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	<title>Studio Baratello</title>
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	<description>&#34;IL&#34; Commercialista a Venezia</description>
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		<title>FEDERALISMO FISCALE &#8211; Da Venezia una prospettiva per l’Italia</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/federalismo-fiscale-da-venezia-una-prospettiva-litalia-2/</link>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>

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		<description><![CDATA[Finalmente disponibile online: FEDERALISMO FISCALE &#8211; Da Venezia una prospettiva per l’Italia ( DOWNLOAD ) A cura del Delegato del Sindaco al Federalismo fiscale dott. Maurizio Baratello IL FEDERALISMO: analisi, ricerche e proposte Prefazione Se è vero che il Federalismo è un “foedus”, un’alleanza tra soggetti diversi laddove comune è l’intento di riorganizzare un qualcosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p id="top" />Finalmente disponibile online:</p>
<p>FEDERALISMO FISCALE &#8211; Da Venezia una prospettiva per l’Italia ( <a title="FEDERALISMO FISCALE" href="http://www.studiobaratello.it/Federalismo.zip" target="_self">DOWNLOAD</a> )</p>
<p><em>A cura del</em></p>
<p><em>Delegato del Sindaco al Federalismo fiscale</em></p>
<p><em>dott. Maurizio Baratello</em></p>
<p><span><strong>IL FEDERALISMO: </strong></span><strong>analisi, ricerche e proposte</strong></p>
<div><strong><strong>Prefazione</strong><span><strong> </strong></span></strong></div>
<p><strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>Se è vero che il Federalismo è un “</em></span><span style="font-weight: normal;"><em>foedus”</em></span><span style="font-weight: normal;"><em>, un’alleanza tra soggetti diversi </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>laddove comune è l’intento di riorganizzare un qualcosa che si chiama “Stato”, è </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>pur vero, che questa alleanza deve essere vera, consapevole di ciò che si </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>prefigge raggiungere e cambiare, neutra da spinte politiche di parte, per non </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>inficiare le identità su cui poggia l’idea guida della riforma dello Stato </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>centrale. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>Fiumi di parole, hanno attraversato l’argomento del Federalismo, focalizzandolo </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>sulla riforma del titolo V della Costituzione ed elaborando ipotesi di </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>cambiamento basate più sull’informatizzazione dell’ente territoriale, piuttosto </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>che affrontare una radicale riforma di cambiamento. </em></span></p>
<p> </p>
<p></strong></p>
<p>Per continuare la lettura, scarica il documento intero in formato PDF, disponibile a questo <a title="FEDERALISMO FISCALE" href="http://www.studiobaratello.it/Federalismo.zip" target="_self">link</a><a>.</a></p>
<p><a></a></p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Si avvia alla conclusione la fase sperimentale del Redditometro</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/si-avvia-alla-conclusione-la-fase-sperimentale-del-redditometro/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/si-avvia-alla-conclusione-la-fase-sperimentale-del-redditometro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[Software per livello reddito atteso]]></category>
		<category><![CDATA[Verifica patrimoniale del contribuente]]></category>

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		<description><![CDATA[Il direttore dell'Agenzia delle entrate Befera ha comunicato che il nuovo redditometro da marzo potrebbe uscire dalla fase sperimentale. L'utilizzo dello strumento avrà due fasi distinte: durante la prima fase servirà a selezionare le posizioni a rischio, nella seconda fase servirà come strumento di accertamento. Come già sappiamo, verrà messo a disposizione del contribuente un software utile a verificare la propria posizione e il livello di reddito atteso. Sulla base del risultato il contribuente potrà regolarsi per "sistemare" la sua posizione in dichiarazione dei redditi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Il direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate Befera ha comunicato che il nuovo redditometro da marzo potrebbe uscire dalla fase sperimentale. L&#8217;utilizzo dello strumento avrà due fasi distinte: durante la prima fase servirà a selezionare le posizioni a rischio, nella seconda fase servirà come strumento di accertamento. Come già sappiamo, verrà messo a disposizione del contribuente un software utile a verificare la propria posizione e il livello di reddito atteso. Sulla base del risultato il contribuente potrà regolarsi per &#8220;sistemare&#8221; la sua posizione in dichiarazione dei redditi.</p>
