LAVORO: la Cassazione è intervenuta sull’obbligo di fedeltà del lavoratore anche dopo il licenziamento
Seguendo un orientamento già consolidato, la Cassazione afferma che anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della sua ricostituzione possono assumere rilevanza disciplinare. Occorre però distinguere tra obblighi scaturenti dal sinallagma contrattuale e doveri extracontrattuali, derivanti dall’articolo 2043 c.c. o da norme penali. Su questi ultimi in nessun caso può influire la cessazione del rapporto, perché essi non trovano la loro fonte nel sinallagma contrattuale, e quindi la violazione di tali doveri rileva sempre, anche se posta in essere dopo la cessazione del rapporto, mentre gli obblighi scaturenti dal contratto rimangono a carico del lavoratore per un suo obbligo di coerenza con la volontà di proseguire il rapporto espressa con l’impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti motivati dallo scopo di reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione di fatto non più corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell’ambito della propria professionalità e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza.
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