LAVORO: indennità di maternità in sostituzione dell’indennità di disoccupazione
In tema di tutela delle lavoratrici madri è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21121/2009. In merito si legge: “qualora l’astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio decorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto, anziché all’indennità di disoccupazione, all’indennità di maternità per tutto il periodo previsto per l’astensione dal lavoro, anche se nel frattempo è scaduto il limite entro il quale avrebbe avuto diritto all’indennità di disoccupazione ove tale indennità non fosse stata sostituita dall’indennità di maternità”.
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