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		<title>CIG: trasmissioni online</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Modalità di presentazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Le domande di Cassa Integrazione Ordinaria edilizia e industria si presentano solo online. E' stata attivata la modalità di presentazione telematica. Al fine di rendere graduale il passaggio dalle vecchie modalità alle nuove telematiche era possibile presentare le domande ancora con le vecchie modalità fino al 1° febbraio 2012. E' quindi confermata la conclusione di detto periodo e l'avvio della presentazione telematica in via esclusiva a partire da quella data.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Le domande di Cassa Integrazione Ordinaria edilizia e industria si presentano solo online. E&#8217; stata attivata la modalità di presentazione telematica. Al fine di rendere graduale il passaggio dalle vecchie modalità alle nuove telematiche era possibile presentare le domande ancora con le vecchie modalità fino al 1° febbraio 2012. E&#8217; quindi confermata la conclusione di detto periodo e l&#8217;avvio della presentazione telematica in via esclusiva a partire da quella data.</p>
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		<title>Cassazione: risponde Equitalia della cartella nulla</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/cassazione-risponde-equitalia-della-cartella-nulla/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[RISCOSSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notifica]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[La sentenza n. 1532 del 2 febbraio 2012 della Corte di Cassazione si esprime a sfavore di Equitalia, condannandola al pagamento delle spese, in merito al giudizio di una cartella nulla. Nella sentenza si asserisce che la nullità della cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell’atto presupposto, può essere eccepita dal contribuente indifferentemente contro l’amministrazione o la società di riscossione, non sussistendo il litisconsorzio necessario. Il fatto: il giudizio era stato proposto dall’Ente impositore contro una sentenza della CTR Toscana, che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche. Dette cartelle erano state recapitate senza che la società di riscossione avesse prima proceduto alla notifica degli atti impositivi ad esse presupposti. Equitalia puntava sull’erroneità della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto la legittimazione passiva del concessionario per la riscossione. Riteneva che l’agente può essere parte del giudizio solo quando la contestazione abbia ad oggetto la validità o la regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti. La Corte ha osservato che: “in materia tributaria, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo; l'azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo”.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 1532 del 2 febbraio 2012 della Corte di Cassazione si esprime a sfavore di Equitalia, condannandola al pagamento delle spese, in merito al giudizio di una cartella nulla. Nella sentenza si asserisce che la nullità della cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell’atto presupposto, può essere eccepita dal contribuente indifferentemente contro l’amministrazione o la società di riscossione, non sussistendo il litisconsorzio necessario. Il fatto: il giudizio era stato proposto dall’Ente impositore contro una sentenza della CTR Toscana, che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche. Dette cartelle erano state recapitate senza che la società di riscossione avesse prima proceduto alla notifica degli atti impositivi ad esse presupposti. Equitalia puntava sull’erroneità della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto la legittimazione passiva del concessionario per la riscossione. Riteneva che l’agente può essere parte del giudizio solo quando la contestazione abbia ad oggetto la validità o la regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti. La Corte ha osservato che: “in materia tributaria, l&#8217;omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell&#8217;atto successivo; l&#8217;azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell&#8217;ente creditore o del concessionario alla riscossione, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell&#8217;ente medesimo”.</p>
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		<title>Online la versione definitiva di Unico Enc 2012</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/online-la-versione-definitiva-di-unico-enc-2012/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/online-la-versione-definitiva-di-unico-enc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Unico 2012]]></category>

