I dipendenti impiegati part-time verticale su base annua, cioè coloro che prestano attività lavorativa a tempo pieno ma solo in determinati periodi dell’anno, non hanno diritto all’indennità di disoccupazione per i periodi di inattività; lo ha stabilito la Cassazione – sezione lavoro – con la sentenza 19253/2009. Le motivazioni sono spiegate dal fatto che è il lavoratore contraente con la sua libera volontà a scegliere il tipo di contratto “particolare”. La tipologia di contratto non permette nei “tempi di pausa” la corresponsione della disoccupazione involontaria.

mercoledì, ottobre 28th, 2009 | Notizie Fiscali

Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2009 deve essere corrisposta, ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2009, a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009, la seconda tranche dell’importo una tantum pari a 55,00 euro. L’importo una tantum per gli apprendisti in forza al 1° luglio 2009 è quantificato nella misura del 70% dell’importo di cui sopra.

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