CHIARIMENTI IRAP: il passaggio al regime dei minimi comporta il recupero di quote residue di esercizi precedenti
Il contribuente che passa al regime dei minimi deve subito dedurre o tassare a IRAP le quote residue di componenti positivi e negativi portate in avanti grazie alle disposizioni del TUIR riferite a esercizi precedenti. Per l’Agenzia delle Entrate anche se la norma fa esplicito riferimento alla “formazione del reddito dell’esercizio precedente”, va applicata ai fini IRAP. Se la somma algebrica di tali importi residuali è positiva e non supera i 5 mila euro, le quote si considerano azzerate e non vengono tassate. Se si è passati nel 2009 al nuovo regime, per tassare a IRPEF e addizionali nel 2008 la parte eccedente i 5 mila euro, o per dedurre la somma algebrica negativa, si devono indicare questi importi in Unico2009 ai righi, rispettivamente: RF24 o RF37 se ordinarie, RG9 o RG20 se semplificate. (Risoluzione 132/E del 27 maggio 2009).
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