IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA RATA NON INVALIDA IL CONDONO
La Ctr di Ancona si pronuncia in merito al ritardato pagamento di una o più rate del condono. All’uopo boccia il Fisco, che si era già espresso sulla materia, e considera valido il condono anche se qualche rata è stata pagata in ritardo (sentenza 53/06/09 del 4 luglio 2008, depositata il 16 febbraio 2009). Nel caso, il contribuente ha commesso un errore “scusabile”, infatti il saldo effettuato in ritardo rientra tra gli errori scusabili. Viene, pertanto, confermata la sentenza 187/01/06 del 21 settembre 2006, depositata il 18 gennaio 2007, emessa dalla prima sezione della Commissione tributaria di Ascoli Piceno, e posto rimedio all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate (risol. 125/E del 12 agosto 2005), in base alla quale era penalizzato chi si era avvalso della rottamazione delle cartelle con il forfait del 25%, pagando il residuo dopo il 16 aprile 2004, e che invalidava la sanatoria costringendo il contrbuente a pagare l’intero importo della cartella.
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