Adempimenti
Adempimenti: più tempo per inviare l’impronta dei documenti tributari
A seguito delle numerose difficoltà incontrate dagli operatori del settore nell’adempiere al termine per l’invio dell’impronta dei documenti tributari relativi alle annualità 2010 e pregresse, così come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2011, il termine originario del 31 gennaio 2012 è prorogato di 30 giorni. Il nuovo termine è il 1° marzo 2012.
Privacy: scompare il DPS
Il Decreto Legge con i provvedimenti di semplificazione e sviluppo prevede la scomparsa del DPS (documento programmatico sulla sicurezza) generalizzato; lo snellimento burocratico riguarda tutti i soggetti sottoposti agli attuali adempimenti: imprese, professionisti, enti pubblici.
Dopo i precedenti tentativi, andati a vuoto, adesso il decreto sulle semplificazioni ripropone l’abrogazione dell’art. 34, comma 1, lettera g), del codice della privacy e verrà eliminato anche eliminato l’obbligo di indicare in bilancio di avere elaborato o aggiornato il DPS.
A seguito di tale cancellazione totale dell’obbligo, non avranno più alcun senso anche le attuali norme sul DPS semplificato, che, quindi, vengono abrogate. Ovviamente, decadranno anche le attuali pesanti sanzioni amministrative e penali per l’omessa adozione.
Regione Abruzzo: entro il 31 dicembre gli adempimenti tributari
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate indica il nuovo termine per la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo; la nuova data è il 31 dicembre 2011.
Adempimenti: la comunicazione dell’indirizzo PEC entro il 29 novembre 2011
All’adempimento previsto dal Dl 185/2008, la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, sono obbligate anche le Cooperative. Entro il prossimo 29 novembre, le società di capitali e di persone, le società semplici, le società cooperative, le società in liquidazione, le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie devono comunicare al Registro imprese il proprio indirizzo Pec. Il mancato rispetto del termine comporta una sanzione che può variare da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro. La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa: sul sito www.registroimprese.it. E’ disponibile una procedura semplificata online che consente di effettuare l’adempimento in modo più rapido. In base ai chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico, nella comunicazione può essere indicato l’indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, di un’altra società cui l’impresa obbligata all’adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata.
Lo Statuto delle Imprese agevola l’avvio d’impresa
Avviare un’impresa è più snello e veloce con lo Statuto delle Imprese. Imprenditori e pubbliche amministrazioni vengono messi sullo stesso piano. In caso di avvio di nuova attività, se si rispettano norme e requisiti resi noti tramite le Camere di Commercio (art. 8 dello Statuto), l’inizio dell’attività avverrà con la certezza che non saranno richiesti ulteriori adempimenti (art. 9). Solo qualora sussistano dubbi circa il possesso di un presupposto, l’ente pubblico può chiedere chiarimenti, ma non più di una volta e per un periodo massimo di trenta giorni. Se l’attività è già iniziata, perché soggetta solo a Scia, l’amministrazione non può disporre sospensioni né irrogare sanzioni, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti. In altre parole l’ente pubblico dovrà attendere la fine del procedimento e le eventuali controdeduzioni della parte, per adottare un provvedimento di diniego e di chiusura.
Lavoro: incentivi all’assunzione dei lavoratori disoccupati o in mobilità
Il Cassetto previdenziale Aziende si arricchisce di una nuova funzionalità: la trasmissione delle richieste degli incentivi all’assunzione previsti dalla legge n. 407/90 e dalla legge n. 223/91. Così facendo le richieste saranno definite automaticamente entro un giorno, consentendo l’immediato godimento dell’incentivo. I controlli circa la veridicità delle attestazioni rese dai datori di lavoro e dai lavoratori saranno effettuati solamente a posteriori i controlli. Interessati alla nuova funzionalità sono i datori di lavoro e gli intermediari abilitati e delegati a svolgere in nome e per conto dei datori gli adempimenti nei confronti dell’INPS (circolare 28/10/2011, n. 140).