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		<description><![CDATA[Il direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 9043/2012 del 31 gennaio 2012, ha approvato il modello definitivo di dichiarazione Unico 2012 ENC con le relative istruzioni. Il modello è utilizzabile dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e soggetti non residenti ed equiparati. Nella versione definitiva si confermano integrazioni e i ritocchi, già presenti nella bozza, resisi necessari a seguito delle numerose novità normative intervenute lo scorso anno.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Il direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 9043/2012 del 31 gennaio 2012, ha approvato il modello definitivo di dichiarazione Unico 2012 ENC con le relative istruzioni. Il modello è utilizzabile dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e soggetti non residenti ed equiparati. Nella versione definitiva si confermano integrazioni e i ritocchi, già presenti nella bozza, resisi necessari a seguito delle numerose novità normative intervenute lo scorso anno.</p>
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		<title>Cassazione penale: la mancata realizzazione del bene oggetto di finanziamento agevolato</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/cassazione-penale-la-mancata-realizzazione-del-bene-oggetto-di-finanziamento-agevolato/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Mancata realizzazione opere finanziate]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di cassazione (sentenza n. 2892 del 24 gennaio 2012) chiarisce che, nell’ipotesi di finanziamenti finalizzati alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali, i soci dell’azienda rispondono del danno verso l’amministrazione erogatrice in caso di mancata realizzazione del progetto. La condanna per truffa aggravata arriva a carico di una Spa nei cui confronti la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia aveva stanziato aiuti agli investimenti, consistenti in agevolazioni sui mutui stipulati tra imprese e istituti bancari convenzionati con l’amministrazione stessa. In particolare, la società aveva ottenuto un mutuo agevolato per l’acquisto di un prefabbricato per il deposito di attrezzature e per l’acquisto di vari macchinari. In sede di verifica, un funzionario dell’Istituto di credito si accorgeva dell’assenza in azienda dei macchinari oggetto di finanziamento. Da qui la denuncia e la condanna da parte dei giudici di Cassazione.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">La Corte di cassazione (sentenza n. 2892 del 24 gennaio 2012) chiarisce che, nell’ipotesi di finanziamenti finalizzati alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali, i soci dell’azienda rispondono del danno verso l’amministrazione erogatrice in caso di mancata realizzazione del progetto. La condanna per truffa aggravata arriva a carico di una Spa nei cui confronti la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia aveva stanziato aiuti agli investimenti, consistenti in agevolazioni sui mutui stipulati tra imprese e istituti bancari convenzionati con l’amministrazione stessa. In particolare, la società aveva ottenuto un mutuo agevolato per l’acquisto di un prefabbricato per il deposito di attrezzature e per l’acquisto di vari macchinari. In sede di verifica, un funzionario dell’Istituto di credito si accorgeva dell’assenza in azienda dei macchinari oggetto di finanziamento. Da qui la denuncia e la condanna da parte dei giudici di Cassazione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Chiarimenti sulla compensazione delle perdite</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/chiarimenti-sulla-compensazione-delle-perdite/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/chiarimenti-sulla-compensazione-delle-perdite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazione perdite]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Dl 98/2011 ha modificato il trattamento delle perdite pregresse, ora, anche se maturate anteriormente all’entrata in vigore del decreto, possono essere riportate a nuovo senza alcun limite temporale. C’è differenza tra perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta e perdite  maturate successivamente. Nel primo caso possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi fino a concorrenza del reddito imponibile di ciascuno di essi, nel secondo caso possono essere portate in diminuzione del reddito dei periodi successivi fino all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi. La circolare Assonime n. 33/2011 aveva ipotizzato la convenienza ad utilizzare prioritariamente le perdite integrali e solo dopo le perdite con il tetto dell’80%. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’ordine di utilizzo delle perdite è lasciato alla libera decisione della società, precisando che se si usano entrambe le tipologie, l’80% (tetto per le perdite limitate) si calcola sul reddito lordo (prima dell’utilizzo delle perdite integrali), e comunque fino a concorrenza del reddito imponibile.