SCUDO FISCALE: ulteriori chiarimenti della Agenzia delle entrate nella circolare 49/E
L’Agenzia interviene ancora con chiarimenti sullo scudo fiscale. In merito alla dichiarazione riservata si precisa che l’intermediario deve restituire la copia soltanto dopo l’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria e, in caso di rimpatrio, soltanto dopo aver ricevuto in deposito le attività emerse; se cause oggettive impediscono l’emersione delle attività entro il 15 dicembre 2009, il contribuente dovrà presentare una successiva dichiarazione riservata indicando l’importo delle attività effettivamente rimpatriate o regolarizzate per le quali lo scudo produce i suoi effetti, anche nel caso sia intervenuta un’attività di controllo tra la prima e la seconda dichiarazione riservata. Se si è presentata la dichiarazione di emersione entro il 28 ottobre (data di approvazione del nuovo modello) questa è valida a tutti gli effetti, a meno che non ci sia necessità di integrarla per segnalare la presenza di cause che ostacolano il contestuale rimpatrio o regolarizzazione.
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