Accertamento analitico-induttivo
Studi di settore: la preclusione degli accertamenti induttivi e la doppia congruità
La manovra Monti ha abrogato l’art. 10, c. 4-bis, della legge 146/1998 che prevedeva la doppia congruità per precludere l’accertamento analitico-induttivo. In base a quel vecchio articolo la condizione per non incorrere negli accertamenti analitico-induttivi da parte del Fisco era che i contribuenti congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore lo fossero anche in relazione al periodo d’imposta precedente. Il Dl 201/2011 ha ora bloccato tutti gli accertamenti analitico presuntivi di cui all’art. 39, c. 1, lett. d), DPR 600/1973 e all’art. 54, c. 2, DPR. 633/1972, con l’eliminazione di qualsiasi tipo di franchigia e l’abolizione anche della doppia congruità. Il periodo da cui è operativa la novità è il 2011. In occasione del Telefisco l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale disposizione ha natura procedimentale, atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati, ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta, sino al 2010, ancora accertabili.
Accertamento: la forfetizzazione dei costi
La Corte di Cassazione (sentenza n. 1166 del 27 gennaio 2012) ha stabilito che, qualora il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e l’Amministrazione proceda con il metodo induttivo all’accertamento del reddito, quest’ultima deve tener conto anche dei componenti negativi di reddito emersi dagli accertamenti compiuti. Le limitazioni previste dall’art. 74, in materia di prova dei costi e oneri ai fini dell’accertamento analitico/induttivo, non trovano applicazione, poiché la norma disciplina il caso di dichiarazione presentata infedele e non omessa.
Soci “trasparenti” e studi di settore
La manovra Monti ha previsto una serie di agevolazioni per chi risulta congruo e coerente agli studi di settore: esclusione dall’accertamento analitico–induttivo; l’accertamento sintetico è possibile solo se il reddito complessivo supera quello dichiarato di un terzo; riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. La condizione per godere di questi benefici è compilare fedelmente i modelli degli studi di settore. La lettura della norma dispone i benefici a favore dei soggetti esercenti ditta individuale o attività professionale. Dubbi restano sull’inclusione dei “soci trasparenti”. L’Agenzia delle entrate, intervenuta in merito, esclude i “soci trasparenti” dall’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo. Più precisamente, secondo l’Agenzia, la lettera C dell’art. 10 del Dl n. 201/2011 è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito. Sono esclusi, pertanto, i soci di società trasparenti.
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