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Il Dl 98/2011 ha modificato il trattamento delle perdite pregresse, ora, anche se maturate anteriormente all’entrata in vigore del decreto, possono essere riportate a nuovo senza alcun limite temporale. C’è differenza tra perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta e perdite  maturate successivamente. Nel primo caso possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi fino a concorrenza del reddito imponibile di ciascuno di essi, nel secondo caso possono essere portate in diminuzione del reddito dei periodi successivi fino all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi. La circolare Assonime n. 33/2011 aveva ipotizzato la convenienza ad utilizzare prioritariamente le perdite integrali e solo dopo le perdite con il tetto dell’80%. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’ordine di utilizzo delle perdite è lasciato alla libera decisione della società, precisando che se si usano entrambe le tipologie, l’80% (tetto per le perdite limitate) si calcola sul reddito lordo (prima dell’utilizzo delle perdite integrali), e comunque fino a concorrenza del reddito imponibile.</p>
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		<item>
		<title>Tariffe professionali dei Commercialisti ancora liquidabili dagli Ordini</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/tariffe-professionali-dei-commercialisti-ancora-liquidabili-dagli-ordini/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe professionali]]></category>

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		<description><![CDATA[I Consigli degli Ordini dei Commercialisti possono continuare a liquidare le parcelle inerenti ad incarichi conclusi ed assunti dai professionisti prima dell’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24.1.2012), per i quali non sia stato preventivamente concordato con il cliente il compenso.
Ciò poiché l’art. 9 di tale decreto, che ha disposto l’abrogazione delle tariffe professionali (eliminando il tema delle tariffe dai principi di riforma degli ordinamenti professionali), non ha effetto retroattivo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">I Consigli degli Ordini dei Commercialisti possono continuare a liquidare le parcelle inerenti ad incarichi conclusi ed assunti dai professionisti prima dell’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24.1.2012), per i quali non sia stato preventivamente concordato con il cliente il compenso.<br />
Ciò poiché l’art. 9 di tale decreto, che ha disposto l’abrogazione delle tariffe professionali (eliminando il tema delle tariffe dai principi di riforma degli ordinamenti professionali), non ha effetto retroattivo.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Lotta all’evasione: scendono in campo i Comuni</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/lotta-allevasione-scendono-campo-comuni/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/lotta-allevasione-scendono-campo-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Lotta all'evasione]]></category>

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		<description><![CDATA[I Municipi si apprestano a scendere in campo per la lotta all’evasione. Passibili di controlli saranno: attività edili, artigiani, ambulanti, commercianti, possessori di beni immobili non denunciati al catasto. Il periodo interessato è il triennio 2012-2014. Come richiesto dall’Anci, lo strumento vincente potrebbe essere l’accesso alle banche dati, nonché l’invio delle segnalazioni all’Amministrazione finanziaria, Guardia di finanza e INPS. La contropartita prevista a favore degli Enti locali parte attiva nella lotta all’evasione sarà il 100% delle somme riscosse dei tributi statali.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">I Municipi si apprestano a scendere in campo per la lotta all’evasione. Passibili di controlli saranno: attività edili, artigiani, ambulanti, commercianti, possessori di beni immobili non denunciati al catasto. Il periodo interessato è il triennio 2012-2014. Come richiesto dall’Anci, lo strumento vincente potrebbe essere l’accesso alle banche dati, nonché l’invio delle segnalazioni all’Amministrazione finanziaria, Guardia di finanza e INPS. La contropartita prevista a favore degli Enti locali parte attiva nella lotta all’evasione sarà il 100% delle somme riscosse dei tributi statali.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Proroga della scadenza per la presentazione della domanda di sospensione delle rate di mutuo</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/proroga-della-scadenza-la-presentazione-della-domanda-di-sospensione-delle-rate-di-mutuo/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/proroga-della-scadenza-la-presentazione-della-domanda-di-sospensione-delle-rate-di-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo ABI e Associazione Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[Prorogata la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di sospensione delle rate del mutuo; lo ha deciso l’Associazione bancaria italiana e le Associazioni più rappresentative dei consumatori, in favore di coloro che si trovino in una situazione di momentanea difficoltà economica. Le motivazioni diffuse sono: “attesa di disamina delle possibili misure strutturali di sostegno alle famiglie”. Il nuovo termine è fissato al 31 luglio 2012; il 30 giugno 2012, invece, è la data entro la