Accertamento
Pubblicate le bozze degli studi di settore per Unico 2012
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le bozze dei modelli “studi di settore” da allegare al prossimo modello Unico 2012. Una delle novità che vogliamo segnalare riguarda i contribuenti “ex minimi” e le imprese che si occupano di affitto di aziende. Per questi soggetti lo studio di settore dell’attività prevalente, non può essere utilizzato in fase di accertamento, ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Accertamento esecutivo: la nuova procedura di riscossione
L’accertamento esecutivo (L. 122/2010) è operativo dal 1° ottobre 2011. Dal 1° gennaio 2012 la regola è che l’avviso di accertamento assolve sia la funzione impositiva, sia quella esattiva. La novità vuole la scomparsa della cartella di pagamento: l’atto acquisisce la valenza di titolo esecutivo, decorsi i termini per proporre ricorso (60 gg. dalla notifica, salvo i casi di sospensione del termine), contendo, anche, l’esplicita intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro il medesimo termine. Dopo ulteriori 30 gg., in caso di mancato pagamento, viene incaricato all’Agente della riscossione per l’esecuzione forzata delle somme maggiorate dell’aggio pari al 9%.
Accertamento: controlli IVA per le sanatorie Legge 289/2002 (condoni)
La circolare dell’Agenzia delle entrate 1/E del 13 gennaio 2012 fornisce indicazioni sulla linea di condotta da tenere in relazione alle verifiche nei confronti di chi ha aderito ai condoni 2002. Le annualità coperte dalle sanatorie previste dalla legge 289/2002, per le quali non sono ancora decaduti i termini per l’accertamento, raddoppiati dall’esistenza di violazioni penali, saranno controllate qualora gli uffici dispongano di specifici elementi probatori delle violazioni stesse. Il raddoppio dei termini è stato disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247, depositata il 25 luglio 2011, la giurisprudenza comunitaria ha considerato illegittimo il “condono tombale” in materia di IVA. Detto questo si precisa che i dati relativi ai condoni non possono in nessun caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l’obbligo di denuncia e la correlata riespansione del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni stesse.
La risposta al questionario del contribuente inverte l’onere della prova al Fisco
Se il contribuente risponde al questionario dell’Amministrazione Finanziaria e fornisce poi altre informazioni, in sede di contenzioso, tocca all’ufficio provare l’incompletezza e l’idoneità delle notizie fornite e che quanto comunicato prima non sia più utilizzabile.
Peraltro, le singole indicazioni richieste nelle risposte del questionario non devono necessariamente essere esatte.
L’ufficio delle Entrate aveva contestato dei costi deducibili invitando il contribuente a rispondere a un questionario, adempimento prontamente eseguito dallo stesso contribuente.
Nonostante ciò, è stato emesso l’accertamento fiscale poiché il citato contribuente non ha risposto correttamente ad alcune domande.
A questo punto, l’atto impositivo viene impugnato di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale che, tuttavia, respinge l’istanza.
La decisione viene poi ribaltata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha annullato l’avviso di accertamento.
Tale decisione favorevole al contribuente è adesso stata confermata dalla Corte di Cassazione che ha, così, respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Accertamento: l’onere probatorio spetta al Fisco
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 263 del 12 gennaio 2011, sancisce che l’onere della prova, in caso di contraddittorio derivante da accertamento delle imposte sui redditi attraverso la richiesta di informazioni e documenti tramite questionario, spetta al Fisco. Esattamente: “è l’Amministrazione finanziaria a dover contestare in modo specifico la completezza, la veridicità, l’idoneità probatoria, la qualificazione giuridica del fatto rappresentato, la correttezza in termini di effettiva deducibilità dei costi documentati”. Solo dopo questa fase può sorgere, in capo al contribuente, l’onere di fornire le prove che smentiscano le contestazioni dell’Ufficio.
Accertamento: decadenza triennale IVA per l’atto già registrato
La CTR dell’Umbria – sezione 1 – sentenza n. 227 del 24 novembre 2011, attesta la decadenza triennale del poter di accertamento IVA per gli atti già registrati. Il caso si riferisce alla cessione di ramo d’azienda assoggettata precedentemente a imposta di registro con atto regolarmente registrato. Dopo circa cinque anni, un altro ufficio, nel corso di un controllo all’impresa cedente, ha riqualificato l’operazione quale cessione di beni soggetta ad IVA e non di ramo di azienda. Il contribuente impugnava la rettifica eccependo la decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate in virtù del principio dell’alternatività IVA/registro, che prevede, una volta registrato l’atto ed assoggettato ad imposta di registro, la rettifica eventualmente entro tre anni (art. 76 del DPR 131/1986). La commissione tributaria regionale ha accolto la tesi del contribuente.
