Short selling e le distruzioni finanziarie

martedì, agosto 16th, 2011 | Articoli a pagamento

Era ora. Le operazioni di Short Selling o Vendita allo scoperto sono state bloccate.

Il nostro Paese assieme alla Francia, Spagna e Belgio, ha scelto di adottare misure restrittive sulle vendite allo scoperto, accogliendo l’invito/richiesta di Esma, l’autorità dell’Unione Europea per il controllo dei mercati.

Dai vari Paesi, è emersa la volontà di stabilire una coesa collaborazione, tra le varie authority nazionali.

Come sempre, quando si affronta un argomento di natura finanziaria, specie in questo periodo, il “mondo” dei pensatori, si divide, nello specifico sulle operazioni di Short Selling, tra chi sostiene che favoriscano la speculazione (in Germania, queste operazioni sono bloccate da oltre un anno in quanto, ritenute “operazioni di finanza distruttiva”) con l’obiettivo di ridimensionare il valore del titolo e incassare, al momento dell’acquisto prospettico, una rigorosa plusvalenza, e chi, invece, sostiene che simili operazioni, abbiano un impatto irrilevante sul mercato. salvo qualche eccezione, come nel 2008, quando, negli USA, a seguito del fallimento della Lehman Brothers, furono adottate misure protettive, in funzione di calmierare le persistenti e pesanti perdite finanziarie di Borsa.

Una domanda corre d’obbligo: questo blocco può essere esteso a tutte le azioni o solo ed esclusivamente a quella di tipologia finanziaria di titoli o meglio ancora, questa misura protettiva, sarà applicata a tutte le vendite allo scoperto oppure a quelle, dove il preventivo prestito non avviene?

Per comprendere meglio l’argomento che stiamo trattando, ritengo, opportuno, succintamente spiegarlo.

Nella compravendita azionaria normale succede che, una qualsiasi persona, acquista un titolo, salvo rivenderlo, successivamente, lucrando, se nel frattempo il prezzo del titolo acquistato sia salito.

Se un soggetto presuppone l’aumento del valore di un’azione, può comprarla e venderla quando il prezzo sarà salito e quindi ritenuto positivo e ottimale, ottenendo una plusvalenza. Se, viceversa, lo stesso soggetto pensa a una diminuzione del valore della stessa azione, allora la situazione si rende più complessa, poiché deve essere analizzata bene, per capire com’è possibile lucrare, in una situazione, che in prima battuta e paradossalmente, sembra negativa.

Allora, il soggetto interessato cerca di capire l’alea e la tempistica della procedura, per affrontare una simile operazione. Ecco, allora, che il tutto è assimilato a una scommessa: il soggetto prevede che il prezzo di un’azione scenda, nasce la finta vendita, meglio conosciuta come vendita allo scoperto (short selling), che significa vendere un’azione di cui non si ha la proprietà e quindi che non si possiede, con l’intento di comprarla quando il prezzo sarà più basso. Ma attenzione, perché vendere qualcosa che non si possiede, produce o meglio, genera un rischio potenziale per l’acquirente che riceve, in cambio, una promessa della cosa di cui era intenzionato acquistare.  Qualora il soggetto, acquisti un’azione da un altro soggetto, il venditore di quell’azione sarà liquidato contestualmente la conclusione dell’affare ovvero dopo alcuni giorni dalla transazione svolta.  Viceversa, se il soggetto paga cash e contestualmente diviene detentore delle azioni, non si determina alcun rischio per le parti, ma se il soggetto vende un’azione che non possiede, la conclusione della transazione diventa delicata e complessa, poiché si regola il rapporto finanziario con  l’acquirente dell’azione il quale riceve, in cambio, solo la promessa che diventerà titolare delle azioni in futuro.

Questo post è protetto da password. Per leggerlo inserire la password qui sotto:


Inserire la propria password per visualizzare i commenti