quale dovranno essersi verificati gli eventi che giustificano la sospensione. Alla sospensione delle rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito, avrà una durata di 12 mesi, anche nei confronti di coloro con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Prorogata la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di sospensione delle rate del mutuo; lo ha deciso l’Associazione bancaria italiana e le Associazioni più rappresentative dei consumatori, in favore di coloro che si trovino in una situazione di momentanea difficoltà economica. Le motivazioni diffuse sono: “attesa di disamina delle possibili misure strutturali di sostegno alle famiglie”. Il nuovo termine è fissato al 31 luglio 2012; il 30 giugno 2012, invece, è la data entro la quale dovranno essersi verificati gli eventi che giustificano la sospensione. Alla sospensione delle rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito, avrà una durata di 12 mesi, anche nei confronti di coloro con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Proroga dello spesometro per i contribuenti residenti nella zona del sisma d&#8217;Abruzzo</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/proroga-dello-spesometro-contribuenti-residenti-nella-zona-del-sisma-dabruzzo/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga]]></category>
		<category><![CDATA[Spesometro]]></category>

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		<description><![CDATA[Con un comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle entrate ha reso noto lo slittamento del termine per la presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per il 2010 (spesometro) a favore delle aziende ubicate nel territorio del sisma d’Abruzzo. La nuova scadenza è fissata al 16 marzo prossimo.

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			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Con un comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle entrate ha reso noto lo slittamento del termine per la presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per il 2010 (spesometro) a favore delle aziende ubicate nel territorio del sisma d’Abruzzo. La nuova scadenza è fissata al 16 marzo prossimo.</p>
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		<title>Bonus assunzioni: la proroga di un anno</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga]]></category>
		<category><![CDATA[Semplificazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Il bonus assunzioni viene prorogato di un anno. Il Dl sulle semplificazioni sposta al 14 maggio 2013 la scadenza entro la quale i datori di lavoro delle regioni: Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sicilia e Sardegna, possono assumere a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati vedendosi riconosciuto un credito nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti 12 mesi dopo l’assunzione dei lavoratori svantaggiati, e 24 nel caso di lavoratori molto svantaggiati. I primi sono lavoratori privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi, quelli privi di diploma di scuola media superiore o professionale, quelli che hanno superato i 50 anni, coloro che vivono soli con una o più persone a carico, quelli occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, lavoratori membri di una minoranza nazionale; i secondi sono lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Il bonus assunzioni viene prorogato di un anno. Il Dl sulle semplificazioni sposta al 14 maggio 2013 la scadenza entro la quale i datori di lavoro delle regioni: Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sicilia e Sardegna, possono assumere a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati vedendosi riconosciuto un credito nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti 12 mesi dopo l’assunzione dei lavoratori svantaggiati, e 24 nel caso di lavoratori molto svantaggiati. I primi sono lavoratori privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi, quelli privi di diploma di scuola media superiore o professionale, quelli che hanno superato i 50 anni, coloro che vivono soli con una o più persone a carico, quelli occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, lavoratori membri di una minoranza nazionale; i secondi sono lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.</p>
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		<title>Gestione separata INPS: aumento contributivo per il 2012</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/gestione-separata-inps-aumento-contributivo-il-2012/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Associati in partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contrbuzione 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione separata]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>

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		<description><![CDATA[Dall'1.1.2012 è scattato l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata Inps: dal 26,72% si è passati al 27,72%, di cui il 18,48 a carico del committente e il 9,24 a carico del lavoratore.
