Accertamento
Controlli su assegni al nucleo familiare riferiti agli anni 2008 e 2009
L’attività di verifica amministrativa sarà rivolta a far emergere eventuali indebiti sugli importi posti a conguaglio a titolo di assegni al nucleo familiare. In particolare, saranno verificate: le dichiarazioni reddituali rilasciate dal lavoratore con il modello ANF/DIP; se le comunicazioni Emens e/o i conguagli contributivi siano coerenti con quanto dichiarato dal lavoratore; se i conguagli effettuati dall’azienda trovano materiale riscontro nelle prestazioni erogate al lavoratore.
Il redditometro presentato ieri dall’Agenzia delle entrate
Il redditometro presentato ieri dall’Agenzia delle entrate rappresenterà il punto di partenza di una manovra più articolata chiamata “accertamento”. Servirà a selezionare le posizioni ritenute a rischio da sottoporre poi a controlli. All’accertamento vero e proprio ci penserà un nuovo software allo studio dell’Amministrazione finanziaria. La selezione avverrà attraverso circa 100 voci di spesa organizzate in sette categorie. Tra le voci si segnalano anche l’acquisto di elettrodomestici, gli abbonamenti alla pay-tv, il gioco online e i preziosi. Per l’attribuzione al contribuente del reddito presumibile, le spese verranno pesate a seconda della tipologia di famiglia, articolate in 5 aree territoriali. Selezionate le posizioni a rischio, gli uffici fiscali avvieranno il contraddittorio con i contribuenti, prima con una forma snella piuttosto che con un vero e proprio invito a presentarsi all’ufficio a dare spiegazioni. Saranno richiesti i dati sulla ricchezza mobiliare non registrata e quelli relativi al risparmio che il fisco non possiede.
Tia e Tassa rifiuti hanno prescrizioni diverse
Tia e Tassa rifiuti sono tributi differenti e pertanto sono soggetti a regole diverse e prescrizioni diverse. La Tia (tariffa di igiene ambientale) viene interpretata diversamente dalla Corte Costituzionale e dal Ministero delle finanze. Secondo la prima è una Tarsu (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) diversamente denominata; secondo il Ministero (circolare 11 novembre 2010, n. 3/DF) è il prezzo che si paga in cambio della rimozione dei rifiuti. Quale che sia la sua natura la prescrizione dei relativi crediti è quinquennale. La Tarsu, invece, è una tassa soggetta ad obblighi di dichiarazione e di accertamento da parte dell’Ufficio. Il Comune ha potere di accertamento fino al 31 dicembre dell’anno successivo quello cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione. Ipotizzando una richiesta di tributo per controversie pendenti del periodo gennaio 2005, la Tia ha maturato la prescrizione il 1° gennaio 2011, la Tarsu la matura il 31 dicembre 2011.
Per gli studi di settore è rilevante la concorrenza
Ai fini dell’accertamento da studi di settore è rilevante la diminuzione dei ricavi che subisce il contribuente a causa della concorrenza. Lo asserisce la sentenza n. 193 del 9 settembre 2011 della CTR di Bari. Nella stessa sentenza si afferma, anche, che l’Amministrazione non può sostenere un aumento di reddito se in azienda sono presenti soci e familiari che prestano la loro attività lavorativa senza compenso.
Accertamenti esecutivi: non sarà più notificata la cartella esattoriale
Dal 1′ ottobre 2011 gli accertamenti che vengono notificati (relativi agli anni d’imposta dal 2007) sono già esecutivi e dunque non saranno più notificate le cartelle esattoriali giacché l’atto diventa esecutivo una volta trascorsi i termini per presentare ricorso.
Rilevano sia la sospensione feriale sia l’eventuale proposizione dell’istanza di adesione.
Queste possibilità spostano i termini per la presentazione del ricorso con ovvie conseguenze anche per il pagamento di quanto dovuto.
Per i vecchi accertamenti, cioè quelli notificati fino al 30 settembre 2011, restano valide le regole della notifica dell’avviso di accertamento, della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella esattoriale.