Le novità del ricorso tributario
La proposizione del ricorso tributario è ricco di novità e adempimenti che richiedono molta attenzione. Gli avvisi di accertamento possono essere esecutivi o tradizionali. Gli avvisi esecutivi sono quelli che si concludono con l’intimazione a pagare le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso; in difetto, l’agente della riscossione provvederà al recupero senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. La proposizione del ricorso per gli avvisi di accertamento tradizionali necessita la notifica della cartella di pagamento contenente l’addebito dell’iscrizione a ruolo provvisoria. Qualunque atto impugnabile (cartella di pagamento, avvisi di accertamento, diniego di rimborso, eccetera) deve essere opposto, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ad eccezione del solo ricorso contro il silenzio rifiuto a un’istanza di rimborso del contribuente, che può essere proposto decorsi 90 giorni dall’istanza e sino a 10 anni dalla stessa. Il termine di 60 giorni è allungato di 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. Se la scadenza ordinaria cade durante il periodo feriale (1° agosto – 15 settembre), il calcolo del termine è interrotto per tutto il periodo stesso, a prescindere dalla natura dell’atto contro cui si vuole ricorrere.
Privacy: destinato a scomparire il Documento Programmatico sulla Sicurezza
Destinato a scomparire per imprese, professionisti, enti pubblici il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Niente più tutela della riservatezza per le imprese, pubbliche amministrazioni e per le persone giuridiche, tranne nel settore delle comunicazioni elettroniche e quindi enti e imprese rimangono tutelati da telefonate e comunicazioni indesiderate. Lo prevede la bozza del Decreto Sviluppo, approvata dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, che modifica la Legge sulla privacy, D.Lgs. n. 196 del 2003. La novità più importante è, dunque, la soppressione dell’obbligo di tenere il DPS aggiornato e la soppressione vale sia per le imprese, sia per i professionisti. Dulcis in fundo, scompare la possibilità di applicazione delle sanzioni amministrative e penali per omessa adozione del Documento programmatico sulla sicurezza. Restano soltanto le sanzioni per la violazione degli altri adempimenti in materia di sicurezza privacy.
LAVORO: la retribuzione virtuale in edilizia
Con il messaggio n. 14377 del 11/07/2011, l’Inps afferma che nel caso di mancato adeguamento dei contributi dovuti rispetto alla retribuzione virtuale l’ispettore deve applicare le sanzioni previste per l’ipotesi di evasione, in virtù del fatto che detto comportamento, salvo il caso di mero errore di calcolo, può trovare ragione nella intenzionalità di versare i contributi o premi in maniera inferiore a quella dovuta, atteso che la retribuzione spettante al lavoratore non è correlabile al predetto adeguamento.
DECRETO SVILUPPO: i controlli unificati alle imprese
Il Decreto sviluppo unifica i controlli amministrativi alle piccole e medie imprese, anche sulla base dello scambio delle informazioni contenute nelle banche dati dei soggetti coinvolti nelle verifiche. L’art. 7 del Dl 70/2011, infatti, prevede che i controlli amministrativi in forma di accesso svolti dagli organi del ministero dell’Economia, della Guardia di Finanza, del Ministero del Lavoro e degli istituti previdenziali devono essere unificati e devono essere operati al massimo con cadenza semestrale. Ciascun accesso nelle aziende più piccole (in contabilità semplificata) non potrà durare per più di 15 giorni. Viene estesa alle ispezioni in materia contributiva la previsione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente. Sarà assicurato che ciascun organo di vigilanza informi gli altri dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse tutti gli elementi acquisiti che possono risultare utili alle attività di controllo di rispettiva competenza. Gli inadempimenti al decreto potranno costituire provvedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti.
