LA CASSAZIONE SUI CONTENZIOSI
Secondo un’interpretazione della Corte di Cassazione (sentenza 20068), il giudice, nei contenziosi in corso relativi a vicende connesse al condono, del 1991 come del 2002, deve disapplicare le regole sulla sanatoria in quanto contrarie alla normativa comunitaria. Ciò comporta come conseguenza che non vanno ritenute valide le varie definizioni. La decisione parte dall’asserita invalidità della definizione delle liti pendenti effettuata da un contribuente che dopo l’istanza non aveva versato il dovuto. Per la Commissione provinciale e regionale aveva ragione il contribuente, perchè per la validità della definizione non era necessario il pagamento, potendo, l’amministrazione, esigerlo coattivamente. La Cassazione ha rilevato che nelle more doveva farsi riferimento alla sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-132/06) la quale non consente di ritenere compatibile con la normativa comunitaria Iva, non solo le definizioni oggetto della pronuncia dei giudici europei (condono tombale e integrativa semplice) ma anche altri provvedimenti di condono aventi portata diversa come la definizione delle liti pendenti anche se previste da altre norme.
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