Accertamento IRAP alla società non valido? Allora non è dovuta nemmeno la maggiore IRPEF del socio
Niente accertamento fiscale di maggiori redditi al socio se il giudice ha annullato la rettifica Irap alla società di appartenenza: lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24049 del 16 novembre 2011, secondo cui non risultando in capo alla società di persone incassi non contabilizzati, “manca il fatto economico per la ripresa a tassazione in danno del socio”.
Ciò poiché “i principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva, stabiliti dagli artt. 3, 97 e 53 Cost., impongono, al fisco, anche in difetto di un’espressa previsione legislativa, un vincolo rispetto ad accertamenti definitivi sul valore degli stessi fatti economici effettuati ai fini dell’applicazione di altro tributo, quando le singole leggi d’imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione”.
In sostanza, l’Irap è un imposta sul reddito, se questa non è più dovuta su incassi non contabilizzati, allora non è dovuta neppure l’Irpef in capo ai soci.
Accertamento: il raddoppio dei termini è circoscritto a chi ha commesso l’illecito penale
Secondo la CTP di Brindisi – sentenza n. 194/3/11- il raddoppio dei termini per l’accertamento non si applica automaticamente ai soci di una società di capitali per il recupero del maggior reddito di partecipazione se la violazione della normativa fiscale ha comportato la denuncia penale dell’amministratore.
Accertamento: le nuove regole dell’esecutività
Un doppio binario per gli atti dell’Agenzia delle entrate in arrivo in questi giorni ai contribuenti. Alcuni osservano le nuove disposizioni sull’esecutività, altri le vecchie. Sono esclusi dalle nuove regole gli atti di adesione che non sono preceduti dalla notifica dell’atto di accertamento (adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, per esempio). In caso di rateizzazione, se il contribuente “dimentica” di pagare la rata successiva alla prima entro il termine previsto, l’ufficio provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme residue, con la sanzione del 30% elevata al doppio sull’importo dovuto a titolo di tributo. Diverso è il caso in cui il contribuente abbia ricevuto in questi giorni un atto di accertamento esecutivo. In questa fattispecie entrano in gioco tutte le nuove regole, l’atto assume una triplice valenza: impositiva, esecutiva e di precetto. Se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, trovando l’accordo con il Fisco, con il pagamento della prima rata la definizione risulterà perfezionata.
In presenza di avvenuta cancellazione dal registro delle imprese niente accertamento fiscale alla società?
Se la società è stata cancellata definitivamente dal Registro delle Imprese, l’Agenzia delle Entrate non può notificare l’accertamento ad una azienda ormai inesistente, neppure al suo liquidatore, anche se l’azienda avesse ancora debiti con l’Amministrazione finanziaria. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22863 del 3 novembre 2011: la cancellazione dal registro delle imprese equivale alla “estinzione irreversibile della società” anche in relazione ai debiti che l’Amministrazione finanziaria non potrà più richiedere neppure al liquidatore a meno che non riesca a provare che questo ha agito con dolo o colpa. E’ dunque nulla la cartella di pagamento notificata, poiché non può essere emessa se il soggetto non è più esistente.
Controlli su assegni al nucleo familiare riferiti agli anni 2008 e 2009
L’attività di verifica amministrativa sarà rivolta a far emergere eventuali indebiti sugli importi posti a conguaglio a titolo di assegni al nucleo familiare. In particolare, saranno verificate: le dichiarazioni reddituali rilasciate dal lavoratore con il modello ANF/DIP; se le comunicazioni Emens e/o i conguagli contributivi siano coerenti con quanto dichiarato dal lavoratore; se i conguagli effettuati dall’azienda trovano materiale riscontro nelle prestazioni erogate al lavoratore.
