IRAP: ancora incertezze sull’applicabilità alle mini-imprese
In procinto dell’avvicinarsi della prima data utile al versamento IRAP, il 16 giugno, dalle associazioni di categoria arriva la richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulla portata e le conseguenze interpretative della sentenza n. 12111- Corte di Cassazione – pronunciata un anno fa per promotori finanziari e agenti di commercio. Se per i professionisti privi di “autonoma organizzazione” si è infatti consolidata la lettura che li esclude dall’applicazione del tributo, sulle altre attività, soprattutto artigianali, svolte comunque senza l’impiego di dipendenti e con beni strumentali minimi esistono ancora margini di incertezza. L’Agenzia delle entrate, dopo essere intervenuta per i piccoli professionisti sta monitorando la situazione e potrebbe agire in via amministrativa qualora dovessero sopraggiungere altre decisioni favorevoli ai contribuenti. La Cassazione, lo scorso anno, aveva parlato di “un’area grigia tra il territorio dell’impresa e il territorio del lavoro autonomo”, riferendosi allo svolgimento delle attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del Codice civile, le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d’impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. Secondo i giudici di legittimità se si considerassero ai fini IRAP come attività di impresa, “l’imposta non troverebbe corrispondenza nella sua ratio, e finirebbe per colpire una base fittizia, un fatto non reale”.
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