Per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione l’aliquota che fino allo scorso anno era del 17% è stata incrementata al 18% (12% a carico del committente e 6% a carico del lavoratore).
Come è solito, al versamento del 27,72% saranno tenuti i professionisti non iscritti a casse previdenziali previste dal proprio ordine professionale.
Per tali soggetti è scattata l’estensione delle prestazioni di malattia e maternità già previste per i lavoratori a progetto, per i quali, peraltro, è possibile il recupero di un 4% addebitabile in fattura al cliente.
Per gli associati in partecipazione, con apporto di solo lavoro, l’aliquota contributiva è del 27,72% ma viene suddivisa per il 15,25% a carico dell’associante e per il 12,47 a carico dell’associato.

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			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;1.1.2012 è scattato l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata Inps: dal 26,72% si è passati al 27,72%, di cui il 18,48 a carico del committente e il 9,24 a carico del lavoratore.<br />
Per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione l’aliquota che fino allo scorso anno era del 17% è stata incrementata al 18% (12% a carico del committente e 6% a carico del lavoratore).<br />
Come è solito, al versamento del 27,72% saranno tenuti i professionisti non iscritti a casse previdenziali previste dal proprio ordine professionale.<br />
Per tali soggetti è scattata l’estensione delle prestazioni di malattia e maternità già previste per i lavoratori a progetto, per i quali, peraltro, è possibile il recupero di un 4% addebitabile in fattura al cliente.<br />
Per gli associati in partecipazione, con apporto di solo lavoro, l’aliquota contributiva è del 27,72% ma viene suddivisa per il 15,25% a carico dell’associante e per il 12,47 a carico dell’associato.</p>
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		<item>
		<title>Studi professionali: confermata per il 2012 la detassazione sui premi di produttività</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/studi-professionali-confermata-il-2012-la-detassazione-sui-premi-di-produttivit/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Competitività]]></category>
		<category><![CDATA[Detassazione 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Imposta sostitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[Premi produttività]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo scorso 18 gennaio la Confprofessioni e le organizzazioni sindacali, hanno siglato l’accordo quadro finalizzato all’incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione delle imprese e degli studi professionali. Viene, pertanto, confermata fino al 31 dicembre 2012 l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti della retribuzione legate alla produttività. Si ricorda che l’agevolazione opera entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore di lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro lordi.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Lo scorso 18 gennaio la Confprofessioni e le organizzazioni sindacali, hanno siglato l’accordo quadro finalizzato all’incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione delle imprese e degli studi professionali. Viene, pertanto, confermata fino al 31 dicembre 2012 l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti della retribuzione legate alla produttività. Si ricorda che l’agevolazione opera entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore di lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro lordi.</p>
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		<item>
		<title>Adempimenti: più tempo per inviare l’impronta dei documenti tributari</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/adempimenti-pi-tempo-inviare-limpronta-dei-documenti-tributari/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/adempimenti-pi-tempo-inviare-limpronta-dei-documenti-tributari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Impronta documenti tributari]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito delle numerose difficoltà incontrate dagli operatori del settore nell’adempiere al termine per l’invio dell’impronta dei documenti tributari relativi alle annualità 2010 e pregresse, così come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2011, il termine originario del 31 gennaio 2012 è prorogato di 30 giorni. Il nuovo termine è il 1° marzo 2012.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">A seguito delle numerose difficoltà incontrate dagli operatori del settore nell’adempiere al termine per l’invio dell’impronta dei documenti tributari relativi alle annualità 2010 e pregresse, così come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2011, il termine originario del 31 gennaio 2012 è prorogato di 30 giorni. Il nuovo termine è il 1° marzo 2012.</p>
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		<item>
		<title>I &#8220;nuovi&#8221; scontrini fiscali</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/nuovi-scontrini-fiscali/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Carta termica]]></category>