Secondo la Cassazione è nullo l’avviso di accertamento se non rispetta i termini previsti dallo Statuto del Contribuente
La sentenza n. 18906 del 16 settembre 2011 – Corte di Cassazione – afferma la nullità dell’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione Finanziaria prima di sessanta giorni dall’acquisizione delle informazioni raccolte presso il contribuente dalla Guardia di Finanza. Il termine è così previsto dall’art. 12 dello Statuto del Contribuente.
Redditometro: la sua valenza è limitata al periodo precedente quello dell’accertamento
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma (456/2011) asserisce che la valenza del redditometro come misuratore della capacità di spesa del contribuente è solo per il periodo che precede l’anno d’imposta che forma oggetto di accertamento. È invece illegittimo l’atto impositivo che si basa sulle spese incrementative del patrimonio sostenute negli anni successivi a quello soggetto a verifica.
ACCERTAMENTO: da ottobre l’avviso di accertamento è subito esecutivo
In base alle novità contenute nel Dl 98/2011 (legge 111/2011) e Dl 70/2011 (legge 106/2011), l’avviso di accertamento diventa subito esecutivo. Dal prossimo 1° ottobre gli accertamenti emessi, relativi a periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007, saranno immediatamente esecutivi in mancanza di pagamento e decorsi i termini per la proposizione del ricorso; dovranno contenere l’avvertimento che, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine per il pagamento, l’incasso delle somme richieste sarà affidata agli agenti per la riscossione. Sono previste delle norme a tutela del contribuente: è stata introdotta una sospensione generalizzata e automatica delle attività di recupero coattivo di 180 giorni decorrente dal momento in cui vi è l’affidamento del carico tributario all’agente per la riscossione; è stato modificato l’articolo 15 del Dpr n. 602/1973 disponendo una riduzione delle somme provvisorie da versare in pendenza di ricorso che passano dal 50% al 30% dei tributi accertati dall’ufficio con l’atto impugnato; è stato introdotto il comma 5 bis all’articolo 47 del Dl n. 546/1992, che prevede, senza alcuna sanzione in caso di inadempimento, che le istanze di sospensione giudiziale debbano essere decise dai giudici tributari entro 180 giorni dalla loro presentazione.
CONTENZIOSO la maxi sanzione a garanzia per somme superiori a 50.000 euro
La manovra economica ha istituito nuove regole circa l’obbligo di garanzia per somme superiori a 50.000 euro nell’accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento e conciliazione giudiziale. A partire dagli atti perfezionati dal 7 luglio, il D.L. n. 98/2011 ha soppresso l’obbligo della garanzia anche per dette somme. La contropartita è che in caso di mancato versamento di una qualsiasi delle rate diverse dalla prima entro il termine per il pagamento della rata successiva, l’ufficio iscrive a ruolo l’intero importo residuo, con applicazione in misura doppia della sanzione per omesso versamento. Le controversie con il Fisco si perfezionano con il pagamento immediato dell’intero importo dovuto ovvero con il solo versamento della prima rata. Seguendo la regola si ha diritto alla riduzione della sanzione (ad un sesto o ad un quarto o al 40 per cento, a seconda dei casi) e alla eventuale rideterminazione dell’imposta. I ritardi nel pagamento non superiori a tre mesi non compromettono la rateazione. Nel caso sarà applicabile la sanzione ordinaria del 30 per cento sul tributo non versato, come prevede l’art. 13 del Dl n. 471/1997.
CONSULTA: i documenti contabili vanno conservati per otto anni
La sentenza della Corte Costituzionale n. 247 depositata ieri, 25 luglio 2011, chiarisce che i documenti contabili vanno conservati per almeno otto anni dopo la presentazione della dichiarazione. La pronuncia fa seguito all’ordinanza di remissione della Ctp di Napoli, la quale aveva posto un problema di incostituzionalità della norma introdotta dal Dl 223/2006 in fatto di raddoppio dei termini di decadenza dell’azione di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva in presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia in base all’art. 331 del Codice di procedura penale. Secondo la Ctp napoletana l’incostituzionalità emergeva quando la segnalazione di reato per una violazione relativa a un determinato periodo di imposta fosse stata effettuata in una data successiva al termine di decadenza ordinario dell’accertamento per quel medesimo periodo. La Consulta ha invece ritenuto questo raddoppio pienamente legittimo in quanto non si tratta di una riapertura o proroga di termini scaduti né di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, ma di termini fissati direttamente dalla legge senza che all’amministrazione sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione.