Il redditometro presentato ieri dall’Agenzia delle entrate
Il redditometro presentato ieri dall’Agenzia delle entrate rappresenterà il punto di partenza di una manovra più articolata chiamata “accertamento”. Servirà a selezionare le posizioni ritenute a rischio da sottoporre poi a controlli. All’accertamento vero e proprio ci penserà un nuovo software allo studio dell’Amministrazione finanziaria. La selezione avverrà attraverso circa 100 voci di spesa organizzate in sette categorie. Tra le voci si segnalano anche l’acquisto di elettrodomestici, gli abbonamenti alla pay-tv, il gioco online e i preziosi. Per l’attribuzione al contribuente del reddito presumibile, le spese verranno pesate a seconda della tipologia di famiglia, articolate in 5 aree territoriali. Selezionate le posizioni a rischio, gli uffici fiscali avvieranno il contraddittorio con i contribuenti, prima con una forma snella piuttosto che con un vero e proprio invito a presentarsi all’ufficio a dare spiegazioni. Saranno richiesti i dati sulla ricchezza mobiliare non registrata e quelli relativi al risparmio che il fisco non possiede.
Tia e Tassa rifiuti hanno prescrizioni diverse
Tia e Tassa rifiuti sono tributi differenti e pertanto sono soggetti a regole diverse e prescrizioni diverse. La Tia (tariffa di igiene ambientale) viene interpretata diversamente dalla Corte Costituzionale e dal Ministero delle finanze. Secondo la prima è una Tarsu (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) diversamente denominata; secondo il Ministero (circolare 11 novembre 2010, n. 3/DF) è il prezzo che si paga in cambio della rimozione dei rifiuti. Quale che sia la sua natura la prescrizione dei relativi crediti è quinquennale. La Tarsu, invece, è una tassa soggetta ad obblighi di dichiarazione e di accertamento da parte dell’Ufficio. Il Comune ha potere di accertamento fino al 31 dicembre dell’anno successivo quello cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione. Ipotizzando una richiesta di tributo per controversie pendenti del periodo gennaio 2005, la Tia ha maturato la prescrizione il 1° gennaio 2011, la Tarsu la matura il 31 dicembre 2011.
Per gli studi di settore è rilevante la concorrenza
Ai fini dell’accertamento da studi di settore è rilevante la diminuzione dei ricavi che subisce il contribuente a causa della concorrenza. Lo asserisce la sentenza n. 193 del 9 settembre 2011 della CTR di Bari. Nella stessa sentenza si afferma, anche, che l’Amministrazione non può sostenere un aumento di reddito se in azienda sono presenti soci e familiari che prestano la loro attività lavorativa senza compenso.
Accertamenti esecutivi: non sarà più notificata la cartella esattoriale
Dal 1′ ottobre 2011 gli accertamenti che vengono notificati (relativi agli anni d’imposta dal 2007) sono già esecutivi e dunque non saranno più notificate le cartelle esattoriali giacché l’atto diventa esecutivo una volta trascorsi i termini per presentare ricorso.
Rilevano sia la sospensione feriale sia l’eventuale proposizione dell’istanza di adesione.
Queste possibilità spostano i termini per la presentazione del ricorso con ovvie conseguenze anche per il pagamento di quanto dovuto.
Per i vecchi accertamenti, cioè quelli notificati fino al 30 settembre 2011, restano valide le regole della notifica dell’avviso di accertamento, della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella esattoriale.
Secondo la Cassazione è nullo l’avviso di accertamento se non rispetta i termini previsti dallo Statuto del Contribuente
La sentenza n. 18906 del 16 settembre 2011 – Corte di Cassazione – afferma la nullità dell’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione Finanziaria prima di sessanta giorni dall’acquisizione delle informazioni raccolte presso il contribuente dalla Guardia di Finanza. Il termine è così previsto dall’art. 12 dello Statuto del Contribuente.
Redditometro: la sua valenza è limitata al periodo precedente quello dell’accertamento
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma (456/2011) asserisce che la valenza del redditometro come misuratore della capacità di spesa del contribuente è solo per il periodo che precede l’anno d’imposta che forma oggetto di accertamento. È invece illegittimo l’atto impositivo che si basa sulle spese incrementative del patrimonio sostenute negli anni successivi a quello soggetto a verifica.
