni in vigore con il Dm del 23 marzo 1983 cambiando le caratteristiche fisico-meccaniche e della patina termosensibile della carta. Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali devono verificare che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono in maniera agevole l’identificazione. La carta termica ha ora un periodo di validità della durata di 5 anni; l’allegato E deve essere aggiornato almeno ogni 3 mesi. Le nuove norme entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia. Le vecchie certificazioni di conformità si potranno usare fino ad esaurimento scorte, e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.
Dl 138/2011: l’uso dell’auto aziendale al socio dipendente della società
Il Dl 138/2011 ha introdotto norme volte a regolamentare i beni che le imprese danno in uso ai soci. Dal periodo d’imposta in corso (2012) il socio utilizzatore sarà tassato sulla differenza tra valore di mercato e il corrispettivo del bene. Si tratta di un reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. Per il concedente i relativi costi sono indeducibili se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. In caso di concessione in godimento di un’autovettura all’amministratore/socio e dipendente della società, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 67, c. 1, lett. h-ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’ artt. 51 del TUIR.
Contribuenti minimi: accesso anche in caso di revoca del contratto
Tra le nuove condizioni imposte dal legislatore per poter operare in regime dei minimi l’attività da esercitare non deve essere una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. L’Agenzia delle entrate, ed anche la ns. videoconferenza sui minimi della scorsa settimana, ha chiarito che la condizione non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Quanto affermato è applicabile anche in caso di revoca contratti di collaborazione, a progetto e simili, nonché per mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato giunto alla sua naturale scadenza. L’importante è che l’interruzione o il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o del contratto di collaborazione o a progetto, sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà del contribuente stesso.
Dichiarazione IVA integrativa: il termine di presentazione
Qual’è il termine di presentazione della dichiarazione IVA integrativa in caso di modifica del credito chiesto a rimborso? Il problema si è posto dopo le modifiche legislative intervenute nel corso del 2011. A partire dal febbraio 2011 la richiesta di rimborso dei crediti IVA va fatta direttamente in dichiarazione annuale, barrando l’apposita casella, senza più la necessità di presentare il modello VR cartaceo all’agente della riscossione. L’art. 7, c. 2, lett. i), Dl n. 70/2011 integrando l’art. 2 del DPR n. 322/98 con il nuovo c. 8-ter ha previsto, per i contribuenti che presentano il mod. Unico ovvero il mod. IRAP a credito richiedendone il rimborso, che la dichiarazione integrativa, in caso di modifica del credito richiesto, possa essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la dichiarazione IVA integrativa può essere presentata nel termine previsto dall’art. 2, c. 8-bis DPR 322/98 per la dichiarazione integrativa a favore, cioè entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
Redditometro: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sullo scostamento di 1/5
L’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire la portata del comma 6 dell’art. 38 DPR 600/1973 che prevede, a partire dal periodo d’imposta 2009, la determinazione sintetica del reddito del contribuente, da parte dell’Ufficio, se il reddito complessivo accertabile “ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. E’ precisato che detta rettifica debba essere deve essere calcolata sul reddito dichiarato. L’Agenzia ha anche precisato che, ai fini del ricorso all’accertamento sintetico, si terrà conto della reale capacità di spesa del contribuente.
Beni concessi in uso ai soci: obbligo di comunicazione per i finanziamenti
La legge n. 148/2011 ha previsto una comunicazione da fare all’Agenzia delle entrate circa la concessione in uso ai soci di beni aziendali; l’obbligo è finalizzato alla tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni. Sono obbligati i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale sia collettiva, che concedono beni in uso a soci o familiari dell’imprenditore, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. In alternativa, la comunicazione può essere fatta dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore. La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo. Riguardo la comunicazione del finanziamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che esso deve essere comunicato per l’intero ammontare indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni concessi in godimento. Viene così rafforzato il dettato del provvedimento del 16 novembre 2011, che ha previsto l’obbligo di comunicazione per qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.
Pubblicate le bozze degli studi di settore per Unico 2012
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le bozze dei modelli “studi di settore” da allegare al prossimo modello Unico 2012. Una delle novità che vogliamo segnalare riguarda i contribuenti “ex minimi” e le imprese che si occupano di affitto di aziende. Per questi soggetti lo studio di settore dell’attività prevalente, non può essere utilizzato in fase di accertamento, ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Agenzia delle entrate: l’IVA sugli immobili abitativi
Il decreto sulle liberalizzazioni modifica le disposizioni dell’articolo 10 nn. 8 – 8-bis del DPR 633/72 in merito alla disciplina Iva delle locazioni e delle cessioni di fabbricati abitativi. Per i contratti posti in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata, oppure che hanno oggetto alloggi sociali, tutte le imprese potranno applicare l’imposta al 10%. La stessa aliquota si potrà applicare anche alle successive cessioni. Le imprese che effettuano cessioni imponibili ed esenti hanno ora la possibilità, come le imprese di locazione, di applicare separatamente l’Iva.
Unico Pf 2012: sul sito dell’Agenzia delle entrate la bozza del modello
Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate anche la bozza del modello Unico PF 2012 con le relative istruzioni. Tra le novità: nel frontespizio è stata inserita una casella dedicata ai contribuenti intenzionati a trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in compensazione; la cedolare secca è presente nelle sezioni I e II del quadro RB; nello stesso quadro è previsto anche uno specifico codice di utilizzo (16) da riportare nella colonna 2 della I sezione, utile all’indicazione degli immobili di interesse storico e/o artistico affittati, il cui reddito è commisurato alla rendita calcolata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato; nuovo quadro CS per l’indicazione del contributo di solidarietà 3% dovuto dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 300mila euro lordi, sulla parte che eccede tale somma; nel quadro RP (sezione III-B) del primo fascicolo e nel quadro AC (sezione II) del secondo, per effetto delle novità sulle ristrutturazioni edilizie (non è più obbligatorio segnalare l’inizio lavori al Centro Servizi di Pescara), si dovranno inserire i dati catastali identificativi dell’immobile (o del condominio).