STUDI DI SETTORE: necessario il contraddittorio per contrastare la rettifica degli studi
Per il contrasto alle rettifiche derivanti dall’applicazione degli studi di settore è sempre necessario ricorrere al contraddittorio; anzi … è proprio il basamento della procedura di accertamento. E’ quanto si evince dalla lettura della circolare 19/2010 dell’Agenzia delle entrate, che ha ripreso l’orientamento espresso dalle sezioni Unite della Cassazione con le sentenze numeri 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009. “La procedura di accertamento tributario fondata sull’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, essendo necessario che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una grave incongruenza”. Il contraddittorio rappresenta il punto di incontro tra le parti, dove, grazie agli opportuni chiarimenti e giustificazioni, il contribuente può “adeguare” i risultati reddituali emergenti dall’elaborazione statistica degli studi di settore alla concreta realtà economica dell’attività svolta.
ACCERTAMENTO: la rivalutazione dei terreni
L’affrancamento dei terreni è una decisione revocabile, così recita la sentenza 71/66/2011 della Ctr Lombardia sezione di Brescia. L’operazione di rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni prevista dall’art. 7 della Finanziaria 2002, è completamente facoltativa. Il caso in esame, che ha portato al dettato della sentenza, ha preso spunto dalla scelta fatta da un contribuente di rideterminare il valore di acquisto di terreni di proprietà in prospettiva che potessero divenire edificabili. Dopo avere versato la prima rata dell’imposta sostitutiva (4% del valore di perizia giurata) e compilata la sezione X del quadro RM del modello Unico, aveva omesso il pagamento delle residue rate, manifestando espressamente la propria volontà di revocare la scelta iniziale mediante presentazione nel corso dell’anno successivo di un’istanza di rimborso della prima rata già versata.
ACCERTAMENTO: omissioni sui costi Black-List sanabili con la dichiarazione integrativa
Secondo la Commissione Tributaria del Veneto (sentenza n.38/11), l’omissione sui costi Black-List è sanabile anche a verifica conclusa e con la presentazione di una dichiarazione integrativa. A differenza del ravvedimento operoso, ai fini della validità della dichiarazione integrativa, non è richiesta la condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, ed è sempre ammessa la deduzione dei costi sostenuti per acquisti effettuati presso aziende di Paesi a fiscalità privilegiata, anche se l’interesse economico venga dimostrato in secondo grado di giudizio.
MANOVRA ECONOMICA: alcune misure in arrivo
Le misure varate dal Governo per la manovra economica puntano a ridurre il contenzioso pendente e a limitare quello futuro. Alcuni punti cardine: condono per chiudere le liti fiscali fino a 20mila euro; rinvio dell’accertamento esecutivo a partire dal 1° ottobre; obbligo di cercare la mediazione con le Entrate prima di andare davanti al giudice. In tema di riscossione, a tutti i presunti evasori sarà imposto di pagare prima della sentenza almeno un terzo delle somme contestate dal fisco. Passando alla sanatoria delle liti fiscali, si congelano fino al 30 giugno 2012 le controversie per importi fino a 20mila euro (al netto di interessi e sanzioni) in cui sia parte l’agenzia delle Entrate. Le condizioni sono le stesse stabilite dal condono del 2002: a seconda del risultato del processo di primo grado, basterà versare dal 10% al 50% delle somme pretese dal fisco. Per gli importi oltre i 20mila euro rimarrà l’immediato ricorso al giudice, con tempi contingentati sulle richieste di sospensiva.
CONTRIBUZIONE: L’INPS al setaccio di nuovi contribuenti
Sono in corso le verifiche Inps sui professionisti. In particolare si controllano i professionisti che nel quadro RE del modello PF anno 2006 hanno dichiarato redditi superiori a 50mila euro e che non risultano contribuenti di una Cassa professionale. A tutti gli interessanti è stata inviata una lettera con l’invito a pagare i contributi dovuti alla Gestione separata. L’obbligo contributivo a una Cassa professionale, spiega la direzione centrale Entrate dell’Inps, può venir meno, facendo scattare l’obbligo alla contribuzione previdenziale della Gestione separata. Se la persona chiede di essere cancellata perché, ad esempio, sostiene di aver pagato alla Cassa professionale di appartenenza o spiega che ancora non l’ha fatto ma lo dovrà fare, l’Inps prima provvede ad annullare l’accertamento, quindi segnala il caso anche alla Cassa, in modo tale che l’ente privato possa recuperare i contributi non versati.