ACCERTAMENTO: da ottobre l’avviso di accertamento è subito esecutivo
In base alle novità contenute nel Dl 98/2011 (legge 111/2011) e Dl 70/2011 (legge 106/2011), l’avviso di accertamento diventa subito esecutivo. Dal prossimo 1° ottobre gli accertamenti emessi, relativi a periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007, saranno immediatamente esecutivi in mancanza di pagamento e decorsi i termini per la proposizione del ricorso; dovranno contenere l’avvertimento che, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine per il pagamento, l’incasso delle somme richieste sarà affidata agli agenti per la riscossione. Sono previste delle norme a tutela del contribuente: è stata introdotta una sospensione generalizzata e automatica delle attività di recupero coattivo di 180 giorni decorrente dal momento in cui vi è l’affidamento del carico tributario all’agente per la riscossione; è stato modificato l’articolo 15 del Dpr n. 602/1973 disponendo una riduzione delle somme provvisorie da versare in pendenza di ricorso che passano dal 50% al 30% dei tributi accertati dall’ufficio con l’atto impugnato; è stato introdotto il comma 5 bis all’articolo 47 del Dl n. 546/1992, che prevede, senza alcuna sanzione in caso di inadempimento, che le istanze di sospensione giudiziale debbano essere decise dai giudici tributari entro 180 giorni dalla loro presentazione.
CONTENZIOSO la maxi sanzione a garanzia per somme superiori a 50.000 euro
La manovra economica ha istituito nuove regole circa l’obbligo di garanzia per somme superiori a 50.000 euro nell’accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento e conciliazione giudiziale. A partire dagli atti perfezionati dal 7 luglio, il D.L. n. 98/2011 ha soppresso l’obbligo della garanzia anche per dette somme. La contropartita è che in caso di mancato versamento di una qualsiasi delle rate diverse dalla prima entro il termine per il pagamento della rata successiva, l’ufficio iscrive a ruolo l’intero importo residuo, con applicazione in misura doppia della sanzione per omesso versamento. Le controversie con il Fisco si perfezionano con il pagamento immediato dell’intero importo dovuto ovvero con il solo versamento della prima rata. Seguendo la regola si ha diritto alla riduzione della sanzione (ad un sesto o ad un quarto o al 40 per cento, a seconda dei casi) e alla eventuale rideterminazione dell’imposta. I ritardi nel pagamento non superiori a tre mesi non compromettono la rateazione. Nel caso sarà applicabile la sanzione ordinaria del 30 per cento sul tributo non versato, come prevede l’art. 13 del Dl n. 471/1997.
CONSULTA: i documenti contabili vanno conservati per otto anni
La sentenza della Corte Costituzionale n. 247 depositata ieri, 25 luglio 2011, chiarisce che i documenti contabili vanno conservati per almeno otto anni dopo la presentazione della dichiarazione. La pronuncia fa seguito all’ordinanza di remissione della Ctp di Napoli, la quale aveva posto un problema di incostituzionalità della norma introdotta dal Dl 223/2006 in fatto di raddoppio dei termini di decadenza dell’azione di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva in presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia in base all’art. 331 del Codice di procedura penale. Secondo la Ctp napoletana l’incostituzionalità emergeva quando la segnalazione di reato per una violazione relativa a un determinato periodo di imposta fosse stata effettuata in una data successiva al termine di decadenza ordinario dell’accertamento per quel medesimo periodo. La Consulta ha invece ritenuto questo raddoppio pienamente legittimo in quanto non si tratta di una riapertura o proroga di termini scaduti né di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, ma di termini fissati direttamente dalla legge senza che all’amministrazione sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione.
Search
Link Principali
Site Links
Ultimi Articoli
Archivio
- febbraio 2012
- gennaio 2012
- dicembre 2011
- novembre 2011
- ottobre 2011
- settembre 2011
- agosto 2011
- luglio 2011
- giugno 2011
- maggio 2011
- aprile 2011
- marzo 2011
- febbraio 2011
- gennaio 2011
- dicembre 2010
- novembre 2010
- ottobre 2010
- settembre 2010
- agosto 2010
- luglio 2010
- giugno 2010
- maggio 2010
- aprile 2010
- marzo 2010
- febbraio 2010
- gennaio 2010
- dicembre 2009
- novembre 2009
- ottobre 2009
- settembre 2009
- agosto 2009
- luglio 2009
- giugno 2009
- maggio 2009
- aprile 2009
- marzo 2009
- febbraio 2009
- gennaio 2009
- dicembre 2008
- novembre 2008
- ottobre 2008
- settembre 2008