Agenzia delle entrate: confermato il codice tributo per l’agevolazione gasolio settore autotrasporto
L’Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 24 gennaio 2012, ha confermato il codice tributo da utilizzare in compensazione, con il modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto. Si tratta del codice tributo “6740” già istituito con la risoluzione n.133/E dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2002 e confermato dall’Agenzia delle dogane con proprio atto del 4 gennaio 2012. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riconosciuto per l’incremento delle accise sui carburanti.
Dichiarazioni fiscali: pubblicate le bozze dell’INE
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato, sul proprio sito, le bozze dei modelli INE (indicatori normalità economica) utili a UNICO 2012. Sono 3 modelli riservati a società di capitali, di persone e persone fisiche; 2 modelli rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per imprese e professionisti. Il modello paramentri è ancora utilizzabile per quelle categoria di imprese e professionisti per i quali non sono approvati, o non si rendono applicabili, gli studi di settore.
Bonus ristrutturazioni: cosa succede in caso di trasferimento della proprietà
La legge 214/2011 (cd. manovra Monti) ha reso definitivo il bonus 36% sulle ristrutturazioni edilizie inserendolo all’art. 16-bis del TUIR. Necessita di un chiarimento il trasferimento del bonus in caso di vendita dell’unità immobiliare su cui sono state effettuati i lavori di ristrutturazione. Nel caso di specie, il c. 8 dell’art, 4 del Dl 201/11, prevede che “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica”; i casi che restano dubbi sono quelli di donazione o permuta, fattispecie diverse dalla compravendita. L’Agenzia delle entrate entra nel merito riprendendo le indicazioni fornite con una precedente circolare del Ministero delle Finanze, la n. 57 del 24 febbraio 1998, dove si conferma che con l’espressione “vendita” si debbano intendere tutte quelle ipotesi di trasferimento dell’unità immobiliare, con cui “si realizza una cessione dell’immobile stesso, anche a titolo gratuito”. Nella stessa direzione muove la risoluzione n. 77/09, gli interventi fatti nella “manovra di ferragosto” e la conferma del provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011, con il quale l’Amministrazione ha imposto al contribuente di conservare ed esibire le ricevute di versamento dell’Ici, poiché possono essere oggetto di controllo in presenza di soggetto che risulti allo stesso tempo debitore e fruitore della detrazione del 36%.
Spesometro: gli acquisti con carta di credito
Il provvedimento del 29 dicembre 2011 detta le disposizioni relative alla comunicazione spesometro per gli acquisti oltre i 3.600 euro effettuati da privati consumatori e pagati con carta di credito. Dette operazioni devono essere comunicate direttamente dagli operatori finanziari. Un dubbio riguardava le singole transazioni sotto soglia, con eventuale pagamento frazionato (es. acconto di 2.000 euro e successivo saldo di 2.000 euro). L’Agenzia delle entrate ha chiarito che per le operazioni tracciate dalla carta di credito non devono essere segnalate ancorché collegate, in quanto l’operatore finanziario non è in grado di rilevare eventuali collegamenti.
Spesometro: altri chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate nuove risposte relative ai quesiti sulla comunicazione dei dati relativi allo spesometro. Una di queste tocca il tema dei “rapporti continuativi fra imprese”. Il 22 novembre 2011, in merito, l’Agenzia aveva concluso che gli acquisti ripetuti, effettuati nel corso dell’anno presso lo stesso fornitore, sono da considerare oggetto di contratti fra loro collegati con la conseguenza che la verifica dell’eventuale superamento della soglia di rilevanza, deve essere fatta con riferimento all’importo complessivo e non alla singola fornitura. Un ulteriore chiarimento è arrivato in riferimento alle imprese che effettuano operazioni in conto terzi: affinché si possa parlare di collegamento contrattuale, occorre l’esistenza di contratti formalizzati, oppure di ordini di valore prestabilito. Diversamente non sussiste collegamento contrattuale e conseguentemente si deve procedere con la comunicazione delle singole operazioni purché ciascuna di valore superiore alla soglia di rilevanza.
Dichiarazioni 2012: pubblicati i modelli IVA
Sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate i modelli IVA 2012. Tra le novità: il regime fiscale per l’imprenditoria giovanile, le nuove operazioni con aliquota al 21%, l’indicazione dei dati identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.
Search
Link Principali
Site Links
Ultimi Articoli
Archivio
- febbraio 2012
- gennaio 2012
- dicembre 2011
- novembre 2011
- ottobre 2011
- settembre 2011
- agosto 2011
- luglio 2011
- giugno 2011
- maggio 2011
- aprile 2011
- marzo 2011
- febbraio 2011
- gennaio 2011
- dicembre 2010
- novembre 2010
- ottobre 2010
- settembre 2010
- agosto 2010
- luglio 2010
- giugno 2010
- maggio 2010
- aprile 2010
- marzo 2010
- febbraio 2010
- gennaio 2010
- dicembre 2009
- novembre 2009
- ottobre 2009
- settembre 2009
- agosto 2009
- luglio 2009
- giugno 2009
- maggio 2009
- aprile 2009
- marzo 2009
- febbraio 2009
- gennaio 2009
- dicembre 2008
- novembre 2008
- ottobre 2008
- settembre 2008