		<category><![CDATA[Misuratori fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2012, cambiano le caratteristiche della carta da usare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali. Il provvedimento modifica le vecchie prescrizioni in vigore con il Dm del 23 marzo 1983 cambiando le caratteristiche fisico-meccaniche e della patina termosensibile della carta. Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali devono verificare che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono in maniera agevole l’identificazione. La carta termica ha ora un periodo di validità della durata di 5 anni; l’allegato E deve essere aggiornato almeno ogni 3 mesi. Le nuove norme entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia. Le vecchie certificazioni di conformità si potranno usare fino ad esaurimento scorte, e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2012, cambiano le caratteristiche della carta da usare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali. Il provvedimento modifica le vecchie prescrizioni in vigore con il Dm del 23 marzo 1983 cambiando le caratteristiche fisico-meccaniche e della patina termosensibile della carta. Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali devono verificare che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono in maniera agevole l’identificazione. La carta termica ha ora un periodo di validità della durata di 5 anni; l’allegato E deve essere aggiornato almeno ogni 3 mesi. Le nuove norme entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia. Le vecchie certificazioni di conformità si potranno usare fino ad esaurimento scorte, e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.</p>
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		<item>
		<title>Antiriciclaggio: da oggi il nuovo limite sull&#8217;utilizzo del contante</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/antiriciclaggio-da-oggi-il-nuovo-limite-sullutilizzo-del-contante/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Antiriciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Uso del contante]]></category>

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		<description><![CDATA[Da oggi sono operative le nuove norme sull’antiriciclaggio ed il limite all’utilizzo di denaro contante oltre la soglia di 1.000 euro; da oggi scattano, anche, le sanzioni in caso di infrazione. La violazione si configura ogniqualvolta venga trasferita una somma pari o superiore alla soglia fissata effettuata a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, anche per operazioni frazionate. Per le violazioni di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000 euro è disposta l’applicazione della sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito oppure dal 5% al 40% dell’importo trasferito nel caso di importi superiori a  50.000 euro; l’importo minimo è pari a  3.000 euro.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Da oggi sono operative le nuove norme sull’antiriciclaggio ed il limite all’utilizzo di denaro contante oltre la soglia di 1.000 euro; da oggi scattano, anche, le sanzioni in caso di infrazione. La violazione si configura ogniqualvolta venga trasferita una somma pari o superiore alla soglia fissata effettuata a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, anche per operazioni frazionate. Per le violazioni di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000 euro è disposta l’applicazione della sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito oppure dal 5% al 40% dell’importo trasferito nel caso di importi superiori a  50.000 euro; l’importo minimo è pari a  3.000 euro.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Dl 138/2011: l&#8217;uso dell&#8217;auto aziendale al socio dipendente della società</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/dl-1382011-luso-dellauto-aziendale-al-socio-dipendente-della-societ/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/dl-1382011-luso-dellauto-aziendale-al-socio-dipendente-della-societ/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Beni in uso al socio]]></category>
		<category><![CDATA[Corrispettivo annuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[Il Dl 138/2011 ha introdotto norme volte a regolamentare i beni che le imprese danno in uso ai soci. Dal periodo d’imposta in corso (2012) il socio utilizzatore sarà tassato sulla differenza tra valore di mercato e il corrispettivo del bene. Si tratta di un  reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. Per il concedente i relativi costi sono indeducibili se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. In caso di concessione in godimento di un’autovettura all’amministratore/socio e dipendente della società, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 67, c. 1, lett. h-ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all' artt. 51 del TUIR. