LAVORO: in caso di licenziamento per scarso rendimento l’onere della prova è a carico del datore
In caso di licenziamento per scarso rendimento del lavoratore (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), è al datore di lavoro che spetta l’onere della prova, e non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione, lo asserisce la Cassazione nella sentenza n. 7398 del 26 marzo 2010. Per i giudici di merito, la prova dovrà tener conto del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell’incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell’impresa e dei fattori socio-ambientali.
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