UNICO 2011: anche quest’anno proroga pagamenti
Anche quest’anno l’Agenzia delle entrate ha confermato lo slittamento delle scadenze del pagamento delle imposte da UNICO: si potrà versare fino al 6 luglio 2011 senza alcun aggravio di interessi; dal 7 luglio al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Già prevista inoltre la consueta proroga di Ferragosto: gli adempimenti con scadenza tra l’1/8 e il 20/8 possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
CEDOLARE SECCA: opzione a doppio binario
Opzione a doppio binario per la cedolare: in caso di contratto già registrato, la scelta dovrà essere fatta in sede di dichiarazione dei redditi 2012 per il 2011; per i contratti i cui termini di registrazione scadono tra il 7 aprile e il 6 giugno, la scelta dovrà essere fatta entro il 6 giugno; per i contratti la cui registrazione scade successivamente al 6 giugno, valgono le regole ordinarie, secondo cui l’opzione si effettua all’atto dell’esecuzione di tale adempimento. Possono scegliere l’imposizione sostitutiva anche i soggetti con contratti scaduti o risolti al 7 aprile ovvero già rinnovati a tale data, sempre manifestando la decisione nella dichiarazione 2012 per il 2011. In tutti i casi in cui l’opzione è differita alla dichiarazione dell’anno successivo resta ferma l’esigenza che il contribuente versi già dal 2011 gli acconti della cedolare. Non è ammesso il ravvedimento operoso, trattandosi di adempimenti legati a opzioni per regimi facoltativi, se si omette di esercitare l’opzione per un contratto da registrare dopo il 7 aprile, per il 2011 non sarà più possibile l’applicazione della cedolare.
LAVORO: la violazione oggetto di diffida sposta in avanti le sanzioni
Una interpretazione estensiva del Ministero del lavoro in materia di collegato al lavoro, sposta in avanti il conteggio delle sanzioni ridotte delle violazioni oggetto di diffida. La circolare 10/2011 ha stabilito che il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 16 della legge 689/81 trova applicazione per l’intero verbale di accertamento, a prescindere dalle violazioni accertate dallo stesso verbale. Nei casi in cui gli ispettori, con il medesimo verbale, abbiano diffidato il trasgressore per alcune inadempienze e per altre comminato la sanzione, il pagamento in misura ridotta potrà essere eseguito entro 105 giorni dalla notifica dello stesso verbale: ai 60 giorni previsti dalla legge 689 si aggiungono anche i 45 che la legge 183 ha previsto per ottemperare alla diffida. Il termine può però ridursi a 75 giorni se il verbale contiene una sola diffida cosiddetta “ora per allora”. Quest’ultima si riferisce ad adempimenti che l’azienda ha omesso nei termini previsti ma ha provveduto a porre in essere successivamente, anche se tardivamente, in maniera spontanea in un periodo che precede l’accertamento ispettivo.
ADEMPIMENTI: i bonus assunzioni vogliono la comunicazione entro il 31 marzo
Entro il 31 marzo i datori di lavoro ammessi a beneficiare del credito d‘imposta sulle assunzioni devono presentare la comunicazione annuale del mantenimento del livello occupazionale. Sono interessati i datori di lavoro autorizzati nel 2008, nel 2009 o nel 2010 a godere, anche parzialmente, del credito d’imposta (333 euro/mese, elevati a 416 euro per le donne proporzionali per i part-time) per le assunzioni effettuate in soprannumero nel 2008 nelle prescritte aree svantaggiate. La comunicazione, da redigere sul modello C/IAL, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate: la prova è costituita dalla ricevuta.
NUOVI ADEMPIMENTI: le comunicazioni IVA a partire dal 31 ottobre 2011
Il nuovo adempimento, la comunicazione telematica IVA per le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro che, per il 2011, partirà il prossimo 31 ottobre, sarà un nuovo onere per imprese e professionisti, sia a livello amministrativo sia a livello economico. In primo luogo le imprese dovranno recuperare il codice fiscale dei clienti, in particolare di quelli privati, nella cui sede hanno conclusione l’affare. Diversamente da quanto enunciato nell’art. 21 DL 78/2010 sarà un’operazione gravosa. Per il 2011 i commercianti al minuto, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro che saranno effettuate dopo il prossimo 30 aprile, dovranno richiedere e memorizzare il codice fiscale dei clienti privati; per farlo occorrerà un sistema di memorizzazione dei dati di queste cessioni che successivamente permetterà di ricavare l’elenco dei clienti e delle operazioni per la trasmissione telematica. Le imprese e i professionisti dovranno comunicare i corrispettivi inerenti i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti periodici, se i limiti sono pari o superiori a quelli previsti dal decreto. Per farlo sarà necessario legare le fatture registrate introducendo una codificazione dedicata a questa necessità. Tutte operazioni che comporteranno un aggravio di costi amministrativi necessari all’implementazione dei programmi.