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Il Dl 138/2011 ha introdotto norme volte a regolamentare i beni che le imprese danno in uso ai soci. Dal periodo d’imposta in corso (2012) il socio utilizzatore sarà tassato sulla differenza tra valore di mercato e il corrispettivo del bene. Si tratta di un  reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. Per il concedente i relativi costi sono indeducibili se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. In caso di concessione in godimento di un’autovettura all’amministratore/socio e dipendente della società, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non rientra nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 67, c. 1, lett. h-ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all&#8217; artt. 51 del TUIR.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La flessibilità dell&#8217;IMU</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/la-flessibilit-dellimu/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/la-flessibilit-dellimu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amminiatrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aliquote]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomia impositiva]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>

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		<description><![CDATA[Le aliquote IMU sono flessibili, nel senso che il Comune le può articolare distinguendo il carico per le diverse basi imponibili. L'indicazione arriva dalle istruzioni redatte dall'IFEL per chiarire un po’ gli aspetti e i dubbi della nuova disciplina. Sugli spazi di autonomia dell'IMU, il punto di partenza è l'art. 52 del Dlgs 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali e rimane in vigore anche dopo l'arrivo del Dl “salva-Italia”. Via libera, quindi, alle differenziazioni di aliquota in base alle caratteristiche soggettive e oggettive di soggetti passivi e immobili. Nelle proprie scelte fiscali, però, i Comuni non possono allontanarsi dalle indicazioni esplicite della legge. Nel caso degli immobili dati in affitto, o di negozi e imprese, il Dl 201 cita espressamente solo le possibili riduzioni, per cui aumentare le aliquote su questi immobili sembra incoerente. L’autonomia è anche limitata dalla necessità di condividere con lo Stato il gettito che deriva dagli immobili diversi dall'abitazione principale. Una previsione che continua a essere molto criticata dai sindaci perché, oltre a imporre in pratica una copertura ad hoc per ogni sconto a livello locale, determina più di una distorsione.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Le aliquote IMU sono flessibili, nel senso che il Comune le può articolare distinguendo il carico per le diverse basi imponibili. L&#8217;indicazione arriva dalle istruzioni redatte dall&#8217;IFEL per chiarire un po’ gli aspetti e i dubbi della nuova disciplina. Sugli spazi di autonomia dell&#8217;IMU, il punto di partenza è l&#8217;art. 52 del Dlgs 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali e rimane in vigore anche dopo l&#8217;arrivo del Dl “salva-Italia”. Via libera, quindi, alle differenziazioni di aliquota in base alle caratteristiche soggettive e oggettive di soggetti passivi e immobili. Nelle proprie scelte fiscali, però, i Comuni non possono allontanarsi dalle indicazioni esplicite della legge. Nel caso degli immobili dati in affitto, o di negozi e imprese, il Dl 201 cita espressamente solo le possibili riduzioni, per cui aumentare le aliquote su questi immobili sembra incoerente. L’autonomia è anche limitata dalla necessità di condividere con lo Stato il gettito che deriva dagli immobili diversi dall&#8217;abitazione principale. Una previsione che continua a essere molto criticata dai sindaci perché, oltre a imporre in pratica una copertura ad hoc per ogni sconto a livello locale, determina più di una distorsione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Proroga di 30 giorni per l&#8217;invio dell&#8217;impronta per l&#8217;archiviazione ottica</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/proroga-di-30-giorni-linvio-dellimpronta-larchiviazione-ottica/</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:33:07 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
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		<category><![CDATA[Termini]]></category>
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		<description><![CDATA[Impronta dei documenti tributari “riconoscibile” fino al 1° marzo
Dall’archivio cartaceo a quello digitale, un percorso a volte particolarmente complesso che merita anche i tempi supplementari. Per l’invio della “traccia” un altro mese diponibile per i contribuenti (fonte Nuovofiscooggi)

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			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Impronta dei documenti tributari “riconoscibile” fino al 1° marzo<br />
Dall’archivio cartaceo a quello digitale, un percorso a volte particolarmente complesso che merita anche i tempi supplementari. Per l’invio della “traccia” un altro mese diponibile per i contribuenti (fonte Nuovofiscooggi)</p>
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