ACCERTAMENTO: secondo una sentenza della Ctp di Sondrio il redditometro va accompagnato da verifiche sostanziali
La sentenza n. 24/2/11 del 25 marzo 2011 – Ctp di Sondrio – si occupa del redditometro e della sua “forza” nell’accertamento. La Commissione, nel caso di un contribuente che aveva subito un accertamento da redditometro per il possesso di due auto e due abitazioni, una principale e una a disposizione, che documentava il mantenimento di detti beni con la copertura nella capacità reddituale del nucleo familiare e finanziamenti erogati dalle banche, contestando, altresì, la nullità dell’atto per una insanabile carenza nella motivazione dello stesso, ha dato ragione al contribuente accettando il ricorso. L’accertamento da redditometro, basandosi su una presunzione semplice di maggior capacità reddituale, deve obbligatoriamente essere accompagnato da verifiche sostanziali in merito alla capacità contributiva del soggetto verificato.
ACCERTAMENTO: legittimo lo stop alla lite per l’adesione
Nel procedimento per l’accertamento con adesione, in base all’art. 2 del D.Lgs. n. 218/97, non è irragionevole prevedere un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione. La previsione è idonea a consentire “un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione” (risoluzione n. 159/E 11/11/99), durante il quale ufficio e contribuente hanno modo di valutare la situazione e condurre le trattative. Il verbale negativo, che constata il mancato accordo tra le parti, non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione. L’ordinanza della Corte Costituzionale (n. 140 del 6 aprile 2011), spiega che “il procedimento è finalizzato a prevenire l’impugnazione dell’atto di accertamento tributario notificato, favorendo l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia”. E’ quindi corretto sospendere i termini dell’impugnazione per novanta giorni, in virtù della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, anche dopo la formalizzazione del mancato accordo e l’abbandono del procedimento.
CASSAZIONE: i coefficienti di ricarico per attività stagionale
Secondo la sentenza n. 12586/2011 della Corte di cassazione, in caso di svolgimento di un’attività imprenditoriale stagionale, quindi caratterizzata da un andamento disomogeneo delle vendite nel corso del periodo di imposta, l’Amministrazione non può applicare, ai fini dell’accertamento, una percentuale di ricarico rilevata in un solo giorno, per l’intero periodo. Il contribuente deve comunque provare l’esistenza del carattere di discontinuità dei ricavi dell’attività esercitata.
ACCERTAMENTO: alla ricerca delle “case fantasma”
Caccia aperta agli evasori “immobiliari”: diventa operativa l’intesa fra Guardia di Finanza e Agenzia del Territorio. Con la sinergia delle banche dati e delle risorse umane le due istituzioni opereranno in modo incisivo sull’evasione immobiliare. Il primo capitolo del provvedimento diramato dal III Reparto Operazioni del Comando generale è dedicato all’individuazione delle case fantasma, il cui termine per la regolarizzazione è scaduto lo scorso 2 maggio. Su richiesta dell’Agenzia verranno forniti dati e informazioni dalle banche dati del Corpo, così da individuare i titolari dei diritti reali: sono molti i proprietari di “case fantasma” che non sanno di esserlo (eredi legittimi, particelle dimenticate e non volturate, ecc..). La Guardia di Finanza, grazie al suo radicamento sul territorio è in grado di scoprire queste situazioni; uno degli strumenti più utili al fine è la disponibilità delle utenze di gas, luce e acqua, che di regola indicano chi sia davvero il padrone dell’immobile.
IRAP: le sanzioni sono sempre applicabili
La Corte di Cassazione (ordinanza 19/5/2011, n. 11096) chiarisce, in tema di IRAP, che l’incertezza interpretativa sulle norme dell’accertamento comporta sempre il pagamento della sanzione. La disapplicazione delle sanzioni è viceversa possibile nel caso in cui l’eventuale dubbio applicativo riguardi la modalità di calcolo del tributo.
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