ABRUZZO: da gennaio riprendono gli adempimenti contributivi e fiscali
Il 20 dicembre scade il periodo di sospensione per il versamento di imposte e contributi a favore dei terremotati abruzzesi. Da gennaio si riprende l’iter dei versamenti. I contribuenti con sede legale o residenza nei comuni all’interno della zona colpita dal sisma inizieranno i versamenti che potranno essere dilazionati fino ad un massimo di 120 rate mensili senza sanzioni e senza interessi.
SICUREZZA DEL LAVORO: dal 1° gennaio 2011 sarà operativo l’obbligo valutazione rischi da stress
Dal 1° gennaio prossimo la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato diventa operativa. I datori pubblici e privati dovranno esaminare le fonti di rischio da stress e inserirle nel documento aziendale. La commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro, istituita presso il ministero del Welfare, ha approvato nella riunione del 17 novembre le linee guida che serviranno per gli adempimenti previsti dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del testo unico sulla sicurezza (DL n. 81/08). Le imprese hanno più tempo per adeguarsi, ma è consigliabile programmare per tempo le operazioni per non correre il rischio di trovarsi impreparate all’avvio dell’adempimento.
LOTTA ALL’EVASIONE: le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva
La manovra estiva (DL 78/2010) ha introdotto l’obbligo di comunicare in via telematica le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3.000 euro. Nel forum Lavoro del 17 novembre, il direttore delle Entrate Attilio Befera ha anticipato che le comunicazioni non dovranno essere effettuate per ogni operazione superiore al limite indicato, ma saranno cumulative. Il calendario di attuazione non è ancora chiarito, come pure le modalità attuative: sarà un provvedimento dello stesso direttore a renderlo noto. I professionisti del settore sono in fermento, il ritardo potrebbe portare disagi alle case software per la predisposizione degli applicativi, agli stessi professionisti che dovranno studiare, evidenziare i dubbi e le soluzioni, alle Entrate di rispondere con le circolari interpretative. Considerando i vari adempimenti di cui ormai si è oberati, si rischia un accavallamento.
ADEMPIMENTI 2011: l’opzione per l’Iva di gruppo viaggia in telematico
Dal 2011 spariranno i modelli cartacei Iva 26 e Iva 26-bis, le opzioni per la liquidazione dell’Iva di gruppo e per comunicare le variazioni nella composizione del gruppo saranno comunicate in un unico modello da presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica consentirà di evitare l’invio delle copie ai singoli uffici competenti per le società controllate se diversi da quello della controllante. La scadenza per l‘opzione è il 16 febbraio di ogni anno, mentre le modifiche devono essere comunicate entro 30 giorni. Il modello è composto da un frontespizio e da due quadri (A e B). La dichiarazione vale per l’anno solare e, se non intervengono variazioni che fanno venir meno il requisito nel corso del periodo, è vincolante per l’intero anno per tutte le società partecipanti.
UNICO 2010: i termini di scadenza
Lo spostamento al 5 ottobre della presentazione di Unico 2010, Iva 2010, Irap 2010 non è stata una proroga, ma solo un differimento tecnico dovuto al guasto di servizio. Lo precisa l’Agenzia delle entrate. Importante è la sottolineatura dell’evento, perché tutti gli adempimenti fiscali con scadenza successiva al 30 settembre, connessi al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, dovranno essere eseguiti facendo riferimento a questa data. Resta valida la data del 5 ottobre per tutti quegli adempimenti eseguibili entro il 30 settembre ma spostati secondo la cronaca dei fatti successi: quindi anche i versamenti fatti tramite il servizio telematico. Alcuni esempi di scadenze connesse sono: la consegna della dichiarazione in originale e firmata con annessa ricevuta telematica al cliente, le dichiarazioni non presentate che devono essere trasmesse entro 90 gg. dal termine di scadenza, cioè dal 30 settembre.
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