ORDINI PROFESSIONALI: un’ultima chance per gli abilitati
Scade ad aprile il periodo transitorio per iscriversi all’ordine dei consulenti del lavoro. L’art. 5-ter della legge n. 46/2007 in materia di norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro ha modificato il titolo di studio valido ai fini dell’accesso alla professione. Il titolo di studi richiesto è la laurea triennale, magistrale o quadriennale vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline: economia, giurisprudenza e scienze politiche. Sono stati previsti due periodi transitori a partire dall’11 aprile 2007 per consentire a chi si trova a cavallo tra vecchia e nuova disciplina di non vanificare i periodi di praticantato e l’abilitazione ottenuta: fino al 12 aprile 2010 per i consulenti che abbiano già conseguito l’abilitazione, ma non hanno ancora provveduto all’iscrizione all’Ordine dei consulenti del lavoro; fino al 31 dicembre 2013 per sostenere l’esame di abilitazione per chi alla data dell’11 aprile 2007 aveva già iniziato il periodo di praticantato pur non possedendo la laurea.
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